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Document 32004R0559

    Regolamento (CE) n. 559/2004 della Commissione, del 25 marzo 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

    GU L 89 del 26.3.2004, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/559/oj

    32004R0559

    Regolamento (CE) n. 559/2004 della Commissione, del 25 marzo 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

    Gazzetta ufficiale n. L 089 del 26/03/2004 pag. 0021 - 0022


    Regolamento (CE) n. 559/2004 della Commissione

    del 25 marzo 2004

    che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

    (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso(2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

    (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di "prodotti cerealicoli", ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli "altri cereali" che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

    (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.

    (5) L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.

    (6) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CEE) n. 1766/92, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2004.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, p. 1).

    (2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

    ALLEGATO

    del regolamento della Commissione, del 25 marzo 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

    Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

    2309 10 11 90/00, 2309 10 13 90/00, 2309 10 31 90/00, 2309 10 33 90/00, 2309 10 51 90/00, 2309 10 53 90/00, 2309 90 31 90/00, 2309 90 33 90/00, 2309 90 41 90/00, 2309 90 43 90/00, 2309 90 51 90/00, 2309 90 53 90/00

    >SPAZIO PER TABELLA>

    NB:

    I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

    C10 Tutte le destinazioni a eccezione di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

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