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Document 32004R1750
Commission Regulation (EC) No 1750/2004 of 8 October 2004 amending Regulation (EC) No 1019/2002 on marketing standards for olive oil
Regolamento (CE) n. 1750/2004 della Commissione, dell'8 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva
Regolamento (CE) n. 1750/2004 della Commissione, dell'8 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva
GU L 312 del 9.10.2004, p. 7–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 306M del 15.11.2008, p. 6–7
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 02/02/2012; abrogato da 32012R0029
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32002R1019 | modifica | articolo 12.2 | 12/10/2004 | |
Modifies | 32002R1019 | modifica | articolo 12.3 | 12/10/2004 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32012R0029 |
9.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1750/2004 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l’articolo 35 bis,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione (2), le indicazioni delle caratteristiche organolettiche possono figurare sull’etichetta esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo d’analisi previsto dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (3). |
(2) |
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, decimo trattino, del regolamento (CEE) n. 2568/91, la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli d’oliva vergini viene effettuata tramite il metodo di cui all’allegato XII del medesimo regolamento e possono essere utilizzati soltanto gli attributi positivi elencati nell’allegato. Tuttavia, a causa del numero molto ristretto di attributi organolettici previsti dal summenzionato allegato, risulta difficile per gli operatori descrivere le caratteristiche organolettiche sull’etichetta dei loro oli. |
(3) |
Dato che attualmente non esistono metodi obiettivi di verifica di alcune caratteristiche organolettiche che valorizzano gli oli d’oliva vergini, relative al sapore, all’aroma o al colore, non è possibile indicare sulle etichette gli attributi corrispondenti. Inoltre, gli attributi organolettici positivi attualmente previsti dall’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91 non consentono di definire in modo esauriente l’ampia gamma di varietà e di sapori degli oli d’oliva vergini. |
(4) |
Dato che le ricerche avviate da un organismo internazionale su nuovi metodi di valutazione organolettica che consentano di ampliare la gamma degli attributi positivi degli oli d’oliva vergini sono ancora in corso e potrebbero richiedere più tempo di quanto previsto nel 2003, è necessario fissare un nuovo periodo di tempo sufficiente per la messa a punto di tali metodi. Occorre quindi rinviare ulteriormente la data di applicazione dell’articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002. La data del 1o luglio 2006 come data di applicazione del suddetto articolo coincide con la data d’inizio della campagna di commercializzazione 2006/2007. |
(5) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1019/2002. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002, il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:
«La lettera c) dell’articolo 5 si applica a decorrere dal 1o luglio 2006».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).
(2) GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 406/2004 (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 10).
(3) GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2003 (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 57).