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Document 32003D0619

    2003/619/CE: Decisione della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa al contributo finanziario della Comunità per le misure di protezione contro l'afta epizootica adottate dal Belgio nel 2001 [notificata con il numero C(2003) 2978]

    GU L 216 del 28.8.2003, p. 42–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/619/oj

    32003D0619

    2003/619/CE: Decisione della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa al contributo finanziario della Comunità per le misure di protezione contro l'afta epizootica adottate dal Belgio nel 2001 [notificata con il numero C(2003) 2978]

    Gazzetta ufficiale n. L 216 del 28/08/2003 pag. 0042 - 0044


    Decisione della Commissione

    del 19 agosto 2003

    relativa al contributo finanziario della Comunità per le misure di protezione contro l'afta epizootica adottate dal Belgio nel 2001

    [notificata con il numero C(2003) 2978]

    (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

    (2003/619/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 5, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 2001/172/CE della Commissione del 1o marzo 2001 recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito e che abroga la decisione 2001/145/CE(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/318/CE(4), è stata adottata al fine di evitare la diffusione dell'afta epizootica in altri Stati membri ed è stata successivamente abrogata e sostituita dalla decisione 2001/356/CE della Commissione(5) modificata da ultimo dalla decisione 2001/708/CE(6).

    (2) Al fine di evitare la diffusione della malattia, il Belgio ha adottato le necessarie misure di protezione, come previsto dall'articolo 11 della decisione 2001/172/CE e dall'articolo 12 della decisione 2001/356/CE.

    (3) La decisione 90/424/CEE prevede un contributo finanziario della Comunità per misure giudicate particolarmente necessarie per la riuscita delle azioni intraprese. Occorre fissare l'importo del sostegno finanziario della Comunità e le spese ammissibili.

    (4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(7), le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate nel quadro della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento citato.

    (5) Il 26 aprile 2002 il Belgio ha presentato una domanda ufficiale di rimborso della totalità delle spese affrontate nel proprio territorio per combattere l'afta epizootica nel 2001.

    (6) La domanda ufficiale del Belgio è sufficientemente dettagliata per consentire la verifica dell'ammissibilità delle spese affrontate. Non è pertanto necessario invitare il Belgio a presentare un'ulteriore richiesta corrispondente a un particolare modello.

    (7) Il versamento del contributo finanziario della Comunità è vincolato alla condizione che le misure programmate siano state attuate efficacemente e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie nei termini previsti dalla presente decisione.

    (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Versamento di un contributo finanziario della Comunità al Belgio

    Il Belgio può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari costretti ad abbattere i propri animali e per altri costi sostenuti nel 2001 nel quadro dell'attuazione delle misure di protezione adottate in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12 della decisione 2001/356/CE e all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

    Il contributo finanziario della Comunità è pari al 60 % della spesa ammissibile per l'indennizzo rapido ed adeguato, nonché per altri costi.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si intende per:

    a) "indennizzo rapido e adeguato" il versamento, entro i 90 giorni successivi all'abbattimento degli animali, di un indennizzo corrispondente al valore che gli stessi avevano immediatamente prima della loro contaminazione o del loro abbattimento, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione(8);

    b) "spese ragionevoli" le spese di acquisto di materiali e/o servizi a prezzi ragionevoli paragonati con i prezzi di mercato in vigore prima della comparsa dell'afta epizootica;

    c) "pagamenti giustificati" i pagamenti effettuati per l'acquisto di materiali o servizi di cui sono stati comprovati la natura e il legame diretto con l'abbattimento obbligatorio di animali negli allevamenti nel corso della campagna di eradicazione, nonché le misure ammissibili, quali previste all'articolo 11 della decisione 90/424/CEE.

    Articolo 3

    Spese ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità

    1. A norma dell'articolo 1 il contributo finanziario della Comunità è versato unicamente sulla base dei seguenti elementi:

    a) indennizzo rapido e adeguato per l'abbattimento di animali e

    b) versamenti giustificati e ragionevoli per le spese ammissibili di cui nell'allegato.

    2. Il contributo finanziario della Comunità previsto all'articolo 1 esclude:

    a) l'imposta sul valore aggiunto;

    b) le retribuzioni dei funzionari;

    c) l'uso di materiale pubblico, ad eccezione di quello di consumo.

    Articolo 4

    Condizioni di pagamento

    Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è versato sulla base dei seguenti elementi:

    a) documentazione presentata in rapporto alle misure adottate nel periodo di cui all'articolo 1;

    b) documentazione dettagliata a conferma delle cifre indicate nella domanda di cui alla lettera a);

    c) i risultati dei controlli sul posto effettuati dalla Commissione, come previsto all'articolo 5.

    I documenti di cui alla lettera b) devono essere messi a disposizione ai fini dei controlli sul posto da parte della Commissione.

    Articolo 5

    Controlli sul posto effettuati dalla Commissione

    La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, può effettuare sul posto controlli relativi all'attuazione delle misure di eradicazione dell'afta epizootica previste all'articolo 1, nonché delle corrispondenti spese sostenute.

    Articolo 6

    Informazioni relative ai controlli sul posto effettuati dalla Commissione

    La Commissione informa gli Stati membri dei risultati dei controlli sul posto effettuati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5.

    Articolo 7

    Destinatario

    Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

    (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

    (3) GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.

    (4) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 75.

    (5) GU L 125 del 5.5.2001, pag. 46.

    (6) GU L 261 del 29.9.2001, pag. 67.

    (7) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

    (8) GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

    ALLEGATO

    Costi ammissibili conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

    1. Costi legati alla macellazione degli animali:

    a) salari e retribuzioni degli addetti del macello;

    b) materiali di consumo e attrezzature specifiche utilizzate per la macellazione;

    c) materiali utilizzati per il trasporto degli animali verso il macello.

    2. Costi della distruzione degli animali:

    a) trasformazione dei sottoprodotti: trasporto delle carcasse verso lo stabilimento di trasformazione, trattamento delle carcasse in tale impianto e distruzione delle farine;

    b) interramento: personale impiegato allo scopo specifico, materiali noleggiati specificamente per il trasporto e l'interramento delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'impianto;

    c) incenerimento: personale specificamente impiegato, combustibili ed altri materiali utilizzati, materiale noleggiato per il trasporto delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'impianto.

    3. Costi legati alla distruzione del latte:

    a) indennizzo al prezzo di mercato del latte;

    b) distruzione del latte.

    4. Costi delle operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione dell'impianto:

    a) prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione;

    b) salari e retribuzioni del personale impiegato allo scopo specifico.

    5. Costi legati alla distruzione degli alimenti contaminati:

    a) indennizzo al prezzo d'acquisto degli alimenti;

    b) distruzione degli alimenti.

    6. Costi legati all'indennizzo per attrezzature contaminate al valore di mercato e alla distruzione di tali attrezzature. I costi dell'indennizzo a fini di ricostruzione o di rinnovo dei locali dell'allevamento e i costi delle infrastrutture non sono sovvenzionabili.

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