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Document 32002R0063
Regulation (EC) No 63/2002 of the European Central Bank of 20 December 2001 concerning statistics on interest rates applied by monetary financial institutions to deposits and loans vis-à-vis households and non-financial corporations (ECB/2001/18)
Regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2001/18)
Regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2001/18)
GU L 10 del 12.1.2002, p. 24–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogato da 32013R1072
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 32002R0063(01)R(01) | (DE, EL, ES, FR, IT, NL) | |||
Modified by | 32004R2181 | modifica | allegato 2 | 01/01/2005 | |
Modified by | 32009R0290 | modifica | allegato 1 | 28/04/2008 | |
Modified by | 32009R0290 | sostituzione | allegato 4 | 28/04/2008 | |
Modified by | 32009R0290 | sostituzione | articolo 2.3 | 28/04/2009 | |
Modified by | 32009R0290 | sostituzione | allegato 2 | 01/06/2010 | |
Modified by | 32010R0674 | sostituzione | allegato 4 | 12/08/2010 | |
Repealed by | 32013R1072 |
Regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2001/18)
Gazzetta ufficiale n. L 010 del 12/01/2002 pag. 0024 - 0046
Regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea del 20 dicembre 2001 relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2001/18) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Per l'espletamento dei propri compiti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) richiede il calcolo di statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie e ai prestiti erogati in loro favore, il cui obiettivo principale è quello di dotare la Banca centrale europea (BCE) di un quadro statistico esaustivo, dettagliato e armonizzato del livello dei tassi di interesse applicati dalle IFM e delle loro variazioni nel tempo. Tali tassi di interesse costituiscono l'ultimo anello nel meccanismo di trasmissione della politica monetaria derivante dalle variazioni nei tassi di interesse ufficiali e pertanto costituiscono una condizione necessaria per un'analisi affidabile dell'evoluzione monetaria negli Stati membri partecipanti. Contemporaneamente, l'SEBC necessita di informazioni sugli andamenti dei tassi di interesse per contribuire alla agevole gestione delle politiche perseguite dalle autorità competenti in relazione alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario. (2) In conformità delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito denominato "trattato") e delle condizioni definite nello statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito denominato "statuto"), la BCE emana i regolamenti necessari all'SEBC per assolvere i propri compiti, come definiti nello statuto e nei casi previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 107, paragrafo 6, del trattato. (3) L'articolo 5.1 dello statuto dispone che, al fine di assolvere i compiti dell'SEBC, la BCE raccolga le necessarie informazioni statistiche dalle autorità nazionali competenti o direttamente dagli operatori economici, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN). L'articolo 5.2 dello statuto prescrive che le BCN svolgano, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1. (4) Potrebbe considerarsi necessario e potrebbe ridurre l'onere di segnalazione, che le BCN raccolgano dagli operatori effettivamente soggetti all'obbligo di segnalazione, le informazioni statistiche necessarie a far fronte alle esigenze della BCE, nell'ambito di un più ampio quadro di riferimento che le BCN, conformemente al diritto comunitario, al diritto nazionale o alla prassi consolidata, stabiliscono sotto la propria responsabilità per altri obiettivi statistici, nella misura in cui ciò non comprometta l'adempimento degli obblighi statistici nei confronti della BCE. In questi casi, per esigenze di trasparenza, è opportuno informare i soggetti dichiaranti del fatto che i dati vengono raccolti anche per altri fini statistici. In determinati casi, la BCE può fare affidamento sulle informazioni statistiche raccolte a tale scopo per soddisfare le proprie esigenze. (5) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 richiede che la BCE specifichi quali operatori, tra quelli assoggettabili agli obblighi di segnalazione, siano effettivamente tenuti alla segnalazione e minimizzi l'onere di segnalazione che ne consegue. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i soggetti effettivamente tenuti agli obblighi di segnalazione possono essere tutte le IFM in questione o, alternativamente, un campione fondato su criteri specifici. Viste le caratteristiche del settore delle IFM in ciascuno Stato membro partecipante, la scelta finale su quale sia il metodo di selezione da adottare è lasciata alle BCN. Tale procedura è volta a ridurre l'onere di segnalazione e a garantire, allo stesso tempo, statistiche di alta qualità. L'articolo 5, paragrafo 1, stabilisce che la BCE possa adottare regolamenti relativi alla definizione e imposizione degli obblighi di segnalazione statistica in capo agli operatori negli Stati membri partecipanti, effettivamente soggetti a tali obblighi. L'articolo 6, paragrafo 4, stabilisce che la BCE possa adottare regolamenti volti a definire le condizioni nel rispetto delle quali possono essere esercitati i diritti di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche. (6) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 dispone che gli Stati membri organizzino i propri compiti nel settore statistico e cooperino pienamente con l'SEBC al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5 dello statuto. (7) Sebbene si riconosca che i regolamenti adottati dalla BCE conformemente all'articolo 34.1 dello