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Document 32004R0379

Regolamento (CE) n. 379/2004 del Consiglio, del 24 febbraio 2004, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca per il periodo 2004-2006

GU L 64 del 2.3.2004, p. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/379/oj

32004R0379

Regolamento (CE) n. 379/2004 del Consiglio, del 24 febbraio 2004, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca per il periodo 2004-2006

Gazzetta ufficiale n. L 064 del 02/03/2004 pag. 0007 - 0010


Regolamento (CE) n. 379/2004 del Consiglio

del 24 febbraio 2004

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca per il periodo 2004-2006

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'approvvigionamento di taluni prodotti della pesca nella Comunità dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a questi prodotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari adeguati. Al fine di non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità e per assicurare un adeguato approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire tali contingenti a dazio variabile, secondo la sensibilità dei vari prodotti sul mercato comunitario.

(2) Occorre garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.

(3) Al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, si dovrebbero autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi contingentali i necessari quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe poter sorvegliare in particolare il ritmo di utilizzazione dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(1), instaura in sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti aperti dal presente regolamento dovrebbero essere gestiti dalle autorità della Comunità e degli Stati membri secondo il sistema suddetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.

2. Le importazioni dei prodotti elencati in allegato sono coperte dai contingenti di cui al paragrafo 1 solo se il valore in dogana dichiarato è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(2).

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione operano in stretta collaborazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Walsh

(1) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

(2) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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