Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1676

    Regolamento (CE) n. 1676/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione in Bulgaria di taluni prodotti agricoli trasformati

    GU L 301 del 28.9.2004, p. 1–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 142M del 30.5.2006, p. 307–341 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1676/oj

    28.9.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 301/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1676/2004 DEL CONSIGLIO

    del 24 settembre 2004

    che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione in Bulgaria di taluni prodotti agricoli trasformati

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il protocollo n. 3 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e la Bulgaria, approvato con la decisione 94/908/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 19 dicembre 1994, riguardante la conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Bulgaria, dall'altro (1), stabilisce concessioni tariffarie per i prodotti agricoli trasformati che sono elencati in esso. Il protocollo n. 3 è stato modificato dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e la Bulgaria (2), in seguito denominato il «protocollo di adeguamento», approvato con la decisione 1999/278/CE (3) e migliorato dalla decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria (4).

    (2)

    Recentemente è stato concluso un accordo commerciale che modifica il protocollo di adeguamento. Tale accordo ha lo scopo di migliorare la convergenza economica in vista dell'adesione della Bulgaria all'Unione europea e dovrebbe entrare in vigore entro il 1o ottobre 2004.

    (3)

    La procedura di adozione di una decisione che modifica il protocollo di adeguamento non sarà completata in tempo per consentirne l'entrata in vigore il 1o ottobre 2004. È quindi necessario prevedere l'applicazione a titolo autonomo delle concessioni tariffarie alla Bulgaria a decorrere dal 1o ottobre 2004.

    (4)

    Alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati non si dovrebbero applicare dazi doganali. Per altre merci dovrebbero essere aperti contingenti tariffari annuali.

    (5)

    Ai prodotti agricoli trasformati che rientrano nel protocollo n. 3, ma che non sono elencati nel presente regolamento o per i quali i contingenti aperti dal presente regolamento sono esauriti, dovrebbero continuare ad applicarsi le disposizioni commerciali stabilite dal protocollo n. 3.

    (6)

    Il regolamento (CE) n. 1446/2002 della Commissione, dell'8 agosto 2002, relativo alla sospensione e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione, all'interno della Comunità europea, di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria, che modifica il regolamento (CE) n. 1477/2000 (5), ha aperto i contingenti tariffari annuali per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria. Solo i quantitativi per il contingente tariffario con i numeri d'ordine 09.5463, 09.5487 e 09.5479 dovrebbero continuare ad applicarsi nell'anno 2004.

    (7)

    I prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato ed esportati in Bulgaria non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione a norma del regolamento n. 1520/2000 (CE) della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (6).

    (8)

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7), istituisce un sistema di gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari contemplati dal regolamento dovrebbero essere gestiti dalle autorità comunitarie e dagli Stati membri in base a tale sistema.

    (9)

    Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 1o ottobre 2004 i dazi doganali di cui all'allegato I si applicano all'importazione delle merci originarie della Bulgaria che figurano nell'allegato.

    Articolo 2

    1.   I contingenti tariffari comunitari per le importazioni esenti da dazi dei prodotti originari della Bulgaria di cui all'allegato II sono aperti annualmente dal 1o gennaio al 31 dicembre. Per l'anno 2004 sono aperti dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004. Per l’anno 2004 tali contingenti saranno diminuiti in proporzione al periodo trascorso, in mesi interi, ad eccezione dei contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.5463, 09.5487 e 09.5479.

    2.   I quantitativi di merci soggetti ai contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.5463, 09.5487 e 09.5479, aperti a norma del regolamento (CE) n. 1446/2002 e commercializzati dal 1o gennaio al 30 settembre 2004, saranno interamente dedotti dalle quantità fornite nei corrispondenti contingenti tariffari di cui all'allegato II.

    Articolo 3

    In forza del regolamento (CE) n. 1520/2000, i prodotti agricoli trasformati elencati nell'allegato III del presente regolamento ed esportati in Bulgaria non possono beneficiare di restituzioni all'esportazione.

    Articolo 4

    Per i prodotti agricoli trasformati che non rientrano nell'allegato I o per i quali i contingenti di cui all'allegato II sono esauriti si applicano le disposizioni stabilite dal protocollo n. 3.

    Articolo 5

    La Commissione può sospendere i provvedimenti stabiliti agli articoli 1, 2 e 3 in caso di mancata applicazione delle preferenze reciproche concesse dalla Bulgaria secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

    Articolo 6

    I contingenti tariffari di cui all'allegato II del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308a, 308b e 308c del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    Articolo 7

    1.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 (9), in seguito denominato «il comitato».

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 999/468/CE è fissato a un mese.

    3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

    Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. R. BOT


    (1)  GU L 358 del 31.12.1994, pag. 1.

    (2)  GU L 112 del 29.4.1999, pag. 3.

    (3)  GU L 112 del 29.4.1999, pag. 1.

    (4)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 21.

    (5)  GU L 213 del 9.8.2002, pag. 3.

    (6)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).

    (7)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

    (8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (9)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).


