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Document 32002R1749
Council Regulation (EC, Euratom) No 1749/2002 of 30 September 2002 amending Regulation (Euratom, ECSC, EEC) No 549/69 determining the categories of officials and other servants of the European Communities to whom the provisions of Article 12, the second subparagraph of Article 13 and Article 14 of the Protocol on the Privileges and Immunities of the Communities apply
Regolamento (CE, Euratom) n. 1749/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
Regolamento (CE, Euratom) n. 1749/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
GU L 264 del 2.10.2002, pp. 13–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 31969R0549 | aggiunta | articolo 2.R) | 03/10/2002 | |
| Modifies | 31969R0549 | aggiunta | articolo 2.P) | 03/10/2002 | |
| Modifies | 31969R0549 | aggiunta | articolo 2.Q) | 03/10/2002 |
Regolamento (CE, Euratom) n. 1749/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 264 del 02/10/2002 pag. 0013 - 0014
Regolamento (CE, Euratom) n. 1749/2002 del Consiglio del 30 settembre 2002 che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 291, visto il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 16 e 22, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), visto il parere della Corte di giustizia(3), visto il parere della Corte dei conti(4), considerando quanto segue: (1) È necessario modificare il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2459/98(6), per tenere conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1746/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce, nell'ambito della riforma della Commissione, misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, nominati a un posto permanente della Commissione delle Comunità europee(7). (2) È necessario modificare il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2459/98, per tenere conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1747/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce, nell'ambito della modernizzazione dell'istituzione, misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente del Consiglio dell'Unione europea(8). (3) È necessario modificare il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2459/98, per tenere conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1748/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce, nell'ambito della modernizzazione dell'istituzione, misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente del Parlamento europeo e di agenti temporanei dei gruppi politici del Parlamento europeo(9), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 sono aggiunte le seguenti lettere p), q), e r) così formulate: "p) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1746/2002; q) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1747/2002; r) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1748/2002." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile, per quanto riguarda ognuna delle lettere aggiunte, a partire dalla rispettiva data di entrata in vigore di ciascun regolamento di cui all'articolo 1. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 2002. Per il Consiglio Il Presidente P. S. Møller (1) GU C 81 del 21.3.2000 (2) Parere reso il 24 settembre 2002. (3) Parere reso il 15 maggio 2002. (4) GU C 225 del 20.9.2002, pag. 1. (5) GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1. (6) GU L 307 del 17.11.1998, pag. 3. (7) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (8) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale. (9) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.