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Document 32003R0813

    Regolamento (CE) n. 813/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alla raccolta, al trasporto e all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 117 del 13.5.2003, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/813/oj

    32003R0813

    Regolamento (CE) n. 813/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alla raccolta, al trasporto e all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 117 del 13/05/2003 pag. 0022 - 0023


    Regolamento (CE) n. 813/2003 della Commissione

    del 12 maggio 2003

    recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alla raccolta, al trasporto e all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(1), modificato dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce una revisione completa delle norme comunitarie in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, comportando tra l'altro l'introduzione di una serie di requisiti rigorosi. Prevede inoltre la possibilità di adottare le opportune misure transitorie.

    (2) Alla luce del carattere rigoroso di tali requisiti, è necessario prevedere misure transitorie a favore dello Stato membro in modo da accordare alle imprese il tempo sufficiente per adeguarsi. Occorre inoltre sviluppare ulteriormente la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e gli usi alternativi dei sottoprodotti di origine animale, nonché metodi per l'eliminazione di tali sottoprodotti.

    (3) Di conseguenza, deve essere concessa allo Stato membro una deroga, come misura temporanea, in modo da consentire a tali stati di autorizzare gli operatori a continuare ad applicare la normativa nazionale per quanto attiene alla raccolta, al trasporto e all'eliminazione dei prodotti alimentari non più destinati al consumo umano.

    (4) Per prevenire rischi alla salute pubblica e degli animali, adeguati sistemi di controllo devono essere mantenuti nello Stato membro durante il periodo di vigenza delle misure transitorie.

    (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Deroga in materia di raccolta, trasporto ed eliminazione dei prodotti alimentari non più destinati al consumo umano

    1. A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e in deroga alla lettera f) dell'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7 del citato regolamento, gli Stati membri possono concedere autorizzazioni su base individuale fino al massimo al 3 dicembre 2005 agli operatori di locali e installazioni per quanto concerne la raccolta, il trasporto e la trasformazione dei prodotti alimentari non più destinati al consumo umano di cui alla lettera f) dell'articolo 6, paragrafo 1, del citato regolamento, purché le norme nazionali:

    a) fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2 infra, assicurino che i prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non vengano miscelati con materiali di categoria 1 e 2;

    b) rispettino gli altri requisiti prescritti dal regolamento (CE) n. 1774/2002.

    2. La miscelazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano con materiali di categoria 1 o 2 può essere tuttavia consentita nel caso in cui il materiale sia avviato all'incenerimento o alla trasformazione in un impianto di categoria 1 o 2 prima dello smaltimento come rifiuti mediante incenerimento, coincenerimento o in discarica conformemente alla legislazione comunitaria.

    3. Laddove i prodotti alimentari non più destinati al consumo umano siano avviati allo smaltimento come rifiuti in una discarica riconosciuta, vengono adottate tutte le misure necessarie per garantire che i prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non vengano miscelati con i materiali non trasformati di origine animale di cui agli articoli 4 e 5 e alle lettere da a) a e) e alle lettere da g) a k) dell'articolo 6, paragrafo 1.

    Articolo 2

    Misure di controllo

    L'autorità competente adotta le misure necessarie per assicurare che gli operatori autorizzati di locali e installazioni rispettino le condizioni stabilite all'articolo 1.

    Articolo 3

    Ritiro dei riconoscimenti ed eliminazione dei materiali non conformi al presente regolamento

    1. Le autorizzazioni su base individuale concesse dall'autorità competente per la raccolta, il trasporto e l'eliminazione dei prodotti alimentari di origine animale non più destinati al consumo umano vengono immediatamente e definitivamente ritirati a qualsiasi operatore, locale o installazione laddove non siano più soddisfatte le condizioni prescritte dalla presente decisione.

    2. Entro e non oltre il 31 dicembre 2005 l'autorità competente ritira eventuali autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 1.

    L'autorità competente concede un riconoscimento finale a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 unicamente qualora sulla base delle sue ispezioni constati che i locali e le installazioni di cui all'articolo 1 soddisfano tutti i requisiti di tale regolamento.

    3. Il materiale non conforme ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 è eliminato secondo le istruzioni impartite dall'autorità competente.

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica dal 1o maggio 2003 al 31 dicembre 2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

    (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

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