statuto non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo in capo agli Stati membri non partecipanti, l'articolo 5 dello statuto si applica sia agli Stati membri partecipanti sia a quelli non partecipanti. Il regolamento (CE) n. 2533/98 rammenta che l'articolo 5 dello statuto e l'articolo 5 del trattato comportano l'obbligo di definire e attuare a livello nazionale tutte le misure ritenute idonee dagli Stati membri non partecipanti per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE e della realizzazione tempestiva dei preparativi necessari in ambito statistico per entrare a far parte degli Stati membri partecipanti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento: 1) i termini "soggetti dichiaranti", "Stato membro partecipante" e "residente" hanno il significato stabilito nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98; 2) per "famiglie e società non finanziarie" si intendono tutti i settori non finanziari diversi dalle amministrazioni pubbliche, in conformità della definizione contenuta nel Sistema europeo dei conti (SEC) 95, allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità(2). Sono in particolare ricompresi i settori delle famiglie e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 e S.15 insieme) e quello delle società non finanziarie (S.11); 3) per "enti creditizi e altre istituzioni" si intendono tutte le IFM diverse dalle banche centrali e dai fondi di mercato monetario come identificati in conformità dei principi di classificazione definiti nel paragrafo 1 della parte I dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(3); 4) per "statistiche sui tassi di interesse delle IFM" si intendono le statistiche relative ai tassi di interesse applicati dagli enti creditizi e dalle altre istituzioni residenti ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie residenti negli Stati membri partecipanti e ai prestiti erogati a loro favore, entrambi denominati in euro; 5) per "operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione" si intendono gli enti creditizi e le altre istituzioni residenti che ricevono depositi e/o erogano prestiti, entrambi denominati in euro, da/a famiglie e/o società non finanziarie residenti negli Stati membri partecipanti. Articolo 2 Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione 1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono gli enti creditizi e le altre istituzioni selezionati dalle BCN tra gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione in conformità della procedura di cui all'allegato I del presente regolamento. 2. Ciascuna BCN informa i soggetti dichiaranti residenti dei loro obblighi di segnalazione, conformemente alle procedure nazionali. 3. Il Consiglio direttivo riesamina la conformità del processo di selezione all'allegato I del presente regolamento dopo la sua attuazione iniziale e successivamente almeno ogni due anni. Articolo 3 Obblighi di segnalazione statistica 1. Al fine della regolare produzione delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica segnalano su base mensile alla BCN dello Stato membro partecipante in cui essi sono residenti le informazioni statistiche relative alle nuove operazioni e alle consistenze. Le informazioni statistiche richieste sono specificate nell'allegato II del presente regolamento. 2. Le BCN definiscono ed attuano le modalità segnaletiche cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione conformemente al contesto nazionale. Le BCN assicurano che tali modalità prevedano le informazioni statistiche richieste e consentano un'accurata verifica di conformità dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui all'articolo 3, paragrafo 3. 3. Le segnalazioni statistiche richieste devono rispettare i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione precisati nell'allegato III del presente regolamento. 4. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche nazionali aggregate mensili entro il diciannovesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento. Articolo 4 Verifica e raccolta obbligatoria Il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni fornite dai soggetti dichiaranti in adempimento degli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento è esercitato dalle BCN, senza che questo pregiudichi la facoltà della BCE di esercitare essa stessa tale diritto. Esso viene esercitato in particolare quando un'istituzione compresa tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfi i requisiti minimi in tema di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione, così come definiti nell'allegato III del presente regolamento. Articolo 5 Prima segnalazione La prima segnalazione sulla base del presente regolamento avrà inizio con le informazioni statistiche mensili riferite a gennaio 2003. Articolo 6 Disposizioni transitorie Disposizioni transitorie per l'applicazione del presente regolamento sono riportate nell'allegato IV del presente regolamento. Articolo 7 Disposizione finale Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 2002. Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 dicembre 2001. Per il Consiglio direttivo della BCE Il Presidente Willem F. Duisenberg (1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8. (2) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. (3) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. ALLEGATO I SELEZIONE DEGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE E MANTENIMENTO DEL CAMPIONE PER LE STATISTICHE SUI TASSI DI INTERESSE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE PARTE 1 Selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica I. Procedura di selezione globale 1. Ai fini della selezione dei soggetti dichiaranti, le banche centrali nazionali (BCN) applicano la procedura illustrata nello schema qui di seguito, che viene definita in modo dettagliato nel presente allegato. >PIC FILE= "L_2002010IT.002702.TIF"> II. Censimento o campione 2. Ciascuna BCN seleziona i soggetti dichiaranti tra gli enti creditizi e le altre istituzioni facenti parte degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione che risiedono nel medesimo Stato membro partecipante della BCN. 3. Al fine di selezionare i soggetti dichiaranti, le BCN devono effettuare un censimento oppure seguire un metodo di campionamento in linea con i criteri stabiliti nei seguenti paragrafi. 