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Document 32004R1450

Regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione, del 13 agosto 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con riferimento alla produzione e allo sviluppo di statistiche comunitarie sull’innovazione(Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 267 del 14.8.2004, p. 32–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 183M del 5.7.2006, p. 63–66 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/11/2012; abrogato da 32012R0995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1450/oj

14.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1450/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2004

recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con riferimento alla produzione e allo sviluppo di statistiche comunitarie sull’innovazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1608/2003/CE definisce le azioni statistiche individuali necessarie ai fini della produzione di statistiche comunitarie in materia di scienza, tecnologia e innovazione.

(2)

È necessario adottare le opportune disposizioni per l’attuazione delle azioni statistiche individuali di cui all’articolo 2 della decisione n. 1608/2003/CE.

(3)

Le azioni statistiche individuali devono basarsi sulla decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007 (2), che ha definito il programma di lavoro per la produzione e il miglioramento delle statistiche sull’innovazione per il periodo dal 2003 al 2007.

(4)

È necessario garantire la coerenza delle statistiche comunitarie sull’innovazione con le norme internazionali, tenendo conto delle attività svolte dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e da altre organizzazioni internazionali.

(5)

Nell’attuare la decisione n. 1608/2003/CE, è opportuno prendere in considerazione il quadro normativo fissato dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (3), in sede di definizione delle disposizioni relative all’accesso alle fonti amministrative e al segreto statistico.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni attuative della decisione n. 1608/2003/CE con riguardo alle statistiche comunitarie sull’innovazione.

Articolo 2

1.   Il presente regolamento riguarda le statistiche comunitarie in materia d’innovazione. Per le statistiche in questione, l’elenco delle variabili statistiche, le attività e i settori oggetto di rilevazione, le disaggregazioni dei risultati, la frequenza, le scadenze per la trasmissione dei dati, nonché il periodo di transizione sono specificati nell’allegato.

2.   Sulla base delle conclusioni delle relazioni presentate al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 5 della decisione n. 1608/2003/CE, gli elenchi delle variabili statistiche, le attività e i settori oggetto di rilevazione, le disaggregazioni dei risultati, la frequenza, le scadenze per la trasmissione dei dati e altri aspetti di cui all’allegato del presente regolamento possono essere oggetto di revisione a intervalli regolari.

Articolo 3

Gli Stati membri attingono i dati necessari da una combinazione di fonti quali indagini per campione, fonti di dati amministrativi e altre fonti di dati. Queste ultime devono essere almeno equivalenti, in termini di qualità o di procedure di stima statistica adottate, alle indagini per campione o alle fonti di dati amministrativi.

Articolo 4

Le statistiche comunitarie sull’innovazione elencate nell’allegato si basano sulle definizioni e i concetti armonizzati contenuti nella versione più recente del Manuale di Oslo. Gli Stati membri applicano tali definizioni e concetti armonizzati alle statistiche da loro prodotte.

Le relazioni presentate al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 5 della decisione n. 1608/2003/CE fanno riferimento a tali definizioni e concetti e alle loro applicazioni.

Articolo 5

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati statistici aggregati elencati nell’allegato su base obbligatoria e i dati individuali su base volontaria servendosi di uno schema di trasmissione uniforme definito dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con essi.

Articolo 6

La valutazione della qualità è effettuata dagli Stati membri e dalla Commissione (Eurostat).

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), su richiesta di quest’ultima, le informazioni occorrenti per la valutazione della qualità delle statistiche indicate nell’allegato del presente regolamento, che sono necessarie per la redazione delle relazioni di cui all’articolo 5 della decisione 1608/2003/CE.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2004.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 16.9.2003, pag. 1.

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1.

(3)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

STATISTICHE IN MATERIA D'INNOVAZIONE

Sezione 1

Gli Stati membri producono le seguenti statistiche comunitarie sull’innovazione:

Codice

Titolo

Osservazioni

1

Numero di imprese che svolgono attività di innovazione

In valore assoluto e in % del totale delle imprese

2

Numero di imprese innovatrici che hanno introdotto prodotti nuovi o significativamente migliorati, che costituiscono una novità per il mercato

In valore assoluto, in % del totale delle imprese e in % del totale delle imprese che svolgono attività di innovazione

3

Fatturato relativo a prodotti nuovi o significativamente migliorati, che costituiscono una novità per il mercato

In valore assoluto, in % del fatturato totale e in % del fatturato totale delle imprese che svolgono attività di innovazione

4

Fatturato relativo a prodotti nuovi o significativamente migliorati, che costituiscono una novità per l’impresa, ma non per il mercato

