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Document 32004R1319
Commission Regulation (EC) No 1319/2004 of 16 July 2004 amending Regulation (EC) No 214/2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards intervention on the market in skimmed-milk powder
Regolamento (CE) n. 1319/2004 della Commissione, del 16 luglio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere
Regolamento (CE) n. 1319/2004 della Commissione, del 16 luglio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere
GU L 245 del 17.7.2004, p. 11–14
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 45–50
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2010
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32001R0214 | sostituzione | articolo 1.C) | 20/07/2004 | |
Modifies | 32001R0214 | modifica | CH 2 | 20/07/2004 | |
Modifies | 32001R0214 | sostituzione | articolo 36 | 20/07/2004 | |
Implicit repeal | 32003R2131 | 20/07/2004 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32004R1319R(01) | (MT) |
17.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 245/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1319/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1255/1999, lo smaltimento del latte scremato in polvere acquistato dall'organismo di intervento si effettua ad un prezzo minimo e a condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare agli acquirenti la parità di trattamento e di accesso ai prodotti posti in vendita. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione (2) ha previsto, fra le misure di intervento relative allo smaltimento del latte scremato in polvere, la vendita a prezzo fisso. |
(3) |
Per garantire la corretta gestione delle scorte di intervento è opportuno procedere alla rivendita del latte scremato in polvere non appena si presentino possibilità di smaltimento e sostituire pertanto il meccanismo di vendita del latte scremato in polvere giacente all'intervento a prezzo fisso con la vendita mediante gara, che permette di fissare il prezzo di vendita in funzione delle condizioni del mercato. |
(4) |
L'esperienza ha dimostrato che le comunicazioni degli Stati membri devono essere più rapide in modo da permettere alla Commissione di seguire l'andamento dei quantitativi di latte scremato in polvere offerti all'intervento pubblico e sospendere, se necessario, gli acquisti di intervento quando i quantitativi offerti raggiungono il livello fissato dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. |
(5) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 214/2001. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 214/2001 è modificato come segue:
1) |
All'articolo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
|
2) |
Il capitolo II è modificato come segue:
|
3) |
Il testo dell'articolo 36 è sostituito dal seguente: «Articolo 36 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 15 (ora di Bruxelles) di ogni lunedì, i quantitativi di latte scremato in polvere che siano stati oggetto, nel corso della settimana precedente:
2. Non appena si constati che le offerte di cui all'articolo 5 hanno raggiunto 80 000 tonnellate, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sono comunicate ogni giorno entro le ore 15 (ora di Bruxelles) per i quantitativi di latte scremato in polvere offerti il giorno prima.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2131/2003 (GU L 320 del 5.12.2003, pag. 3).