    ALLEGATO I

    Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Bulgaria

    Codice NC

    Descrizione

    Dazio

    (1)

    (2)

    Dall'1.10 al 31.12.2004

    Dall'1.1. al 31.12.2005

    Dall'1.1. al 31.12.2006

    Dall'1.1.2007

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

     

     

     

     

    0403 10

    – Yogurt:

     

     

     

     

     

    –– aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

     

     

     

     

     

    ––– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

     

     

     

     

    0403 10 51

    –––– inferiore o uguale a 1,5 %

    0 % + 64,1 EUR/100 kg

    0

    0

    0

    0403 10 53

    –––– superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    0 % + 87,9 EUR/100 kg

    0

    0

    0

    0403 10 59

    –––– superiore al 27 %

    0 % + 113,9 EUR/100 kg

    0

    0

    0

     

    ––– altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

     

     

     

     

    0403 10 91

    –––– inferiore o uguale a 3 %

    0 % + 8,3 EUR/100 kg

    0

    0

    0

    0403 10 93

    –––– superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    0 % + 11,4 EUR/100 kg

    0

    0

    0

    0403 10 99

    –––– superiore al 6 %

    0 % + 17,9 EUR/100 kg

    0

    0

    0

    0403 90

    – altri:

     

     

     

     

     

    –– aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

     

     

     

     

     

    ––– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

     

     

     

     

    0403 90 71

    –––– inferiore o uguale a 1,5 %

    0 % + 64,1 EUR/100 kg

    0

    0

    0

    0403 90 73

    –––– superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    0 % + 87,9 EUR/100 kg

    0

    0

    0

    0403 90 79

    –––– superiore al 27 %

    0 % + 113,9 EUR/100 kg

    0

    0

    0

     

    ––– altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

     

     

     

     

    0403 90 91

    –––– inferiore o uguale a 3 %

    0 % + 8,3 EUR/100 kg

    0

    0

    0

    0403 90 93

    –––– superiore al 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    0 % + 11,4 EUR/100 kg

    0

    0

    0

    0403 90 99

    –––– superiore al 6 %

    0 % + 17,9 EUR/100 kg

    0

    0

    0

    0405

    Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

     

     

     

     

    0405 20

    – Paste da spalmare lattiere:

     

     

     

     

    0405 20 10

    –– aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

    0

    0

    0

    0

    0509 00

    Spugne naturali di origine animale:

     

     

     

     

    0509 00 90

    – Altre

    0

    0

    0

    0

    0710

    Ortaggi o legumi, crudi o cotti, in acqua o al vapore, congelati:

     

     

     

     

    0710 40 00

    – Granturco dolce

    0

    0

    0

    0

    0711

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

     

     

     

     

    0711 90

    – altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

     

     

     

     

     

    –– Ortaggi o legumi:

     

     

     

     

    0711 90 30

    ––– Granturco dolce

    0

    0

    0

    0

    1302

    Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

     

     

     

     

     

    – Succhi ed estratti vegetali:

     

     

     

     

    1302 13 00

    –– di luppolo

    0

    0

    0

    0

    1302 20

    – Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

     

     

     

     

    1302 20 10

    – – allo stato secco

    0

    0

    0

    0

    1302 20 90

    –– altri

    0

    0

    0

    0

    1505

    Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:

     

     

     

     

    1505 00 10

    – Grasso di lana greggio

    0

    0

    0

    0

    1517

    Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

     

     

     

     

    1517 10

    – Margarina, esclusa la margarina liquida:

     

     

     

     

    1517 10 10

    –– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

    0 % + 19,1 EUR/100 kg

    0 % + 12,7 EUR/100 kg

    0 % + 6,3 EUR/100 kg

    0

    1517 90

    – altre:

     

     

     

     

    1517 90 10

    –– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

    0 % + 19,1 EUR/100 kg

    0

    0

    0

     

    –– altre:

     

     

     

     

    1517 90 93

    ––– Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

    1,9 %

    0

    0

    0

    1518 00

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli del codice NC 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

     

     

     

     

    1518 00 10

    – Linossina

    0

    0

    0

    0

    1518 00 91

    –– Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

    0

    0

    0

    0

     

    –– Altre:

     

     

     

     

    1518 00 95

    ––– Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

    0

    0

    0

    0

    1518 00 99

    ––– altri

    0

    0

    0

    0

    1521

    Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:

     

     

     

     

    1521 90

    – altri:

     

     

     

     

    1521 90 99

    ––– altri

    0

    0

    0

    0

    1522 00

    Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

     

     

     

     

    1522 00 10

    – Degras

    0

    0

    0

    0

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

     

     

     

     

    1702 50 00

    – Fruttosio chimicamente puro

    0

    0

    0

    0

    1702 90

    – altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

     

     

     

     

    1702 90 10

    –– Maltosio chimicamente puro

    0

    0

    0

    0

    1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

     

     

     

     

    1704 10

    – gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero

     

     

     

     

     

    –– aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

     

     

     

     

    1704 10 11

    ––– sotto forma di strisce

    0

    0

    0

    0

    1704 10 19

    ––– altre

    0

    0

    0

    0

     

    –– aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

     

     

     

     

    1704 10 91

    ––– sotto forma di strisce

    0

    0

    0

    0

    1704 10 99

    ––– altre

    0

    0

    0

    0

    1704 90

    – altri:

     

     

     

     

    1704 90 10

    –– Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

    0

    0

    0

    0

    1704 90 30

    –– preparazione detta: «cioccolato bianco»

    0

    0

    0

    0

     

    –– altri:

     

     

     

     

