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Document 32004R0557
Commission Regulation (EC) No 557/2004 of 25 March 2004 fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons and apples)
Regolamento (CE) n. 557/2004 della Commissione, del 25 marzo 2004, che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)
Regolamento (CE) n. 557/2004 della Commissione, del 25 marzo 2004, che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)
GU L 89 del 26.3.2004, p. 16–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 557/2004 della Commissione, del 25 marzo 2004, che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)
Gazzetta ufficiale n. L 089 del 26/03/2004 pag. 0016 - 0017
Regolamento (CE) n. 557/2004 della Commissione del 25 marzo 2004 che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2214/2003 della Commissione(3) ha fissato i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli di esportazione del sistema B. (2) Sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per i pomodori, le arance, i limoni e le mele. (3) Tale superamento non compromette il rispetto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato. Per i titoli del sistema B richiesti dal 15 gennaio al 15 marzo 2004 occorre fissare, per quanto concerne i pomodori, le arance, i limoni e le mele, il tasso di restituzione definitivo al livello del tasso indicativo e fissare la percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le percentuali di rilascio e i tassi di restituzione applicabili per le domande di titoli di esportazione del sistema B presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2214/2003 dal 15 gennaio al 15 marzo 2004, sono fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2004. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 1). (2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69). (3) GU L 332 del 19.12.2003, pag. 7. ALLEGATO Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 15 gennaio al 15 marzo 2004 (pomodori, arance, limoni e mele) >SPAZIO PER TABELLA>