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Document 32002R2369
Council Regulation (EC) No 2369/2002 of 20 December 2002 amending Regulation (EC) No 2792/1999 laying down the detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector
Regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca
Regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca
GU L 358 del 31.12.2002, p. 49–56
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. impl. da 32006R1198
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31999R2792 | sostituzione | articolo 12.2 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | sostituzione | articolo 7.1 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | cancellazione | articolo 10.2 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | cancellazione | articolo 5 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | modifica | articolo 7.5 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | sostituzione | articolo 10.3 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | modifica | articolo 23.1 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | sostituzione | articolo 2 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | sostituzione | articolo 3.1 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | modifica | allegato 4 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | cancellazione | allegato 2 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | modifica | articolo 12.6 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | sostituzione | articolo 16.3 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | modifica | allegato 3 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | cancellazione | articolo 4 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | sostituzione | articolo 16.4 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | sostituzione | articolo 11.1 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | sostituzione | articolo 9 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | sostituzione | articolo 8.5 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | sostituzione | articolo 10.1 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | cancellazione | articolo 7.4 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | cancellazione | articolo 7.6 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | modifica | allegato 1 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | sostituzione | articolo 11.4 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | modifica | articolo 12.3 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | modifica | articolo 12.4 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | modifica | articolo 16.1 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | sostituzione | articolo 18 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | sostituzione | articolo 19 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | sostituzione | articolo 22 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | sostituzione | articolo 3.3 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | cancellazione | articolo 7.7 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | aggiunta | articolo 1.3 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | sostituzione | TITRE TITRE 2 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | sostituzione | articolo 10.4 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | sostituzione | articolo 7.3 | 01/01/2003 | |
Modifies | 31999R2792 | cancellazione | articolo 3.4 | 01/01/2003 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32002R2369R(01) | (DA, EN, ES, FI, IT, NL) | |||
Corrected by | 32002R2369R(02) | (EL, PT) | |||
Corrected by | 32002R2369R(03) | (DE) | |||
Corrected by | 32002R2369R(04) | (FR, SV) | |||
Implicitly repealed by | 32006R1198 | 01/01/2007 |
31.12.2002 |
IT |
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
L 358/49 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2369/2002 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2002
recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2792/1999 (3) contiene disposizioni relative alla ristrutturazione del settore della pesca. |
(2) |
Il periodo di applicazione della decisione 97/413/CE del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (4) è stato prorogato e scadrà il 31 dicembre 2002. |
(3) |
Occorre prevedere opportune disposizioni per il periodo che inizia il 1o gennaio 2003. |
(4) |
Occorre garantire la coerenza tra la politica della ristrutturazione del settore della pesca e altri aspetti della politica comune della pesca, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra la capacità delle flotte pescherecce e le loro opportunità di pesca nelle acque comunitarie e al loro esterno. |
(5) |
Poiché tale equilibrio può essere raggiunto solo grazie a un ritiro di capacità, i contributi finanziari concessi dalla Comunità al settore della pesca per il tramite dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) dovrebbero essere mirati principalmente alla demolizione di pescherecci e gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta dovrebbero essere consentiti solo fino al 31 dicembre 2004. |
(6) |
Per la stessa ragione, occorre che le misure relative all'attrezzatura e all'ammodernamento dei pescherecci si limitino a migliorare la sicurezza, la navigazione in mare, l'igiene, la qualità e la sicurezza dei prodotti e le condizioni di lavoro o ad accrescere la selettività degli attrezzi da pesca allo scopo, tra l'altro, di ridurre le catture accessorie e l'impatto sugli habitat. Occorre che le misure in questione siano ammesse a fruire del sostegno dello SFOP a condizione che non determinino un aumento dello sforzo di pesca. |
(7) |
È opportuno subordinare il sostegno dello SFOP alle misure in favore della piccola pesca costiera alla condizione che dette misure non contribuiscano all'aumento dello sforzo di pesca negli ecosistemi marini costieri fragili e che contribuiscano alla riduzione dell'impatto degli attrezzi da traino sugli organismi bentonici. |
(8) |
Gli aiuti pubblici per il trasferimento dei pescherecci comunitari verso paesi terzi, anche nell'ambito di società miste, dovrebbero essere consentiti solo fino al 31 dicembre 2004. |
(9) |
Le misure di tipo socioeconomico sono volte a sostenere la riqualificazione professionale dei pescatori affinché possano intraprendere attività professionali a tempo pieno in settori diversi dalla pesca marittima. Esse mirano inoltre a favorire la diversificazione delle attività dei pescatori verso altri settori, consentendo loro di continuare la pesca come occupazione a tempo parziale, purché ciò contribuisca a una riduzione dello sforzo di pesca di tali pescatori. |
(10) |
È opportuno adottare le modalità per la concessione della compensazione e la sua limitazione nel tempo nel caso di un piano di ricostituzione o di gestione deciso dal Consiglio o qualora la Commissione o uno o più Stati membri adottino misure di emergenza. |
(11) |
