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Document 32004R0560

Regolamento (CE) n. 560/2004 della Commissione, del 25 marzo 2004, che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1081/1999 per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

GU L 89 del 26.3.2004, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/560/oj

32004R0560

Regolamento (CE) n. 560/2004 della Commissione, del 25 marzo 2004, che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1081/1999 per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

Gazzetta ufficiale n. L 089 del 26/03/2004 pag. 0023 - 0023


Regolamento (CE) n. 560/2004 della Commissione

del 25 marzo 2004

che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1081/1999 per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1),

visto il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1081/1999 prevede, per il periodo dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004, l'apertura di due contingenti tariffari di 5000 capi ciascuno per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna; l'articolo 9 di tale regolamento prevede inoltre, per ciascuno dei due contingenti, una nuova attribuzione dei quantitativi che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli di importazione al 15 marzo 2004.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/1999 ammontano a:

- 252 capi per il numero d'ordine 09.0001,

- 97 capi per il numero d'ordine 09.0003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2) GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1096/2001 (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33).

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