    1704 90 51

    ––– Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

    0

    0

    0

    0

    1704 90 55

    ––– Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

    0

    0

    0

    0

    1704 90 61

    ––– Confetti e prodotti simili confettati

    0

    0

    0

    0

     

    ––– altri:

     

     

     

     

    1704 90 65

    –––– Gomme ed altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

    0

    0

    0

    0

    1704 90 71

    –––– Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

    0

    0

    0

    0

    1704 90 75

    –––– Caramelle

    0

    0

    0

    0

     

    –––– altre:

     

     

     

     

    1704 90 81

    ––––– ottenuti per compressione

    0

    0

    0

    0

    ex 1704 90 99

    (Codice TARIC 1704909910)

    ––––– altri [esclusi i prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]

    0

    0

    0

    0

    1806

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

     

     

     

     

    1806 10

    – Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

     

     

     

    1806 10 20

    –– avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

    0

    0

    0

    0

    1806 10 30

    –– avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

    0

    0

    0

    0

    1806 20

    – altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

     

     

     

     

    1806 20 10

    –– aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

    0

    0

    0

    0

    1806 20 30

    –– aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

    0

    0

    0

    0

     

    –– altre:

     

     

     

     

    1806 20 50

    ––– aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

    0

    0

    0

    0

    1806 20 70

    ––– Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

    0

    0

    0

    0

    ex 1806 20 80

    (Codice TARIC 1806208010)

    ––– Glassatura al cacao [esclusi i prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]

    0

    0

    0

    0

    ex 1806 20 95

    (Codice TARIC 1806209510)

    ––– altri [esclusi i prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]

    0

    0

    0

    0

     

    – altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

     

     

     

     

    1806 31 00

    –– ripiene

     (1)

    0

    0

    0

    1806 32

    –– non ripiene:

     

     

     

     

    1806 32 10

    ––– con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti

     (1)

    0

    0

    0

    1806 32 90

    ––– altre

     (1)

    0

    0

    0

    1806 90

    – altre:

     

     

     

     

     

    –– Cioccolata e prodotti di cioccolata:

     

     

     

     

     

    ––– Cioccolatini (praline), anche ripieni:

     

     

     

     

    1806 90 11

    –––– contenenti alcole

     (1)

    0

    0

    0

    1806 90 19

    –––– altri

     (1)

    0

    0

    0

     

    ––– altri

     

     

     

     

    1806 90 31

    –––– ripieni

     (1)

    0

    0

    0

    1806 90 39

    –––– non ripieni

     (1)

    0

    0

    0

    1806 90 50

    –– Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

     (1)

    0

    0

    0

    1806 90 60

    –– Pasta da spalmare contenente cacao

     (1)

    0

    0

    0

    1806 90 70

    –– Preparazioni per bevande, contenenti cacao

     (1)

    0

    0

    0

    ex 1806 90 90

    (Codice TARIC 1806909011 e 1806909091)

    –– altri [esclusi i prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]

     (1)

    0

    0

    0

    1901

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

     

     

     

     

    1901 10 00

    – Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto:

    0

    0

    0

    0

    1901 20 00

    – Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

    0

    0

    0

    0

    1901 90

    – altri:

     

     

     

     

     

    –– Estratti di malto:

     

     

     

     

    1901 90 11

    ––– aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

    0

    0

    0

    0

    1901 90 19

    ––– altri

    0

    0

    0

    0

     

    –– Altri:

     

     

     

     

    1901 90 91

    ––– non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

    0

    0

    0

    0

    1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

     

     

     

     

     

    – Paste alimentari non cotte né farcite, né altrimenti preparate

     

     

     

     

    1902 11 00

    –– contenenti uova

    0

    0

    0

    0

    1902 19

    –– Altre:

     

     

     

     

    1902 19 10

    ––– non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

    0

    0

    0

    0

    1902 19 90

    ––– altre

    0

    0

    0

    0

    1902 20

    – Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate);

     

     

     

     

     

    –– Altre:

     

     

     

     

    1902 20 91

    ––– cotte

    0

    0

    0

    0

    1902 20 99

    ––– altre

    0

    0

    0

    0

    1902 30

    – altre paste alimentari:

     

     

     

     

    1902 30 10

    –– secche o disseccate

    0

    0

    0

    0

    1902 30 90

    –– altre

    0

    0

    0

    0

    1902 40

    – cuscus:

     

     

     

     

    1902 40 10

    –– non preparato

    0

    0

    0

    0

    1902 40 90

    –– altro

    0

    0

    0

    0

    1903 00 00

    Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

    0

    0

    0

    0

    1904

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

     

     

     

     

    1904 10

    – Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

     

     

     

     

    1904 10 10

    –– a base di granturco

    0

    0

    0

    0

    1904 10 30

    –– a base di riso

    0

    0

    0

    0

    1904 10 90

    –– altri

    0

    0

    0

    0

    1904 20

    – Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

     

     

     

     

    1904 20 10

    –– Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

    0

    0

    0

    0

     

    –– Altre:

     

     

     

     

    1904 20 91

    ––– a base di granturco

    0

    0

    0

    0

    1904 20 95

    ––– a base di riso

    0

    0

    0

    0

    1904 20 99

    ––– altre

    0

    0

    0

    0

    1904 30 00

    – Bulgur di grano

    0

    0

    0

    0

    1904 90

    – altri:

