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Document 32004R0361

Regolamento (CE) n. 361/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2497/96 che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele

GU L 63 del 28.2.2004, p. 15–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2007; abrog. impl. da 32007R1384

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/361/oj

32004R0361

Regolamento (CE) n. 361/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2497/96 che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele

Gazzetta ufficiale n. L 063 del 28/02/2004 pag. 0015 - 0017


Regolamento (CE) n. 361/2004 della Commissione

del 27 febbraio 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 2497/96 che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2003/917/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione CE-Israele(1), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2003/917/CE prevede una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli nell'ambito dell'accordo di associazione CE-Israele, sostituisce il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo di associazione ed estende le concessioni, in particolare, per il commercio di carni di pollame.

(2) Occorre adattare il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione(2) in funzione delle nuove concessioni per il commercio di carni di pollame previste dall'accordo di associazione CE-Israele, approvato con la decisione 2003/917/CE.

(3) Poiché la decisione 2003/917/CE è stata pubblicata soltanto l'ultimo giorno di dicembre 2003, gli operatori non hanno potuto presentare domanda di titolo per fruire delle nuove concessioni all'importazione, applicabili dal 1o gennaio 2004, durante il normale periodo previsto dal regolamento (CE) n. 2497/96, sicché occorre fissare per il mese di marzo 2004 il periodo di presentazione delle domande di titolo per poter fruire delle nuove concessioni all'importazione.

(4) L'adesione all'Unione europea, il 1o maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia dovrebbe permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari istituiti dal regolamento (CE) n. 2497/96 nel settore del pollame a condizioni eque rispetto a quelle applicate agli attuali Stati membri. Agli operatori economici di questi Stati deve essere pertanto offerta la possibilità di partecipare pienamente ai suddetti contingenti sin dal momento dell'adesione.

(5) Per non creare distorsioni di mercato prima e dopo il 1o maggio 2004, i lotti previsti per il 2004 devono essere modificati per quanto riguarda lo scadenzario, lasciando peraltro invariati i quantitativi globali stabiliti dalla decisione 2003/917/CE. Occorre altresì adattare le modalità di applicazione con riguardo al termine per la presentazione delle domande.

(6) Vista la coincidenza dei termini per la presentazione delle domande di titolo nel quadro delle nuove concessioni all'importazione per i periodi dal 1o gennaio al 31 marzo 2004 e dal 1o aprile al 30 aprile 2004, per maggiore semplicità è opportuno unificare i quantitativi corrispondenti a ciascuno di detti periodi.

(7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2497/96.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2497/96 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:"Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi IL1 e IL2 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dal protocollo n. 1 dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e Israele, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.";

2) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:"Tuttavia, nel 2004 i contingenti di cui all'articolo 1 sono scaglionati nel modo seguente:

- 33 % nel periodo dal 1o gennaio al 30 aprile,

- 17 % nel periodo dal 1o maggio al 30 giugno,

- 25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre,

- 25 % nel periodo dal 1o ottobre 31 dicembre.";

3) all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:"Tuttavia, per i periodi dal 1o gennaio al 30 aprile 2004 e dal 1o maggio al 30 giugno 2004, le domande di titolo sono presentate rispettivamente nei primi sette giorni di marzo 2004 e nei primi sette giorni di maggio 2004.";

4) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.

(2) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).

ALLEGATO

"ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>"

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