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Document 32004D0198

2004/198/CE: Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2004, che modifica la decisione 2002/794/CE recante misure protettive applicabili alle carni di pollame, ai prodotti a base di carni di pollame e alle preparazioni di carne di pollame destinati al consumo umano importati dal Brasile (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 557]

GU L 64 del 2.3.2004, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/198/oj

32004D0198

2004/198/CE: Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2004, che modifica la decisione 2002/794/CE recante misure protettive applicabili alle carni di pollame, ai prodotti a base di carni di pollame e alle preparazioni di carne di pollame destinati al consumo umano importati dal Brasile (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 557]

Gazzetta ufficiale n. L 064 del 02/03/2004 pag. 0039 - 0040


Decisione della Commissione

del 27 febbraio 2004

che modifica la decisione 2002/794/CE recante misure protettive applicabili alle carni di pollame, ai prodotti a base di carni di pollame e alle preparazioni di carne di pollame destinati al consumo umano importati dal Brasile

[notificata con il numero C(2004) 557]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/198/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003(2), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(3), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma della decisione 2002/794/CE della Commissione(4), tutte le partite di carni di pollame, prodotti a base di carni di pollame e preparazioni di carne di pollame importate dal Brasile devono essere sottoposte a prelievo per accertare l'assenza di nitrofurani.

(2) Conformemente all'articolo 6 della decisione 2002/794/CE, quest'ultima deve essere riesaminata alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità brasiliane e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.

(3) Il 27 maggio 2003, le competenti autorità brasiliane hanno presentato un piano d'azione alla Commissione, che lo ha ritenuto soddisfacente.

(4) Nella sua relazione di missione(5) l'Ufficio alimentare e veterinario è giunto alla conclusione che il piano d'azione veniva attuato e applicato senza inadempienze di rilievo.

(5) Dal 12 agosto 2003 la Commissione non ha riceuto, attraverso il sistema RASFF, alcuna notifica della presenza di nitrofurani in carni di pollame, prodotti a base di carni di pollame e preparazioni di carne di pollame importate dal Brasile.

(6) Occorre quindi ridurre la frequenza dei prelievi e delle analisi.

(7) La decisione 2002/794/CE deve essere pertanto modificata in conformità.

(8) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 2002/794/CE, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Gli Stati membri, avvalendosi di piani di campionamento e metodi di individuazione idonei, sottopongono il 20 % delle partite di carni di pollame, prodotti a base di carne di pollame e preparazioni di pollame importate dal Brasile ad un'analisi chimica destinata ad accertare che i prodotti suddetti non presentino alcun rischio per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare la presenza di nitrofurani o di suoi metaboliti."

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 9 marzo 2004.

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate alle importazioni al fine di renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4.

(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4) GU L 276 del 12.10.2002, pag. 66.

(5) DG(SANCO)/9047/2003 - def.

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