     

     

     

     

    1904 90 10

    –– Riso

    0

    0

    0

    0

    1904 90 80

    –– altri

    0

    0

    0

    0

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

     

     

     

     

    1905 10 00

    – Pane croccante detto «Knäckebrot»

    0

    0

    0

    0

    1905 20

    – Pane con spezie (panpepato):

     

     

     

     

    1905 20 10

    –– avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    0

    0

    0

    0

    1905 20 30

    –– avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    0

    0

    0

    0

    1905 20 90

    –– aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    0

    0

    0

    0

     

    – Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdine:

     

     

     

     

    1905 31

    –– biscotti con aggiunta di dolcificanti:

     

     

     

     

     

    ––– interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

     

     

     

     

    1905 31 11

    –––– in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

    0

    0

    0

    0

    1905 31 19

    –––– altri

    0

    0

    0

    0

     

    ––– Altri:

     

     

     

     

    1905 31 30

    –––– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %

    0

    0

    0

    0

     

    –––– altri:

     

     

     

     

    1905 31 91

    ––––– doppio biscotto con ripieno

    0

    0

    0

    0

    1905 31 99

    ––––– altri

    0

    0

    0

    0

    1905 32

    ––– Cialde e cialdine:

     

     

     

     

    1905 32 05

    –––– aventi tenore, in peso, di acqua superiore a 10 %

    0

    0

    0

    0

     

    ––– altre:

     

     

     

     

     

    –––– interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

     

     

     

     

    1905 32 11

    ––––– in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

    0

    0

    0

    0

    1905 32 19

    ––––– altri

    0

    0

    0

    0

     

    –––– altri:

     

     

     

     

    1905 32 91

    ––––– salate, anche ripiene

    0

    0

    0

    0

    1905 32 99

    ––––– altre

    0

    0

    0

    0

    1905 40

    – Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:

     

     

     

     

    1905 40 10

    –– Fette biscottate

    0

    0

    0

    0

    1905 40 90

    –– altri

    0

    0

    0

    0

    1905 90

    – altri:

     

     

     

     

    1905 90 10

    –– Pane azimo (mazoth)

    0

    0

    0

    0

    1905 90 20

    –– Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

    0

    0

    0

    0

     

    –– Altre:

     

     

     

     

    1905 90 30

    ––– Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca

    0

    0

    0

    0

    1905 90 45

    ––– Biscotti

    0

    0

    0

    0

    1905 90 55

    ––– Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

    0

    0

    0

    0

     

    ––– altri

     

     

     

     

    1905 90 60

    –––– con aggiunta di dolcificanti

    0

    0

    0

    0

    2001

    Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

     

     

     

     

    2001 90

    – altri:

     

     

     

     

    2001 90 30

    –– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    0

    0

    0

    0

    2001 90 40

    –– Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

    0

    0

    0

    0

    2001 90 60

    –– Cuori di palma

    0

    0

    0

    0

    2004

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

     

     

     

     

    2004 10

    – patate:

     

     

     

     

     

    –– Altri:

     

     

     

     

    2004 10 91

    ––– sotto forma di farina, semolino o fiocchi

    0

    0

    0

    0

    2004 90

    – altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi:

     

     

     

     

    2004 90 10

    –– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    0

    0

    0

    0

    2005

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

     

     

     

     

    2005 20

    – patate:

     

     

     

     

    2005 20 10

    –– sotto forma di farina, semolino o fiocchi

    0

    0

    0

    0

    2005 80 00

    – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    0

    0

    0

    0

    2008

    Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

     

     

     

     

     

    – Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

     

     

     

     

    2008 11

    –– Arachidi:

     

     

     

     

    2008 11 10

    ––– burro di arachidi

    0

    0

    0

    0

    2008 91 00

    –– Cuori di palma

    0

    0

    0

    0

    2008 99

    –– Altri:

     

     

     

     

    2008 99 85

    ––––– Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    0

    0

    0

    0

    2008 99 91

    ––––– Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

    0

    0

    0

    0

    2101

    Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

     

     

     

     

     

    – Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

     

     

     

     

    2101 11

    –– Estratti, essenze e concentrati:

     

     

     

     

    2101 11 11

    ––– con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %

    0

    0

    0

    0

    2101 11 19

    ––– altri

    0

    0

    0

    0

    2101 12

    –– Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

     

     

     

     

    2101 12 92

    ––– Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

    0

    0

    0

    0

    2101 12 98

    ––– altri

    0

    0

    0

    0

    2101 20

    – Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

     

     

     

     

    2101 20 20

    –– Estratti, essenze e concentrati

    0

    0

    0

    0

     

    –– Preparazioni:

     

     

     

     

    2101 20 98

    ––– altri

    0

    0

    0

    0

    2101 30

    – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

     

     

     

     

     

    –– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

     

     

     

     

    2101 30 11

    ––– Cicoria torrefatta

    0

    0

    0

    0

    2101 30 19

    ––– altri

    0

    0

    0

    0

     

    –– Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

     

     

     

     

    2101 30 91

    ––– di cicoria torrefatta

    0

    0

    0

    0

    2101 30 99

    ––– altri

    0

    0

    0

    0

    2102

    Lieviti (vivi o morti): altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:

     

     

     

     

    2102 10

    – Lieviti vivi:

     

     

     

     

    2102 10 10

    –– Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

    0

    0

    0

    0

     

