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Document 32004R0455
Commission Regulation (EC) No 455/2004 of 11 March 2004 amending Regulation (EC) No 466/2001 as regards patulin (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 455/2004 della Commissione, dell'11 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la patulina (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 455/2004 della Commissione, dell'11 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la patulina (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 74 del 12.3.2004, p. 11–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32001R0466 | complemento | articolo 7 | 01/04/2004 | |
Modifies | 32001R0466 | modifica | allegato 1 | 01/04/2004 |
Regolamento (CE) n. 455/2004 della Commissione, dell'11 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la patulina (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 074 del 12/03/2004 pag. 0011 - 0011
Regolamento (CE) n. 455/2004 della Commissione dell'11 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la patulina (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione(2) definisce i tenori massimi di taluni contaminanti nelle derrate alimentari. Tra i valori massimi fissati vi è anche quello della patulina. (2) È stato fissato il tenore massimo di 10,0 μg/kg per il succo di frutta e i prodotti solidi a base di mela, tra cui la composta e la purea di mela, destinati alla prima infanzia, nonché per altri alimenti per bambini, a condizione che entro il 1o novembre 2003 una prova interlaboratorio internazionale accerti la validità di un metodo d'analisi che confermi la possibilità di determinare in maniera sicura il valore di 10 μg/kg di patulina. Qualora entro tale data ciò non sia stato comprovato, sarà applicato il valore di 25 μg/kg. (3) È stata realizzata in collaborazione una prova per dimostrare che il tenore di 10,0 μg/kg può essere determinato in maniera sicura. Il 27 ottobre 2003 è stata presentata una relazione indicante un metodo che consente di determinare in maniera affidabile tassi di patulina pari o inferiori a 10 μg/kg nel succo di mela filtrato e nella purea di frutta. (4) È opportuno adottare disposizioni transitorie per i prodotti confezionati e immessi sul mercato prima della data d'applicazione. (5) Il regolamento (CE) n. 466/2001 va pertanto modificato di conseguenza. (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue: 1) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:"I valori massimi fissati al punto 2.3 'Patulina' della sezione 2 (Micotossine) dell'allegato I non si applicano a prodotti legalmente immessi sul mercato comunitario prima del 1o novembre 2003. L'onere della prova della data di messa in circolazione di tali prodotti incombe all'operatore commerciale del settore alimentare." 2) La nota 4 al punto 2.3 "Patulina" della sezione 2 (Micotossine) dell'allegato I è soppressa. 3) Il secondo trattino del punto 2.3.4 della sezione 2 (Micotossine) dell'allegato I si legge come segue: "- alimenti per la prima infanzia diversi dai preparati a base di cereali (4)". 4) La nota 5 a piè pagina del punto 2.3 "Patulina" della sezione 2 (Micotossine) dell'allegato I diventa la nota 4, dal seguente testo: "(4) Alimenti per la prima infanzia diversi dai preparati a base di cereali quali definiti nella direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33)". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2004. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. (2) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1425/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 1).