4. Nel caso di censimento, la BCN chiede ad ogni ente creditizio ed altra istituzione residente facente parte degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione, di segnalare le statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM). Le variabili da raccogliere in caso di censimento sono i tassi di interesse sulle nuove operazioni e i relativi importi, nonché i tassi di interesse sulle consistenze e i relativi importi. 5. Nel caso di un campione, solo ad una selezione di enti creditizi e altre istituzioni, effettuata tra gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione, verrà richiesto di effettuare la segnalazione. Le variabili che devono essere stimate per mezzo del campione sono i tassi di interesse e l'entità delle nuove operazioni, nonché i tassi di interesse sulle consistenze. Tali fenomeni sono indicati come variabili rilevate. Al fine di minimizzare il rischio che i risultati dell'indagine campionaria si discostino dai valori effettivi (non noti) delle stesse variabili riferite agli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione, il campione deve essere costruito in modo tale da essere rappresentativo dell'universo degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, un campione è considerato rappresentativo se in esso sono rispecchiate tutte le caratteristiche rilevanti per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM e proprie degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione. Per selezionare il campione iniziale, le BCN possono individuare le approssimazioni e i modelli più adatti a soddisfare lo schema di campionamento anche se i dati utilizzati, derivati da fonti disponibili, possono non corrispondere perfettamente alla definizione di cui al presente regolamento. III. Stratificazione degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione statistica 6. Al fine di garantire che il campione sia rappresentativo, prima di operare una qualunque selezione dei soggetti dichiaranti, ciascuna BCN che opti per il metodo di campionamento per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM, deve stratificare in modo appropriato gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione. La stratificazione comporta che gli N operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione siano suddivisi in sottogruppi o strati di operatori N1, N2, N3,, NL. Tali suddivisioni in sottogruppi o strati non devono sovrapporsi e complessivamente devono corrispondere all'insieme degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> 7. Le BCN definiscono criteri di stratificazione che consentano la suddivisione degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione in strati omogenei. Gli strati sono considerati omogenei se la varianza all'interno degli strati delle variabili rilevate è inferiore alla varianza all'esterno degli strati(1). I criteri di stratificazione devono essere collegati alle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, ovvero deve sussistere una relazione tra i criteri di stratificazione e i tassi di interesse e gli importi che devono essere stimati dal campione. 8. Ogni BCN che opti per il metodo di campionamento identifica almeno un criterio di stratificazione per garantire che il campione degli enti creditizi e delle altre istituzioni sia rappresentativo della situazione relativa a ciascuno Stato membro partecipante e l'errore di campionamento sia limitato. Idealmente le BCN definiscono una gerarchia dei criteri di stratificazione. Questi ultimi devono tenere in considerazione il contesto nazionale e quindi essere specifici per ciascuno Stato membro. 9. La selezione dei soggetti dichiaranti avviene in forma di campionamento in un'unica soluzione dopo che tutti gli strati sono stati definiti. Solo in questa fase i soggetti dichiaranti sono selezionati nell'ambito degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione. Non deve essere effettuata alcuna selezione intermedia. IV. Dimensione minima del campione nazionale 10. La dimensione minima del campione nazionale è tale che l'errore casuale massimo(2) per i tassi di interesse sulle nuove operazioni relativo a tutte le categorie di strumenti non superi mediamente 10 punti base ad un livello di confidenza del 90 %(3). Il soddisfacimento di tale requisito è dimostrato direttamente tramite dati adeguati o, in mancanza di tali dati, si può presumere che, se uno dei seguenti criteri è soddisfatto, la dimensione del campione è sufficientemente ampia da soddisfare il requisito minimo. a) La dimensione minima del campione nazionale è tale da coprire almeno il 30 % degli operatori residenti assoggettabili agli obblighi di segnalazione; nel caso in cui il 30 % degli operatori residenti assoggettabili agli obblighi di segnalazione superi il numero di 100, la dimensione minima del campione nazionale può nondimeno continuare a essere limitata a 100 soggetti dichiaranti. b) La dimensione minima del campione nazionale è tale che i soggetti dichiaranti appartenenti al campione nazionale coprano almeno il 75 % dello stock dei depositi denominati in euro e almeno il 75 % dello stock dei prestiti denominati in euro ricevuti dalle/erogati alle famiglie e società non finanziarie residenti nello Stato membro partecipante. 