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Document 32003D0239
2003/239/EC: Council Decision of 18 February 2003 on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on behalf of the Isle of Man and the European Community extending to the Isle of Man the legal protection of databases as provided for in Chapter III of Directive 96/9/EC
2003/239/CE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per conto dell'Isola di Man e la Comunità europea che estende all'Isola di Man la protezione giuridica delle banche di dati ai sensi del capitolo III della direttiva 96/9/CE
2003/239/CE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per conto dell'Isola di Man e la Comunità europea che estende all'Isola di Man la protezione giuridica delle banche di dati ai sensi del capitolo III della direttiva 96/9/CE
GU L 89 del 5.4.2003, p. 11–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/239/oj
2003/239/CE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per conto dell'Isola di Man e la Comunità europea che estende all'Isola di Man la protezione giuridica delle banche di dati ai sensi del capitolo III della direttiva 96/9/CE
Gazzetta ufficiale n. L 089 del 05/04/2003 pag. 0011 - 0015
Decisione del Consiglio del 18 febbraio 2003 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per conto dell'Isola di Man e la Comunità europea che estende all'Isola di Man la protezione giuridica delle banche di dati ai sensi del capitolo III della direttiva 96/9/CE (2003/239/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione(2), considerando quanto segue: (1) Il diritto di cui all'articolo 7 della direttiva 96/9/CE si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti siano beneficiari della tutela ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2 di tale direttiva. (2) La legislazione dell'Isola di Man per la protezione delle banche di dati è conforme alle disposizioni della direttiva 96/9/CE ed offre una protezione equivalente a quella disposta dal capitolo III di detta direttiva. L'Isola di Man intende estendere l'applicazione di tale legislazione ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, alle persone fisiche che risiedono abitualmente nel territorio di uno Stato membro e alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale in uno Stato membro. (3) La legislazione dell'Isola di Man legittima, pertanto, l'estensione della protezione di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE. Tuttavia, la durata della tutela così accordata non dovrebbe superare quella prevista all'articolo 10 della direttiva 96/9/CE. (4) L'accordo in forma di scambio di lettere, che estende all'Isola di Man la protezione accordata ai sensi del capitolo III della direttiva 96/9/CE, dovrebbe essere approvato in conformità, DECIDE: Articolo 1 L'accordo in forma di scambio di lettere tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per conto dell'Isola di Man e la Comunità europea che estende all'Isola di Man la protezione giuridica delle banche di dati ai sensi del capitolo III della direttiva 96/9/CE è approvato a nome della Comunità. Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare la lettera al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, al fine di impegnare la Comunità. Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003. Per il Consiglio Il Presidente N. Christodoulakis (1) GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20. (2) GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 313.