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Document 32003R1985

Regolamento (CE) n. 1985/2003 del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 427/2003 relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese

GU L 295 del 13.11.2003, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2015; abrogato da 32015R0755

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1985/oj

32003R1985

Regolamento (CE) n. 1985/2003 del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 427/2003 relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 295 del 13/11/2003 pag. 0043 - 0044


Regolamento (CE) n. 1985/2003 del Consiglio

del 10 novembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 427/2003 relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 427/2003(1) stabilisce contingenti quantitativi per taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese.

(2) Il regolamento (CE) n. 1351/2003 della Commissione(2) ha stabilito le modalità di gestione della prima frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2004 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese.

(3) In considerazione dell'allargamento della Comunità europea previsto per il 1o maggio 2004 è opportuno aumentare i contingenti a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e dell'intesa sull'interpretazione di tale articolo.

(4) Pertanto, è opportuno modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 427/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 427/2003 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Marzano

(1) GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.

(2) GU L 192 del 31.7.2003, pag. 8.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

Programma di graduale eliminazione dei contingenti industriali (non tessili) sulle importazioni originarie della Cina

>SPAZIO PER TABELLA>"

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