    –– Lieviti di panificazione:

     

     

     

     

    2102 10 90

    –– altri

    0

    0

    0

    0

    2102 20

    – Lieviti morti; altri microorganismi monocellulari morti:

     

     

     

     

     

    –– Lieviti morti:

     

     

     

     

    2102 20 11

    ––– in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

    0

    0

    0

    0

    2102 20 19

    ––– altri

    0

    0

    0

    0

    2102 30 00

    – Lieviti in polvere preparati

    0

    0

    0

    0

    2103

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

     

     

     

     

    2103 10 00

    – Salsa di soia

    0

    0

    0

    0

    2103 20 00

    – Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

    2,5 %

    0

    0

    0

    2103 30

    – Farina di senapa e senapa preparata:

     

     

     

     

    2103 30 90

    –– Senapa preparata

    0

    0

    0

    0

    2103 90

    – altri:

     

     

     

     

    2103 90 90

    –– altri

    0

    0

    0

    0

    2104

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

     

     

     

     

    2104 10

    – Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

     

     

     

     

    2104 10 10

    –– secche o disseccate

    3 %

    0

    0

    0

    2104 10 90

    –– altri

    3 %

    0

    0

    0

    2104 20 00

    – preparazioni alimentari composte omogeneizzate

    3,6 %

    0

    0

    0

    2105 00

    Gelati, anche contenenti cacao:

     

     

     

     

    2105 00 10

    – non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte

    0 % + 13,5 EUR/100 kg

    Max 17,4 % + 8,4 EUR/100 kg

    0

    0

    0

     

    – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

     

     

     

     

    2105 00 91

    –– uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %

    0 % + 25,9 EUR/100 kg

    Max 16,2 % + 6,3 EUR/100 kg

    0

    0

    0

    2105 00 99

    –– uguale o superiore a 7 %

    0 % + 36,4 EUR/100 kg

    Max 16 % + 6,2 EUR/100 kg

    0

    0

    0

    2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

     

     

     

     

    2106 10

    – Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

     

     

     

     

    2106 10 20

    –– non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    0

    0

    0

    0

    2106 10 80

    –– altri

    0

    0

    0

    0

    2106 90

    – altre:

     

     

     

     

    2106 90 10

    –– Preparazioni dette «fondute»

    0

    0

    0

    0

    2106 90 20

    –– Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

    0

    0

    0

    0

     

    –– Altre:

     

     

     

     

    2106 90 92

    ––– non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:

    0

    0

    0

    0

    2202

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

     

     

     

     

    2202 10 00

    – Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

    0

    0

    0

    0

    2202 90

    – altre:

     

     

     

     

    2202 90 10

    –– non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

    0

    0

    0

    0

    2205

    Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

     

     

     

     

    2205 10

    – in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

     

     

     

     

    2205 10 10

    –– con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

    0

    0

    0

    0

    2205 90

    – altri:

     

     

     

     

    2205 90 10

    –– con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

    0

    0

    0

    0

    2403

    Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

     

     

     

     

    2403 10

    – Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

     

     

     

     

    2403 10 10

    –– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g

    50,5 %

    33,7 %

    16,8 %

    0

    2403 10 90

    –– Altro

    50,5 %

    33,7 %

    16,8 %

    0

     

    – altri:

     

     

     

     

    2403 91 00

    –– Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

    11,1 %

    7,4 %

    3,7 %

    0

    2403 99

    –– Altri:

     

     

     

     

    2403 99 10

    ––– Tabacco da masticare e tabacco da fiuto

    28 %

    18,7 %

    9,3 %

    0

    2403 99 90

    ––– altri

    11,1 %

    7,4 %

    3,7 %

    0

    3301

    Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

     

     

     

     

    3301 90

    – altri:

     

     

     

     

    3301 90 10

    –– Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

    0

    0

    0

    0

     

    –– Oleoresine d'estrazione

     

     

     

     

    3301 90 90

    –– altri

    0

    0

    0

    0

    3302

    Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

     

     

     

     

    3302 10

    – dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

     

     

     

     

     

    –– dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

     

     

     

     

     

    ––– Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

     

     

     

     

     

    –––– altre:

     

     

     

     

    3302 10 21

    ––––– non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    0

    0

    0

    0

    3302 10 29

    ––––– altre

    0

    0

    0

    0


    (1)  Continua ad essere applicabile la disposizione commerciale di cui al protocollo n. 3.


    ALLEGATO II

    Contingenti di importazioni nella Comunità di prodotti originari della Bulgaria esenti da dazi

    N. d'ordine

    Codice NC

    Descrizione

    Contingenti tariffari annuali

    (tonnellate)

    Aumento annuo a decorrere dal 2005

    (tonnellate)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    09.5920

    ex 0405

    Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

    200

    20

    0405 20

    – Paste da spalmare lattiere:

    0405 20 30

    –– aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

    09.5921

    ex 1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

    100

    10

    1704 90

    – altri:

    ex 1704 90 99

    (Codice TARIC 1704909990)

    ––––– altri [prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]

    09.5922

    ex 1806

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

    50

    5

    1806 10

    – Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    1806 10 90

    –– avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

    1806 20

    – altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

    ex 1806 20 80

    (Codice TARIC 1806208090)

    ––– Glassatura al cacao [aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]

    ex 1806 20 95

    (Codice TARIC 1806209590)