In valore assoluto, in % del fatturato totale e in % del fatturato totale delle imprese attive nell’innovazione

5

Numero di imprese che svolgono attività di innovazione impegnate in attività di cooperazione per l’innovazione

In valore assoluto e in % delle imprese che svolgono attività di innovazione

6

Spese per l’innovazione

In valore assoluto, in % del fatturato totale e in % del fatturato totale delle imprese che svolgono attività di innovazione — facoltativo

7

Numero di imprese che svolgono attività di innovazione che hanno indicato come molto rilevanti alcuni effetti dell’innovazione

In valore assoluto e in % del numero totale di imprese che svolgono attività di innovazione

8

Numero di imprese che svolgono attività di innovazione che hanno indicato come molto rilevanti alcune fonti d’informazione per l’innovazione

In valore assoluto e in % del numero totale di imprese che svolgono attività di innovazione — facoltativo

9

Numero di imprese che hanno indicato come importanti alcuni fattori d’ostacolo

In valore assoluto, in % del totale delle imprese, in % delle imprese che svolgono attività di innovazione e in % delle imprese che non svolgono attività di innovazione

Oltre alle statistiche sopraelencate, gli Stati membri producono statistiche aggiuntive (con le relative disaggregazioni) con riferimento alle principali tematiche trattate nel Manuale di Oslo. Le statistiche aggiuntive sono definite in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Sezione 2

Devono essere comprese nelle statistiche almeno le imprese appartenenti alle sezioni C, D, E, I, J, alle divisioni 51 e 72 e ai gruppi 74.2 e 74.3 della NACE Rev. 1.1.

Sezione 3

Tutte le variabili statistiche devono essere trasmesse ogni quattro anni, tranne le variabili 1, 2, 3, 4 e 5 che sono trasmesse ogni due anni.

Sezione 4

Il primo anno di riferimento per il quale sono prodotte le statistiche è l’anno civile 2004.

Sezione 5

1.

Tutti i risultati devono essere disaggregati per attività economica (NACE Rev. 1.1) a livello di sezione e secondo le seguenti classi di dimensione: 10-49 dipendenti, 50-249 dipendenti, oltre 249 dipendenti.

2.

Tutti i risultati devono essere disaggregati per attività economica (NACE Rev. 1.1) a livello di divisione.

3.

I risultati della variabile 5 devono essere disaggregati per tipo di attività di cooperazione in materia d’innovazione. I risultati della variabile 7 devono essere disaggregati per tipo di effetto dell’innovazione. I risultati della variabile 8 devono essere disaggregati per tipo di fonte d’informazione. I risultati della variabile 9 devono essere disaggregati per tipo di fattore d’ostacolo. Queste disaggregazioni vengono decise in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Sezione 6

1.

Tutti i risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento.

2.

Gli Stati membri, a titolo volontario, possono trasmettere alla Commissione (Eurostat) dati individuali relativi a tutte le unità statistiche considerate nell’ambito delle indagini statistiche nazionali sull’innovazione.

Sezione 7

1.

Il questionario utilizzato per le indagini comunitarie sull’innovazione realizzate ogni quattro anni a partire dall’anno di riferimento 2004 riguarda le principali tematiche trattate nel Manuale di Oslo per quanto riguarda la misurazione dell’attività di innovazione delle imprese.

2.

La Commissione (Eurostat), in stretta collaborazione con gli Stati membri, definisce raccomandazioni di natura metodologica per lo svolgimento delle indagini comunitarie sull’innovazione, al fine di garantire un elevato livello di armonizzazione dei risultati. Dette raccomandazioni riguardano la popolazione di riferimento, la metodologia d’indagine (ivi compresi gli aspetti regionali), il questionario armonizzato, la raccolta, l’elaborazione e la trasmissione dei dati statistici, nonché i requisiti di qualità dei dati stessi.

3.

In stretta collaborazione con gli Stati membri, raccomandazioni metodologiche sono definite anche per le altre indagini sull’innovazione condotte a scadenza quadriennale, ad iniziare dall’anno di riferimento 2006.

4.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) le informazioni necessarie relativamente alle metodologie utilizzate per la produzione delle statistiche nazionali sull’innovazione.

Sezione 8

Qualora i sistemi statistici nazionali richiedano significativi adeguamenti, la Commissione può concedere deroghe agli Stati membri relativamente alle statistiche da produrre per il 2004, primo anno di riferimento. Ulteriori deroghe possono essere concesse per quanto riguarda la copertura delle attività economiche definite secondo la NACE Rev. 1.1 e/o la disaggregazione per classi di dimensione delle statistiche da produrre per l’anno di riferimento 2006.


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