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Document 32002R1323

    Regolamento (CE) n. 1323/2002 della Commissione, del 22 luglio 2002, recante deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda l'esportazione di prodotti del settore dei cereali verso i paesi terzi, ad eccezione dell'Ungheria

    GU L 194 del 23.7.2002, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1323/oj

    32002R1323

    Regolamento (CE) n. 1323/2002 della Commissione, del 22 luglio 2002, recante deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda l'esportazione di prodotti del settore dei cereali verso i paesi terzi, ad eccezione dell'Ungheria

    Gazzetta ufficiale n. L 194 del 23/07/2002 pag. 0024 - 0025


    Regolamento (CE) n. 1323/2002 della Commissione

    del 22 luglio 2002

    recante deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda l'esportazione di prodotti del settore dei cereali verso i paesi terzi, ad eccezione dell'Ungheria

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/2002(4), stabilisce all'articolo 3 che il diritto alla restituzione si costituisce all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per questo paese si applica un tasso di restituzione differenziato. Gli articoli da 14 a 16 di tale regolamento stabiliscono le condizioni per il versamento della restituzione in caso di restituzione differenziata, e in particolare i documenti da fornire per comprovare che le merci sono arrivate a destinazione.

    (2) In caso di restituzione all'esportazione differenziata, i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 800/1999 prevedono che una parte della restituzione, calcolata in particolare utilizzando il tasso di restituzione più basso, venga versata, su domanda dell'esportatore, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

    (3) Recentemente è stato concluso un accordo commerciale tra la Commissione europea e l'Ungheria che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e la completa liberalizzazione del commercio per altri prodotti agricoli. Nel settore dei cereali, una delle concessioni previste è la soppressione delle restituzioni per la maggior parte dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92.

    (4) Le autorità ungheresi si sono impegnate a concedere il dazio preferenziale ai prodotti a base di cereali importati in Ungheria soltanto se la merce è accompagnata da documenti in cui si attesta che non ha beneficiato di una restituzione all'esportazione. In mancanza di tali certificati, si applica il dazio all'importazione intero. Poiché il dazio intero è più elevato dell'importo della restituzione assegnata attualmente per l'esportazione verso gli altri paesi terzi, non ci sono rischi di deviazione di traffico.

    (5) È quindi opportuno tener conto di questi elementi nell'applicazione delle succitate disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999, per evitare di imporre agli esportatori oneri finanziari non necessari negli scambi commerciali con i paesi terzi. A tal fine non si deve prendere in considerazione, nel determinare il tasso di restituzione più basso, la mancata fissazione della restituzione per la destinazione specifica in questione.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. In deroga all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, qualora la differenziazione della restituzione sia costituita esclusivamente dalla mancata fissazione di una restituzione per l'Ungheria, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione non è richiesta per il versamento della restituzione a favore dei prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento.

    2. La mancata fissazione di una restituzione per i prodotti elencati nell'allegato e destinati all'Ungheria non viene presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica alle domande di titoli di esportazione presentate a partire dal 1o luglio 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

    (3) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

    (4) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 12.

    ALLEGATO

    PRODOTTI DEL SETTORE DEI CEREALI COMPRESI NELL'ACCORDO COMMERCIALE CON L'UNGHERIA

    (Codice NC)

    1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00 10, 1003 00 90, 1004 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 00 90, 1008 20 00, 1101 00 11, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 10 00, 1102 20 10, 1102 20 90, 1102 90 10, 1102 90 30, 1103 11 10, 1103 11 90, 1103 12 00, 1103 13 10, 1103 13 11, 1103 13 90, 1103 19 10, 1103 19 30, 1103 19 40, 1103 20 20, 1103 20 60, 1104 12 90, 1104 19 10, 1104 19 50, 1104 19 50, 1104 19 69, 1104 22 20, 1104 22 30, 1104 23 10, 1104 23 10, 1104 29 01, 1104 29 03, 1104 29 05, 1104 29 11, 1104 29 51, 1104 29 55, 1104 30 10, 1104 30 90, 1107 10 11, 1107 10 19, 1107 10 91, 1107 10 99, 1107 20 00.

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