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Document 32004R0443

Regolamento (CE) n. 443/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, recante fissazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2003/2004

GU L 72 del 11.3.2004, p. 52–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/443/oj

32004R0443

Regolamento (CE) n. 443/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, recante fissazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2003/2004

Gazzetta ufficiale n. L 072 del 11/03/2004 pag. 0052 - 0053


Regolamento (CE) n. 443/2004 della Commissione

del 10 marzo 2004

recante fissazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2003/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna in esenzione da dazi doganali, dei prodotti del codice NC 1701, in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'India.

(2) L'applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell'accordo India e degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1159/2003 ha indotto la Commissione a stabilire gli obblighi di consegna per il periodo di consegna 2003/2004, calcolando in particolare per ciascun paese esportatore il saldo tra i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna e i quantitativi effettivamente importati durante gli scorsi periodi di consegna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'India, figurano nell'allegato, in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2003/2004 e per i rispettivi paesi esportatori.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25.

ALLEGATO

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2003/2004, espresso in equivalente di zucchero bianco (in tonnellate).

>SPAZIO PER TABELLA>

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