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Document 32003R2112

Regolamento (CE) n. 2112/2003 della Commissione, del 1° dicembre 2003, rettificativo del regolamento (CE) n. 1334/2003 che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 317 del 2.12.2003, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2112/oj

32003R2112

Regolamento (CE) n. 2112/2003 della Commissione, del 1° dicembre 2003, rettificativo del regolamento (CE) n. 1334/2003 che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 317 del 02/12/2003 pag. 0022 - 0023


Regolamento (CE) n. 2112/2003 della Commissione

del 1o dicembre 2003

rettificativo del regolamento (CE) n. 1334/2003 che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002(2) della Commissione, in particolare gli articoli 3, 9d e 9e,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003(3) contiene un errore materiale che deve essere corretto.

(2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 1334/2003 è modificato secondo quanto indicato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(2) GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

(3) GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11.

ALLEGATO

1. L'elenco degli additivi nella rubrica "E1 Ferro-Fe" viene sostituito con il seguente elenco:

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