This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32004D0065
2004/65/EC: Commission Decision of 30 December 2003 on the financial contribution towards carrying out certain operations planned by the Member States in 2003 to implement the control, inspection and surveillance systems applicable to the common fisheries policy (second instalment) (notified under document number C(2003) 5228)
2004/65/CE: Decisione della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativa alla partecipazione finanziaria alla realizzazione di talune azioni previste dagli Stati membri nel corso del 2003 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca (seconda quota) [notificata con il numero C(2003) 5228]
2004/65/CE: Decisione della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativa alla partecipazione finanziaria alla realizzazione di talune azioni previste dagli Stati membri nel corso del 2003 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca (seconda quota) [notificata con il numero C(2003) 5228]
GU L 13 del 20.1.2004, pp. 36–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2004/65/CE: Decisione della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativa alla partecipazione finanziaria alla realizzazione di talune azioni previste dagli Stati membri nel corso del 2003 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca (seconda quota) [notificata con il numero C(2003) 5228]
Gazzetta ufficiale n. L 013 del 20/01/2004 pag. 0036 - 0040
Decisione della Commissione del 30 dicembre 2003 relativa alla partecipazione finanziaria alla realizzazione di talune azioni previste dagli Stati membri nel corso del 2003 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca (seconda quota) [notificata con il numero C(2003) 5228] (I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede) (2004/65/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 2001/431/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca(1), in particolare l'articolo 13, considerando quanto segue: (1) Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione i programmi delle attività di controllo della pesca per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003. Questi programmi sono corredati delle domande di partecipazione finanziaria per le spese da sostenere nell'ambito dei programmi stessi. Gli Stati membri hanno presentato domande attualizzate per il 2003. (2) Talune spese relative al 2003 sono già state oggetto della decisione 2003/566/CE della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa alla partecipazione finanziaria alla realizzazione di azioni previste dagli Stati membri nel corso del 2003 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca(2). (3) Tenendo conto degli stanziamenti disponibili, è possibile accordare una partecipazione finanziaria a favore di investimenti relativi ai progetti pilota per la trasmissione elettronica delle informazioni o per il telerilevamento, per l'ammodernamento delle navi o aeromobili utilizzati per il controllo delle attività di pesca e per l'istituzione di dispositivi e reti informatiche necessari per gli scambi di informazioni legati a detto controllo. (4) Occorre stabilire il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità per ogni singola azione, le condizioni per il rimborso delle spese nonché, per ogni Stato membro e per ogni azione, l'importo complessivo delle spese ammissibili per questa seconda quota del 2003. (5) A norma dell'articolo 15 della decisione 2001/431/CE, gli Stati membri sono tenuti ad eseguire le spese entro un anno a decorrere dall'impegno giuridico e finanziario. L'impegno deve essere assunto entro l'anno civile successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica della decisione della Commissione. (6) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, della decisione 2001/431/CE, gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione le domande di rimborso delle spese entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui le spese sono sostenute. (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La presente decisione stabilisce, per il 2003, gli importi di talune spese ammissibili per ogni Stato membro, i tassi della partecipazione finanziaria della Comunità e le condizioni cui è soggetta la partecipazione finanziaria, nella misura in cui le spese ammissibili sono effettivamente utilizzate per l'attuazione dei programmi di controllo delle attività di pesca. Articolo 2 Le spese relative alla realizzazione dei progetti pilota concernenti la trasmissione elettronica delle informazioni e i sistemi di telerilevamento beneficiano di un tasso massimo di partecipazione finanziaria del 100 % delle spese ammissibili, entro il limite degli importi indicati all'allegato I. Articolo 3 Le spese relative all'ammodernamento delle navi o degli aeromobili effettivamente utilizzati per garantire il controllo, l'ispezione o la sorveglianza delle attività di pesca beneficiano di un tasso massimo di partecipazione finanziaria del 35 % delle spese ammissibili, entro il limite degli importi indicati all'allegato II. Articolo 4 Le spese relative alla creazione dei dispositivi e delle reti informatiche necessari per lo scambio di informazioni connesse al controllo beneficiano di un tasso massimo di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, entro il limite degli importi indicati all'allegato III. Articolo 5 Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di rimborso relative alle spese di cui alla presente decisione entro il 31 maggio 2006. Articolo 6 Le domande di rimborso e di anticipi formulate in valute diverse dall'euro sono convertite in euro al tasso di cambio del mese in cui pervengono alla Commissione. Articolo 7 Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 154 del 9.6.2001, pag. 22. (2) GU L 192 del 31.7.2003, pag. 44. ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I >SPAZIO PER TABELLA> ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II >SPAZIO PER TABELLA> ANEXO III/BILAG III/ANHANG III/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/ANNEX III/ANNEXE III/ALLEGATO III/BIJLAGE III/ANEXO III/LIITE III/BILAGA III >SPAZIO PER TABELLA>