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Document 32004R1274
Commission Regulation (EC) No 1274/2004 of 12 July 2004 laying down transitional measures for the sale of a maximum quantity of 25000 tonnes of wheat and 10000 tonnes of maize from the national security stocks held by Slovakia
Regolamento (CE) n. 1274/2004 della Commissione, del 12 luglio 2004, concernente misure transitorie per la vendita di una quantità massima di 25000 tonnellate di frumento (grano) e 10000 tonnellate di granoturco provenienti dalle scorte nazionali di sicurezza detenute dalla Slovacchia
Regolamento (CE) n. 1274/2004 della Commissione, del 12 luglio 2004, concernente misure transitorie per la vendita di una quantità massima di 25000 tonnellate di frumento (grano) e 10000 tonnellate di granoturco provenienti dalle scorte nazionali di sicurezza detenute dalla Slovacchia
GU L 241 del 13.7.2004, p. 5–7
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009
13.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1274/2004 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2004
concernente misure transitorie per la vendita di una quantità massima di 25 000 tonnellate di frumento (grano) e 10 000 tonnellate di granoturco provenienti dalle scorte nazionali di sicurezza detenute dalla Slovacchia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione, del 10 novembre 2003, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea (1), le autorità slovacche hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di immettere sul mercato una quantità massima di 25 000 tonnellate di frumento (grano) e 10 000 tonnellate di granoturco provenienti dalle scorte nazionali di sicurezza nell'ambito di una procedura di rotazione. |
(2) |
La vendita di un quantitativo così ingente di frumento (grano) e granoturco rischia di perturbare il mercato cerealicolo comunitario. In tali circostanze occorre prendere alcune misure transitorie per fissare le condizioni di vendita, analoghe a quelle previste dal regolamento (CE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (2), in modo da garantire il pari trattamento degli operatori e il rispetto delle condizioni di mercato. |
(3) |
Poiché anche l’eventuale ricostituzione di tale scorta potrebbe perturbare il mercato comunitario, è opportuno prevedere una procedura di approvazione da parte della Commissione delle modalità relative a detta ricostituzione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce norme transitorie per la vendita di una quantità massima di 25 000 tonnellate di frumento (grano) e 10 000 tonnellate di granoturco provenienti dalle scorte nazionali di sicurezza detenute dalle autorità slovacche al 1o maggio 2004 e per l'eventuale ricostituzione di detta scorta.
Articolo 2
L’organismo incaricato della gestione delle scorte di sicurezza slovacche, il cui indirizzo figura in allegato, procede alla vendita, fino al 31 agosto 2004, della quantità di cui all’articolo 1 mediante gara permanente sul mercato comunitario.
Ai sensi del presente regolamento, per gara s'intende la procedura con la quale gli interessati vengono messi in competizione mediante invito a presentare offerte e in cui è dichiarato aggiudicatario il soggetto che ha presentato l’offerta più favorevole e conforme alle disposizioni del presente regolamento.
Articolo 3
L’organismo di cui all’articolo 2, primo comma, pubblica un bando di gara almeno tre giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.
Il bando di gara precisa in particolare:
a) |
il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale e l’indirizzo cui devono pervenire le offerte; |
b) |
i quantitativi minimi che devono essere oggetto delle offerte; |
c) |
le cauzioni da costituire e le condizioni del relativo svincolo; |
d) |
le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle diverse partite; |
e) |
le località di magazzinaggio nonché il nome e l'indirizzo dell'immagazzinatore; |
f) |
le condizioni di pagamento. |
Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
L'offerta prescelta deve corrispondere al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Essa non può essere inferiore a 108,76 EUR per tonnellata.
Articolo 5
L’organismo di cui all’articolo 2, primo comma, adotta tutte le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali posti in vendita.
Articolo 6
L'organismo di cui all’articolo 2, primo comma, comunica immediatamente a tutti gli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara. Nei tre giorni lavorativi che seguono la suddetta informazione, esso trasmette altresì agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione, mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.
Articolo 7
Entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo di cui all’articolo 2, primo comma, comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle varie partite vendute.
Articolo 8
Le modalità per l’eventuale ricostituzione della scorta di frumento (grano) e di granoturco di cui al presente regolamento devono essere previamente approvate dalla Commissione al fine di evitare qualsiasi perturbazione del mercato cerealicolo comunitario.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 293 dell’11.11.2003, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2004 (GU L 114 del 21.4.2004, pag. 13).
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
Organismo incaricato della gestione delle scorte di sicurezza slovacche di cui all’articolo 2:
Administration of the State Material Reserves of the Slovak Republic |
Prazska 29, 81263 Bratislava |
Tel. (421) 2 57 278 287 |
Fax (421) 2 57 278 306. |