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Document 32003D0385

2003/385/CE: Decisione della Commissione, del 28 maggio 2003, che modifica per la seconda volta la decisione 2003/56/CE relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1788]

GU L 133 del 29.5.2003, pp. 87–88 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2015; abrog. impl. da 32015D1901

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/385/oj

32003D0385

2003/385/CE: Decisione della Commissione, del 28 maggio 2003, che modifica per la seconda volta la decisione 2003/56/CE relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1788]

Gazzetta ufficiale n. L 133 del 29/05/2003 pag. 0087 - 0088


Decisione della Commissione

del 28 maggio 2003

che modifica per la seconda volta la decisione 2003/56/CE relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda

[notificata con il numero C(2003) 1788]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/385/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale(1), modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE(2), in particolare l'articolo 4,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi(3), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001(4), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 22, paragrafo 2, nonché le corrispondenti disposizioni delle altre direttive che istituiscono norme sanitarie e modelli di certificati per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale in provenienza da paesi terzi,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda(5), modificata da ultimo dalla decisione 2003/331/CE(6), stabilisce i requisiti di certificazione e i modelli dei certificati sanitari ufficiali per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda.

(2) Per agevolare il passaggio ai nuovi certificati sanitari ufficiali, la decisione 2003/56/CE prevede un periodo transitorio non superiore a 90 giorni. Tale periodo è stato prorogato di 30 giorni per attuare le raccomandazioni formulate dal comitato di gestione misto dell'accordo nella riunione del 27 e 28 febbraio 2003 riguardanti alcune modifiche agli allegati dell'accordo.

(3) Sono in corso trattative tra le parti dell'accordo in merito al campo di applicazione delle raccomandazioni del suddetto comitato. Occorre altresì chiarire la procedura per modificare gli allegati dell'accordo.

(4) È quindi opportuno prorogare al 30 settembre 2003 il periodo transitorio previsto dalla decisione 2003/56/CE.

(5) È pertanto necessario modificare la decisione 2003/56/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione 2003/56/CE è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 4

Per un periodo transitorio fino al 30 settembre 2003, gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale specificati nell'allegato I utilizzando i modelli dei certificati precedentemente in vigore."

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o giugno 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.

(2) GU L 332 del 23.12.1999, pag. 1.

(3) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 24.

(4) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

(5) GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38.

(6) GU L 116 del 13.5.2003, pag. 24.

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