    ––– altri [aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]

    09.5923

    ex 1806

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

    50

    5

    ex 1806 90

    – altri:

    ex 1806 90 90

    (Codice TARIC 1806909019 e 1806909099)

    –– altre [aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]

    09.5463

    ex 1806

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

    704 (1)

    1806 31 00 a ex 1806 90 90

    (Codice TARIC 1806909011 e 1806909091)

    – altri prodotti di cioccolata e preparazioni alimentari contenenti cacao [esclusi i prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]

    09.5924

    ex 1901

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

    100

    10

    1901 90 99

    ––– altri

    09.5925

    ex 1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

    200

    20

    1905 90

    – altri:

    1905 90 90

    –––– altri

    09.5487

    2103 20 00

    Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

    2 600 (2)

    09.5479

    2105 00

    Gelati, anche contenenti cacao

    116 (2)

    09.5926

    ex 2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

    500

    50

    2106 90

    – altre:

    2106 90 98

    ––– altre

    09.5927

    ex 2202

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

    2 000

    500

    2202 90

    – altri:

    –– altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:

    2202 90 91

    ––– inferiore a 0,2 %

    2202 90 95

    ––– uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

    2202 90 99

    ––– uguale o superiore a 2 %

    09.5928

    2905

    Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

    100

    10

    – altri polialcoli:

    2905 43 00

    –– Mannitolo

    2905 44

    –– D-glucitolo (sorbitolo):

    ––– in soluzione acquosa:

    2905 44 11

    –––– contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 % in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo:

    2905 44 19

    –––– altro

    ––– altro:

    2905 44 91

    –––– contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

    2905 44 99

    –––– altro

    09.5929

    3505

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

    2 000

    500

    3505 10

    – Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

    3505 10 10

    –– Destrina

    –– altri amidi e fecole modificati:

    3505 10 90

    ––– altre

    09.5930

    3505

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

    100

    10

    3505 20

    – Colle:

    3505 20 10

    –– con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

    3505 20 30

    –– con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %

    3505 20 50

    –– con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % ed inferiore a 80 %

    3505 20 90

    –– con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

    09.5938

    3809

    Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

    500

    50

    3809 10

    – a base di sostanze amidacee:

    3809 10 10

    –– aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

    3809 10 30

    –– aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

    3809 10 50

    –– aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

    3809 10 90

    –– aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %

    09.5934

    3824

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residui delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

    100

    10

    3824 60

    – Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:

    –– in soluzione acquosa:

    3824 60 11

    ––– contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 % in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo:

    3824 60 19

    ––– altro

    –– altro:

    3824 60 91

    ––– contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 % in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo:

    3824 60 99

    ––– altro


    (1)  Contingenti aperti solo per il 2004. I dazi saranno nulli a decorrere dal 1o gennaio 2005.

    (2)  Contingenti aperti solo per il 2004. Per i quantitativi in eccesso del contingente si applicano i dazi di cui all'allegato I. I dazi saranno nulli a decorrere dal 1o gennaio 2005.


    ALLEGATO III

    Prodotti agricoli trasformati non ammessi alle restituzioni all’esportazione

    Codice NC

    Descrizione

    (1)

    (2)

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

    0403 10

    – Yogurt:

     

    –– aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

     

    ––– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

    0403 10 51

    –––– inferiore o uguale a 1,5 %

    0403 10 53

    –––– superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    0403 10 59

    –––– superiore al 27 %

     

    ––– altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

    0403 10 91

    –––– inferiore o uguale a 3 %

    0403 10 93

    –––– superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    0403 10 99

    –––– superiore al 6 %

    0403 90

    – altri:

     

    –– aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

     

    ––– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

    0403 90 71

    –––– inferiore o uguale a 1,5 %

    0403 90 73

    –––– superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    0403 90 79

    –––– superiore al 27 %

     

    ––– altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

    0403 90 91

    –––– inferiore o uguale a 3 %

    0403 90 93

    –––– superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    0403 90 99

    –––– superiore al 6 %

    0405

    Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

    0405 20

    – Paste da spalmare lattiere:

    0405 20 10

    –– aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

    0405 20 30

    –– aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

    0710

    Ortaggi o legumi, crudi o cotti, in acqua o al vapore, congelati:

    0710 40 00

    – Granturco dolce

    0711

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

    0711 90

    – altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

     

    –– Ortaggi o legumi:

    0711 90 30

    ––– Granturco dolce

    1517

    Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

    1517 10

    – Margarina, esclusa la margarina liquida:

    1517 10 10

    –– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

    1517 90

    – altra:

    1517 90 10

    –– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

    1702 50 00

    – Fruttosio chimicamente puro

    1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

    1704 10

    – gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero

     

    –– aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

    1704 10 11

    ––– sotto forma di strisce

    1704 10 19

    ––– altre

     

    –– aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

    1704 10 91

    ––– sotto forma di strisce

    1704 10 99

    ––– altre

    1704 90

    – altre:

    1704 90 30

    –– preparazione detta: «cioccolato bianco»

     

    –– Altre:

    1704 90 51

    ––– Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

    1704 90 55

    ––– Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

    1704 90 61

    ––– Confetti e prodotti simili confettati

     

    ––– altri:

    1704 90 65

    –––– Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

    1704 90 71

    –––– Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

    1704 90 75

    –––– Caramelle

     

