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Document 32003R1962

    Regolamento (CE) n. 1962/2003 della Commissione, del 6 novembre 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003

    GU L 289 del 7.11.2003, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1962/oj

    32003R1962

    Regolamento (CE) n. 1962/2003 della Commissione, del 6 novembre 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003

    Gazzetta ufficiale n. L 289 del 07/11/2003 pag. 0021 - 0021


    Regolamento (CE) n. 1962/2003 della Commissione

    del 6 novembre 2003

    relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003(2),

    visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003(4), in particolare l'articolo 4,

    visto il regolamento (CE) n. 1814/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2003/2004(5), in particolare l'articolo 9,

    considerando quanto segue:

    (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1814/2003.

    (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1814/2003, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

    (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 31 ottobre al 6 novembre 2003, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

    (3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

    (4) GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16.

    (5) GU L 265 del 16.10.2003, pag. 25.

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