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Document 32003R2235

    Regolamento (CE) n. 2235/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce norme comuni relative all'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 1868/94 del Consiglio per quanto riguarda la fecola di patate

    GU L 339 del 24.12.2003, p. 36–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2235/oj

    32003R2235

    Regolamento (CE) n. 2235/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce norme comuni relative all'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 1868/94 del Consiglio per quanto riguarda la fecola di patate

    Gazzetta ufficiale n. L 339 del 24/12/2003 pag. 0036 - 0044


    Regolamento (CE) n. 2235/2003 della Commissione

    del 23 dicembre 2003

    che stabilisce norme comuni relative all'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 1868/94 del Consiglio per quanto riguarda la fecola di patate

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001(1), in particolare l'articolo 145, lettera c),

    visto il regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate(2), in particolare l'articolo 8,

    considerando quanto segue:

    (1) Il titolo IV, capitolo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003 istituisce un aiuto per gli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola. Ai sensi dell'articolo 93 dello stesso regolamento, l'importo dell'aiuto si riferisce al quantitativo di patate necessario per la produzione di una tonnellata di fecola.

    (2) L'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1868/94 prevede un prezzo minimo per le patate destinate alla fabbricazione di fecola da adattare in funzione del tenore di fecola delle patate stesse. L'articolo 5 del regolamento prevede un premio da corrispondere alle fecolerie in funzione del quantitativo di fecola prodotta.

    (3) È opportuno stabilire norme comuni relative alla determinazione del peso della patate, nonché alla corresponsione degli aiuti per le patate da fecola, del prezzo minimo e del premio in relazione al tenore di fecola delle patate.

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti e del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai fini degli articoli 93 e 94 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e degli articoli 4 bis, e 5 del regolamento (CE) n. 1868/94, il peso delle patate viene determinato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

    L'allegato II del presente regolamento stabilisce l'importo dell'aiuto per le patate da fecola di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché del prezzo minimo e del premio in relazione al tenore di fecola delle patate di cui agli articoli 4 bis, e 5 del regolamento (CE) n. 1868/94.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dalla campagna 2004/2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

    (2) GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

    ALLEGATO I

    Il peso delle patate va determinato conformemente ad uno dei metodi descritti di seguito:

    Metodo A

    La determinazione del peso netto delle patate avviene tramite campionatura: i campioni vengono raccolti in diversi punti del mezzo di trasporto utilizzato e in tre livelli differenti del carico, segnatamente in superficie, al centro e sul fondo.

    Il mezzo di trasporto viene pesato vuoto una volta eliminata la terra residua.

    I campioni raccolti per determinare il peso non devono essere inferiori ai 20 chilogrammi. I tuberi vengono pesati nuovamente dopo essere stati lavati e dopo aver eliminato eventuali impurità.

    Il peso viene quindi ridotto del 2 % onde tener conto della quantità di acqua assorbita durante le operazioni di lavaggio. Il risultato ottenuto costituisce la riduzione totale da applicare a 1000 chilogrammi di patate.

    Metodo B

    Le patate facenti parte di una partita appartenente ad un unico produttore sono raccolte in sili.

    Le patate raccolte nei sili vengono quindi lavate, vengono eliminate le impurità ed il peso reale totale delle patate viene determinato tenendo conto di un quantitativo d'acqua assorbita pari al 2 %.

    Metodo C

    1. Inteso a determinare il peso reale delle patate, il metodo in questione è applicabile nei casi in cui varie partite appartenenti a produttori diversi vengono raccolte nello stesso silo, a condizione che i produttori abbiano preventivamente acconsentito all'applicazione del metodo.

    Prima di determinare il peso reale di tutte le partite, occorre determinare il peso netto di ogni partita applicando il metodo A.

    2. Le patate raccolte nel silo vengono quindi lavate, vengono eliminate le impurità ed il peso reale totale delle patate viene determinato tenendo conto di un quantitativo d'acqua assorbita pari al 2 %.

    3. Se la pesata di tutte le partite di patate lavate dà risultati diversi dalla somma dei risultati ottenuti applicando il metodo A, viene operata la seguente correzione: il peso totale di cui al punto 2 viene moltiplicato per il peso netto di ogni partita, risultante dall'applicazione del metodo A.

    Ogni risultato è quindi diviso per il totale del peso netto delle varie partite determinato applicando il metodo A.

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

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