    –––– altri:

    1704 90 81

    ––––– ottenuti per compressione

    1704 90 99

    ––––– altri

    1806

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

    1806 10

    – Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    1806 10 15

    –– non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

    1806 10 20

    –– avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

    1806 10 30

    –– avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

    1806 10 90

    –– avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

    1806 20

    – altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

    1806 20 10

    –– aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

    1806 20 30

    –– aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

     

    –– altre:

    1806 20 50

    ––– aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

    1806 20 70

    ––– Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

    1806 20 80

    ––– Glassatura al cacao

    1806 20 95

    ––– altre

     

    – altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

    1806 31 00

    –– ripiene

    1806 32

    –– non ripiene

    1806 32 10

    ––– con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti

    1806 32 90

    ––– altre

    1806 90

    – altre:

     

    –– Cioccolata e prodotti di cioccolata:

     

    ––– Cioccolatini (praline), anche ripieni:

    1806 90 11

    –––– contenenti alcole

    1806 90 19

    –––– altre

     

    ––– altri

    1806 90 31

    –––– ripieni

    1806 90 39

    –––– non ripieni

    1806 90 50

    –– Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

    1806 90 60

    –– Pasta da spalmare contenente cacao

    1806 90 70

    –– Preparazioni per bevande, contenenti cacao

    1806 90 90

    –– altre

    1901

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

    1901 10 00

    – Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto:

    1901 20 00

    – Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

    1901 90

    – altri:

     

    –– Estratti di malto:

    1901 90 11

    ––– aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

    1901 90 19

    ––– altri

     

    –– Altri:

    1901 90 99

    ––– altre

    1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

     

    – Paste alimentari non cotte né farcite, né altrimenti preparate

    1902 11 00

    –– contenenti uova

    1902 19

    –– Altre:

    1902 19 10

    ––– non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

    1902 19 90

    ––– altre

    1902 20

    – Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

     

    –– Altre:

    1902 20 91

    ––– cotte

    1902 20 99

    ––– altre

    1902 30

    – altre paste alimentari:

    1902 30 10

    –– secche o disseccate

    1902 30 90

    –– altri

    1902 40

    – cuscus:

    1902 40 10

    –– non preparato

    1902 40 90

    –– altri

    1903 00 00

    Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

    1904

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

    1904 10

    – Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

    1904 10 10

    –– a base di granturco

    1904 10 30

    –– a base di riso

    1904 10 90

    –– altri

    1904 20

    – Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

    1904 20 10

    –– Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

     

    –– Altri:

    1904 20 91

    ––– a base di granturco

    1904 20 95

    ––– a base di riso

    1904 20 99

    ––– altri

    1904 30 00

    – Bulgur di grano

    1904 90

    – altri:

    1904 90 10

    –– Riso

    1904 90 80

    –– altri

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

    1905 10 00

    – Pane croccante detto «Knäckebrot»

    1905 20

    – Pane con spezie (panpepato):

    1905 20 10

    –– avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    1905 20 30

    –– avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    1905 20 90

    –– aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

     

    – Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdine:

    1905 31

    –– Biscotti con aggiunta di dolcificanti:

     

    ––– interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

    1905 31 11

    –––– in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

    1905 31 19

    –––– altri

     

    ––– altri

    1905 31 30

    –––– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %

     

    –––– altri:

    1905 31 91

    ––––– doppio biscotto con ripieno

    1905 31 99

    ––––– altri

    1905 32

    –– Cialde e cialdine:

    1905 32 05

    ––– aventi tenore, in peso, di acqua superiore a 10 %

     

    ––– altri

     

    –––– interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

    1905 32 11

    ––––– in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

    1905 32 19

    ––––– altri

     

    –––– altri:

    1905 32 91

    ––––– salate, anche ripiene

    1905 32 99

    ––––– altre

    1905 40

    – Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:

    1905 40 10

    –– Fette biscottate

    1905 40 90

    –– altri

    1905 90

    – altri

    1905 90 10

    –– Pane azimo (mazoth)

    1905 90 20

    –– Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

     

    –– altri:

    1905 90 30

    ––– Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca

    1905 90 45

    ––– Biscotti

    1905 90 55

    ––– Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

     

    ––– altri

    1905 90 60

    –––– con aggiunta di dolcificanti

    1905 90 90

    –––– altri

    2001

    Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

    2001 90

    – altri:

    2001 90 30

    –– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    2001 90 40

    –– Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

    2004

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

    2004 10

    – patate:

     

    –– Altri:

    2004 10 91

    ––– sotto forma di farina, semolino o fiocchi

    2004 90

    – altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi:

    2004 90 10

    –– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    2005

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

    2005 20

    – patate:

    2005 20 10

    –– sotto forma di farina, semolino o fiocchi

    2005 80 00

    – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    2008

    Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

    2008 99 85

    ––––– Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    2008 99 91

    ––––– Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

    2101

    Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

    2101 12 98

    ––– altri

    2101 20

    – Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

    2101 20 98

    ––– altri

    2101 30

    – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

     

    –– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

    2101 30 19

    ––– altri

     

    –– Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

    2101 30 99

    ––– altri

    2102

    Lieviti (vivi o morti): altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:

    2102 10

    – Lieviti vivi:

    2102 10 31

    ––– secchi o disseccati

    2102 10 39

    ––– altri

    2105 00

    Gelati, anche contenenti cacao:

