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Document 32002R0426
Commission Regulation (EC) No 426/2002 of 7 March 2002 fixing the conversion rates applicable to certain direct aids and structural or environmental measures
Regolamento (CE) n. 426/2002 della Commissione, del 7 marzo 2002, relativo alla fissazione del tasso di conversione applicabile a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali
Regolamento (CE) n. 426/2002 della Commissione, del 7 marzo 2002, relativo alla fissazione del tasso di conversione applicabile a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali
GU L 66 del 8.3.2002, pp. 8–10
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In force
Regolamento (CE) n. 426/2002 della Commissione, del 7 marzo 2002, relativo alla fissazione del tasso di conversione applicabile a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali
Gazzetta ufficiale n. L 066 del 08/03/2002 pag. 0008 - 0010
Regolamento (CE) n. 426/2002 della Commissione del 7 marzo 2002 relativo alla fissazione del tasso di conversione applicabile a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(1), visto il regolamento (CE) n. 1410/1999 della Commissione, del 29 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo, e la definizione di alcuni fatti generatori di cui ai regolamenti (CEE) n. 3889/87, (CEE) n. 3886/92, (CEE) n. 1793/93, (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 293/98(2), in particolare l'articolo 2, visto il regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001(3), modificato dal regolamento (CE) n. 263/2002(4), in particolare l'articolo 18 bis, secondo comma, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2452/2000(6), per gli importi connessi a misure di carattere strutturale o ambientale il fatto generatore del tasso di cambio interviene il 1o gennaio dell'anno nel corso del quale è adottata la decisione di concedere l'aiuto. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2808/98, aggiunto dal regolamento (CE) n. 1410/1999, il tasso di conversione da applicare è pari alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data del fatto generatore. (2) A norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 293/98 della Commissione, del 4 febbraio 1998, che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, in parte, nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, nonché a taluni prodotti compresi nell'allegato I del trattato CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 1445/93(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999, il tasso di conversione in moneta nazionale, applicabile ogni anno al massimale per ettaro dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube, fissato all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio(8), corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1o gennaio del periodo annuo di riferimento, conformemente all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione(9). (3) In virtù dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi(10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 169/2002(11), la data di presentazione della domanda costituisce il fatto generatore che determina l'anno d'imputazione degli animali oggetto dei regimi di premio speciale nel settore delle carni bovine. A norma dell'articolo 43 dello stesso regolamento, tali premi sono convertiti in moneta nazionale in base alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede l'anno d'imputazione. (4) A decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002, secondo l'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 2550/2001, il tasso di cambio da applicare all'importo dei premi e dei pagamenti nel settore ovino corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede l'anno civile per il quale sono concessi il premio o il pagamento. (5) Fino alla campagna di commercializzazione 2001, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine e caprine(12), modificato dal regolamento (CE) n. 1410/1999, il tasso di conversione da applicare all'importo definitivo dei premi nel settore ovino corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede l'ultimo giorno della campagna per la quale il premio viene concesso, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il tasso di conversione da applicare: - agli importi connessi a misure di carattere strutturale o ambientale di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2799/98, - al massimale per ettaro dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube, fissato all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89, - agli importi dei premi e dei pagamenti nel settore ovino di cui agli articoli 4, 5 e 11 del regolamento (CE) n. 2529/2001, figura nell'allegato I. Il suddetto tasso di conversione si applica anche agli importi dei premi nel settore bovino di cui al regolamento (CE) n. 1254/1999. 2. Per la campagna di commercializzazione 2001 il tasso di conversione da applicare all'importo del premio e del saldo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, quarto comma, del regolamento (CE) n. 2467/98 figura nell'allegato II. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1. (2) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53. (3) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105. (4) GU L 43 del 14.2.2002, pag. 9. (5) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. (6) GU L 282 dell'8.11.2000, pag. 9. (7) GU L 30 del 5.2.1998, pag. 16. (8) GU L 85 del 30.3.1989, pag. 6. (9) GU L 207 del 19.7.1989, pag. 19. (10) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30. (11) GU L 30 del 31.1.2002, pag. 21. (12) GU L 245 dell'1.10.1993, pag. 99. ALLEGATO I Tasso di conversione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 1 EUR = (media 1.12.2001-31.12.2001) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Tasso di conversione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 1 EUR = (media 6.12.2001-5.1.2002) >SPAZIO PER TABELLA>