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Document 32003R1809

Regolamento (CE) n. 1809/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme relative all'importazione di bovini vivi e di prodotti di origine bovina, ovina e caprina provenienti dalla Repubblica di Costa Rica e dalla Nuova Caledonia (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 265 del 16.10.2003, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1809/oj

32003R1809

Regolamento (CE) n. 1809/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme relative all'importazione di bovini vivi e di prodotti di origine bovina, ovina e caprina provenienti dalla Repubblica di Costa Rica e dalla Nuova Caledonia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 265 del 16/10/2003 pag. 0010 - 0011


Regolamento (CE) n. 1809/2003 della Commissione

del 15 ottobre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme relative all'importazione di bovini vivi e di prodotti di origine bovina, ovina e caprina provenienti dalla Repubblica di Costa Rica e dalla Nuova Caledonia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1139/2003 della Commissione(2), in particolare il primo paragrafo dell'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) Nel parere dell'11 maggio 2001 sul rischio geografico di BSE in Costa Rica, il comitato scientifico direttivo ("il CSD") concludeva che la presenza di BSE nel bestiame locale di tale paese è altamente improbabile. Di conseguenza la Costa Rica è stata inclusa nell'elenco dei paesi esonerati dall'obbligo di rispettare alcune condizioni commerciali concernenti bovini vivi e prodotti di origine bovina, ovina e caprina relativamente alla TSE.

(2) Nel parere aggiornato del 10 aprile 2003 sul rischio geografico di BSE in alcuni paesi terzi, il CSD ha modificato il precedente parere dell'11 maggio 2001, concludendo che la presenza di BSE nel bestiame locale della Costa Rica è improbabile ma non può essere esclusa. Pertanto la Costa Rica non può più essere esonerata dall'obbligo di rispettare le condizioni commerciali concernenti bovini vivi e prodotti di origine bovina, ovina e caprina relativamente alla TSE.

(3) Nel parere del 6 marzo 2003 sul rischio geografico di BSE nella Nuova Caledonia, il CSD ha concluso che la presenza di BSE nel bestiame locale di questo paese è altamente improbabile. Pertanto la Nuova Caledonia può essere inclusa nell'elenco dei paesi esonerati dall'obbligo di rispettare alcune condizioni commerciali concernenti bovini vivi e prodotti di origine bovina, ovina e caprina relativamente alla TSE.

(4) Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 999/2001.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2) GU L 160 del 27.6.2003, pag. 22.

ALLEGATO

L'allegato XI è modificato come segue:

1) Nella parte A, punto 15, lettera b), l'elenco dei paesi è sostituito dal testo seguente:

"- Argentina

- Australia

- Botswana

- Brasile

- Cile

- El Salvador

- Islanda

- Namibia

- Territorio francese della Nuova Caledonia

- Nuova Zelanda

- Nicaragua

- Panama

- Paraguay

- Singapore

- Swaziland

- Uruguay

- Vanuatu."

2) Nella parte D il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. Il punto 2 non si applica alle importazioni di bovini nati e allevati continuativamente nei seguenti paesi:

- Argentina

- Australia

- Botswana

- Brasile

- Cile

- El Salvador

- Islanda

- Namibia

- Territorio francese della Nuova Caledonia

- Nuova Zelanda

- Nicaragua

- Panama

- Paraguay

- Singapore

- Swaziland

- Uruguay

- Vanuatu."

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