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Document 32004D0205

2004/205/CE: Decisione della Commissione, del 1° marzo 2004, recante misure transitorie relative agli scambi intracomunitari di sperma, ovuli e embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina prelevati nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 574]

GU L 65 del 3.3.2004, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/205/oj

32004D0205

2004/205/CE: Decisione della Commissione, del 1° marzo 2004, recante misure transitorie relative agli scambi intracomunitari di sperma, ovuli e embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina prelevati nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 574]

Gazzetta ufficiale n. L 065 del 03/03/2004 pag. 0023 - 0024


Decisione della Commissione

del 1o marzo 2004

recante misure transitorie relative agli scambi intracomunitari di sperma, ovuli e embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina prelevati nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia

[notificata con il numero C(2004) 574]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/205/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1) Dal 1o maggio 2004, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina prelevati nella Repubblica Ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia ("i nuovi Stati membri") e destinati agli scambi intracomunitari devono soddisfare i requisiti previsti dalla pertinente normativa comunitaria.

(2) Nello specifico, i prodotti di cui sopra dovranno rispettare i requisiti zoosanitari di cui alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina(1), alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina(2), alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina(3) e alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE(4).

(3) È possibile che per alcuni dei prodotti animali di cui sopra prelevati nei nuovi Stati membri prima della data di adesione esistano delle scorte dopo la data in questione e che tali prodotti animali non siano rispondenti a tutti i requisiti zoosanitari applicabili agli scambi intracomunitari.

(4) Al fine di agevolare la transizione per i prodotti provenienti dai nuovi Stati membri dall'attuale regime verso quello risultante dall'applicazione della normativa comunitaria in materia di polizia sanitaria, si rende necessaria l'adozione di misure transitorie relative agli scambi dei prodotti in parola.

(5) Ai sensi dell'articolo 53 dell'atto di adesione, i nuovi Stati membri sono considerati come aventi ricevuto notifica della presente decisione dopo l'adesione.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica allo sperma, agli ovuli e agli embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina soggetti ai requisiti zoosanitari di cui alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE e prelevati prima del 1o maggio 2004 nella Repubblica Ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia ("i nuovi Stati membri").

Articolo 2

A partire dal 1o maggio 2004, sono vietate le spedizioni di prodotti di cui all'articolo 1 verso altri Stati membri.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, dal 1o maggio al 31 dicembre 2004, i prodotti di cui all'articolo 1:

a) possono essere spediti ad altri nuovi Stati membri a condizione che:

i) la spedizione sia autorizzata dallo Stato di destinazione;

ii) siano rispettate le condizioni stabilite dallo Stato di destinazione prima del 1o maggio 2004;

b) possono partecipare agli scambi intracomunitari a condizione che:

i) siano stati prelevati in centri o da gruppi autorizzati all'esportazione verso la Comunità;

ii) rechino il numero di riconoscimento attribuito al centro o al gruppo ai fini dell'esportazione verso la Comunità.

2. Il certificato sanitario che scorta le partite dei prodotti di cui al paragrafo 1 deve recare il seguente attestato supplementare firmato dall'ufficiale veterinario:"Sperma, ovuli o embrioni (cancellare la dicitura non pertinente) delle specie bovina, suina, ovina, caprina o equina (cancellare la dicitura non pertinente) conformi ai requisiti di cui alla decisione 2004/205/CE della Commissione(5) e prelevati prima del 1o maggio 2004."

Articolo 4

Gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

L'applicazione della presente decisione decorre dall'entrata in vigore del trattato di adesione del 2003 cui è condizionata.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15).

(2) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(3) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(4) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1398/2003 della Commissione (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 3).

(5) GU L 65 del 3.3.2004, pag. 23.

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