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Document 32004R0446

    Regolamento (CE) n. 446/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che abroga una serie di decisioni relative ai sottoprodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 72 del 11.3.2004, p. 62–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/446/oj

    32004R0446

    Regolamento (CE) n. 446/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che abroga una serie di decisioni relative ai sottoprodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 072 del 11/03/2004 pag. 0062 - 0063


    Regolamento (CE) n. 446/2004 della Commissione

    del 10 marzo 2004

    che abroga una serie di decisioni relative ai sottoprodotti di origine animale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione(4), e in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 90/425/CEE stabilisce norme di salute degli animali e di sanità pubblica in relazione con taluni sottoprodotti di origine animale. La direttiva fornisce la base giuridica della decisione 97/735/CE della Commissione, del 21 ottobre 1997, relativa a talune misure di protezione per quanto concerne gli scambi di alcuni tipi di rifiuti animali di mammiferi(5), modificata da ultimo dalla decisione 1999/534/CE del Consiglio(6), e dalla decisione 2001/25/CE della Commissione, del 27 dicembre 2000, che vieta l'impiego di determinati sottoprodotti di origine animale nei mangimi(7).

    (2) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 fornisce la base giuridica della decisione 92/562/CEE della Commissione, del 17 novembre 1992, relativa all'approvazione dei sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione dei materiali ad alto rischio(8), modificata da ultimo dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia.

    (3) La direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, ha notevolmente modificato tali direttive, in particolare allo scopo di ridurne il campo d'applicazione ai soli prodotti di origine animale destinati al consumo umano e agli agenti patogeni.

    (4) Tutte le norme comunitarie sui sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano sono ora previste dal regolamento (CE) n. 1774/2002.

    (5) Di conseguenza, nell'interesse della coerenza e della chiarezza della legislazione comunitaria, occorre abrogare le decisioni 92/562/CEE, 97/735/CE e 2001/25/CE.

    (6) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Decisioni abrogate

    Le decisioni 92/562/CEE, 97/735/CE e 2001/25/CE sono abrogate.

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicabilità

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (2) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

    (3) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

    (4) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1.

    (5) GU L 294 del 28.10.1997, pag. 7.

    (6) GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37.

    (7) GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 16.

    (8) GU L 359 del 9.12.1992, pag. 23.

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