Agli aiuti concessi dagli Stati membri al settore della pesca e dell'acquacoltura dovrebbero applicarsi gli articoli 87, 88 e 89 del trattato. Tuttavia, al fine di accelerare i rimborsi da parte della Commissione dei finanziamenti anticipati dagli Stati membri, dovrebbe essere prevista un'eccezione al principio di cui sopra nel caso di contributi finanziari obbligatori degli Stati membri alle misure cofinanziate dalla Comunità e previste dai piani di sviluppo di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (5). |
(12) |
Per motivi procedurali, tutte le misure che prevedono finanziamenti pubblici superiori ai contributi finanziari obbligatori stabiliti dal regolamento (CE) n. 2792/1999 o dal regolamento (CE) n. 2370/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci (6), dovrebbero essere considerate globalmente in base agli articoli 87, 88 e 89 del trattato. |
(13) |
Il regolamento (CE) n. 2792/1999 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2792/1999 è modificato come segue:
1) |
All'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Le misure adottate in virtù dei paragrafi 1 e 2 non aumentano lo sforzo di pesca.» |
2) |
L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Mezzi finanziari Lo strumento finanziario di orientamento della pesca, in seguito denominato “SFOP”, può contribuire all'esecuzione delle azioni di cui ai titoli II, III e IV del presente regolamento nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (7) e nei settori contemplati dalla politica comune della pesca definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
3) |
L'articolo 3 è modificato come segue:
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4) |
Gli articoli 4 e 5 sono soppressi. |
5) |
Il titolo del titolo II è sostituito dal seguente: «Titolo II FLOTTE DA PESCA» |
6) |
L'articolo 6 è soppresso. |
7) |
L'articolo 7 è modificato come segue:
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8) |
All'articolo 8, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Per cinque anni consecutivi a partire dalla data di costituzione della società mista o di assunzione di una partecipazione da parte del socio comunitario nel capitale della società, il richiedente presenta annualmente all'autorità di gestione una relazione sull'esecuzione del piano di attività, comprensiva di dati sulle catture e sui mercati di prodotti ittici, in particolare i prodotti sbarcati o esportati nella Comunità, corredata di documenti giustificativi nonché del bilancio e dello stato patrimoniale della società stessa. L'autorità di gestione trasmette la relazione alla Commissione per informazione. Il saldo del premio è versato al richiedente dopo cinque anni di attività e dopo che sia pervenuta la quinta relazione.» |
9) |
L'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e per l'armamento o l'ammodernamento dei pescherecci 1. Gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e per l'armamento dei pescherecci, incluso l'impiego di tecniche di pesca più selettive e di sistemi di controllo dei pescherecci, o per l'ammodernamento dei pescherecci possono essere concessi soltanto alle seguenti condizioni e a quelle stabilite all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e all'allegato III:
2. L'impatto della concessione di aiuti pubblici è indicato nella relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 21. 3. Gli indicatori relativi alla concessione di aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento dei pescherecci che figurano nei piani, come previsto all'allegato I, punto 2, lettera d), sono stabiliti a norma del presente articolo. 4. Le spese ammissibili a titolo degli aiuti pubblici di cui al paragrafo 1 non possono superare gli importi seguenti:
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10) |
L'articolo 10 è così modificato:
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11) |
L'articolo 11 è modificato come segue:
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12) |
L'articolo 12 è modificato come segue:
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13) |
L'articolo 16 è modificato come segue:
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14) |
L'articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Rispetto delle condizioni d'intervento L'autorità di gestione provvede affinché siano rispettate le condizioni specifiche d'intervento di cui all'allegato III. Essa accerta altresì la capacità tecnica dei beneficiari, la solidità economica delle imprese e il loro rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca prima della concessione degli aiuti. Se, durante il periodo coperto dagli aiuti, emerge che il beneficiario non rispetta le norme della politica comune della pesca, l'aiuto è rimborsato a seconda della gravità della violazione. Norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo possono essere adottate conformemente all'articolo 23, paragrafo 2.» |
15) |
L'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Aiuti di Stato e contributi finanziari obbligatori 1. Fatto salvo il paragrafo 2, agli aiuti concessi dagli Stati membri al settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato. 2. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari obbligatori degli Stati membri alle misure cofinanziate dalla Comunità e previste dai piani di sviluppo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento e definiti all'articolo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 o all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2370/2002, del 20 dicembre 2002, che istituisce una misura comunitaria per la demolizione dei pescherecci (12). 3. Le misure che prevedono finanziamenti pubblici superiori a quanto stabilito dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 2370/2002 relativamente ai contributi finanziari obbligatori di cui al paragrafo 2, sono considerate globalmente sulla base del paragrafo 1. |
16) |
L'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Procedura del comitato Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti i punti citati negli articoli 8, 15, 18 e 21 sono adottate secondo la procedura del comitato di gestione di cui all'articolo 23, paragrafo 2.» |
17) |
All'articolo 23, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dal seguente testo:
|
Articolo 2
Gli allegati da I a IV sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2003.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2002.
Per il Consiglio
La Presidente
M. FISCHER BOEL
(1) GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 304.
(2) Parere reso il 5 dicembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 179/2002 (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 25).
(4) GU L 175 del 3.7.1997, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2002/70/CE (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 77).
(5) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (GU L 198 del 27.7.2001, pag. 1).
(6) Vedi pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
1. |
L'allegato I è modificato come segue:
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2. |
L'allegato II è soppresso. |
3. |
L'allegato III è modificato come segue:
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4. |
Nell'allegato IV, iltesto che precede la tabella 3 al punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Tassi di partecipazione finanziaria
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