    2105 00 10

    – non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte

     

    – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

    2105 00 91

    –– uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %

    2105 00 99

    –– uguale o superiore a 7 %

    2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

    2106 90

    – altre:

    2106 90 10

    –– Preparazioni dette «fondute»

    2106 90 92

    ––– non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:

    2106 90 98

    ––– altre

    2202

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

    2202 10 00

    – Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

    2202 90

    – altre:

    2202 90 10

    –– non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

     

    –– altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:

    2202 90 91

    ––– inferiore a 0,2 %

    2202 90 95

    ––– uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

    2202 90 99

    ––– uguale o superiore a 2 %

    2205

    Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

    2205 10

    – in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

    2205 10 10

    –– con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

    2205 10 90

    –– con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

    2205 90

    – altri:

    2205 90 10

    –– con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

    2205 90 90

    –– con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

    2208

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all’80% vol: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

    2208 20

    – Acquaviti di vino o di vinacce

     

    –– presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

    2208 20 12

    ––– Cognac

    2208 20 14

    ––– Armagnac

    2208 20 26

    ––– Grappa

    2208 20 27

    ––– Brandy de Jerez

    2208 20 29

    ––– altri

     

    –– presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

    2208 20 40

    ––– Distillato greggio

     

    ––– altri

    2208 20 62

    –––– Cognac

    2208 20 64

    –––– Armagnac

    2208 20 86

    –––– Grappa

    2208 20 87

    –––– Brandy de Jerez

    2208 20 89

    –––– altri

    2208 30

    – Whisky:

     

    –– Whisky detto «Scotch»:

     

    ––– Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:

    2208 30 32

    –––– inferiore o uguale a 2 litri

    2208 30 38

    –––– superiore a 2 litri

     

    ––– Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:

    2208 30 52

    –––– inferiore o uguale a 2 litri

    2208 30 58

    –––– superiore a 2 litri

     

    ––– altri, presentati in recipienti di capacità:

    2208 30 72

    –––– inferiore o uguale a 2 litri

    2208 30 78

    –––– superiore a 2 litri

     

    –– altri, presentati in recipienti di capacità:

    2208 30 82

    ––– inferiore o uguale a 2 litri

    2208 30 88

    ––– superiore a 2 litri

    2208 50

    – Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):

     

    –– Gin, presentato in recipienti di capacità:

    2208 50 11

    ––– inferiore o uguale a 2 litri

    2208 50 19

    ––– superiore a 2 litri

     

    –– Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:

    2208 50 91

    ––– inferiore o uguale a 2 litri

    2208 50 99

    ––– superiore a 2 litri

    2208 60

    – Vodka:

     

    –– con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:

    2208 60 11

    ––– inferiore o uguale a 2 litri

    2208 60 19

    ––– superiore a 2 litri

     

    –– con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:

    2208 60 91

    ––– inferiore o uguale a 2 litri

    2208 60 99

    ––– superiore a 2 litri

    2208 70

    – Liquori:

    2208 70 10

    –– presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

    2208 70 90

    –– presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

    2208 90

    – altri:

     

    ––– inferiore o uguale a 2 litri

    2208 90 41

    –––– Ouzo

     

    –––– altri:

     

    ––––– Acquaviti:

     

    –––––– di frutta:

    2208 90 45

    ––––––– Calvados

    2208 90 48

    ––––––– altre

     

    –––––– altre:

    2208 90 52

    ––––––– Korn

    2208 90 54

    ––––––– Tequila

    2208 90 56

    ––––––– altre

    2208 90 69

    ––––– altre bevande contenenti alcole di distillazione

     

    ––– superiore a 2 litri

     

    –––– Acquaviti:

    2208 90 71

    ––––– di frutta

    2208 90 75

    ––––– Tequila

    2208 90 77

    ––––– altre

    2208 90 78

    –––– altre bevande contenenti alcole di distillazione

    2905

    Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

     

    – altri polialcoli:

    2905 43 00

    –– Mannitolo

    2905 44

    –– D-glucitolo (sorbitolo):

     

    ––– in soluzione acquosa:

    2905 44 11

    –––– contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 % in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo:

    2905 44 19

    –––– altro

     

    ––– altro:

    2905 44 91

    –––– contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

    2905 44 99

    –––– altro

    3302

    Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

    3302 10

    – dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

     

    –– dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

     

    ––– Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

    3302 10 29

    ––––– altre

    3502

    Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

     

    – Ovoalbumina

    3502 11

    –– essiccata:

    3502 11 90

    ––– altra

    3502 19 90

    ––– altra

    3505

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

    3505 10

    – Destrina ed altri amidi e fecole modificati

     

    –– altri amidi e fecole modificati

    3505 10 50

    ––– Amidi e fecole esterificati o eterificati

    3809

    Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

    3809 10

    – a base di sostanze amidacee:

    3809 10 10

    –– aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

    3809 10 30

    –– aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

    3809 10 50

    –– aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

    3809 10 90

    –– aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %

    3824

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

    3824 60

    – Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:

     

    –– in soluzione acquosa:

    3824 60 11

    ––– contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 % in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo:

     

    ––– altro

    3824 60 19

    –– Altro:

    3824 60 91

    ––– contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 % in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo:

    3824 60 99

    ––– altro


    Top