11. Si considerano dati adeguati quei dati che sono sufficientemente dettagliati e sono collegati alle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, nel senso che gli esami che hanno condotto alla loro individuazione applicano definizioni coerenti con le suddette statistiche. Tali dati potrebbero non essere a disposizione delle BCN prima dell'avvio dell'indagine sulle statistiche sui tassi di interesse delle IFM e dell'invio delle prime serie di dati da parte dei soggetti dichiaranti. 12. La dimensione minima del campione nazionale si riferisce sia al campione minimo iniziale sia al campione minimo dopo il mantenimento, come definiti nel paragrafo 21. A causa delle fusioni tra operatori e operatori uscenti, le dimensioni del campione potrebbero ridursi nel tempo fino a quando non abbia inizio il periodo di mantenimento successivo. 13. Le BCN possono selezionare un numero di soggetti dichiaranti superiore a quello definito quale dimensione minima del campione nazionale, in particolare laddove sia necessario incrementare la rappresentatività del campione nazionale alla luce della struttura del sistema finanziario nazionale. 14. È necessario che vi sia coerenza tra il numero di enti creditizi e altre istituzioni facenti parte degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione e la dimensione minima del campione. Le BCN possono consentire agli enti creditizi e alle altre istituzioni residenti nello stesso Stato membro e che sono comprese individualmente nell'elenco delle IFM, definito e aggiornato in conformità dei principi di classificazione di cui al paragrafo 1, parte 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13)(4), di segnalare come gruppo di IFM le statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Il gruppo diventa un soggetto dichiarante fittizio. Ciò significa che il gruppo segnala le statistiche sui tassi di interesse delle IFM come se fosse un'unica IFM, ovvero segnala un tasso di interesse medio per categoria di strumenti che copra l'intero gruppo anziché segnalare un tasso di interesse per ciascuna IFM inclusa nell'elenco delle IFM. Allo stesso tempo, gli enti creditizi e le altre istituzioni all'interno del gruppo vengono ancora considerate come istituzioni individuali all'interno sia degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione sia del campione. V. Ripartizione del campione tra gli strati e selezione dei soggetti dichiaranti 15. Dopo aver definito gli strati nazionali in conformità dei paragrafi 6 e 7 e la dimensione del campione nazionale n in conformità del paragrafo 10, le BCN che optano per il metodo di campionamento individuano il campione selezionando da ogni strato gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione. La dimensione totale del campione nazionale n è uguale alla somma delle dimensioni del campione n1, n2, n3,, nL per ciascuno degli strati: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> 16. Ogni BCN sceglie la ripartizione più adeguata della dimensione nazionale del campione n tra gli strati. Ciascuna BCN definisce quindi il tasso di campionamento nh/Nh per ogni strato h, ovvero quanti agenti dichiaranti nh sono estratti dal totale degli enti creditizi e delle altre istituzioni Nh in ogni strato. Il tasso di campionamento per ogni strato h deve soddisfare la condizione 0 < nh/Nh <= 1. Di conseguenza, il tasso di campionamento deve essere superiore a zero. Ciò comporta che almeno un soggetto dichiarante deve essere selezionato da ciascuno strato e pertanto nessuno strato è completamente escluso dal processo di selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione. Inoltre, il tasso di campionamento deve essere al massimo pari a uno, nel qual caso tutti gli enti creditizi e le altre istituzioni presenti in uno strato diventano soggetti dichiaranti. 17. Al fine di selezionare gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito di ciascuno strato, le BCN includono tutte le istituzioni nello strato o effettuano un campionamento casuale o selezionano le istituzioni di maggiori dimensioni per ogni strato. Nel caso di campionamento casuale il processo di estrazione casuale in ciascuno strato sarà effettuato associando la medesima probabilità di selezione a tutte le istituzioni o probabilità proporzionali alla dimensione delle stesse. Le BCN possono scegliere di includere tutte le istituzioni per alcuni strati, il campionamento casuale per altri strati e la selezione delle istituzioni maggiori per altri ancora. 18. Le informazioni relative alle dimensioni di ogni ente creditizio o altra istituzione facenti parte degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione sono ottenibili a livello nazionale dalle statistiche di bilancio delle IFM raccolte in conformità del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). Le BCN utilizzano allo scopo i depositi e i prestiti totali denominati in euro nei confronti delle famiglie e delle società non finanziarie residenti negli Stati membri partecipanti, che costituiscono la parte del bilancio rilevante per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM, o comunque aggregati assimilabili. 19. Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM sono basate su un campionamento senza reintroduzione, ovvero ogni ente creditizio o altra istituzione facente parte degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione può essere selezionato una sola volta. 20. Quando una BCN decide di censire tutti gli enti creditizi e le altre istituzioni all'interno di uno strato, si rende possibile effettuare un campionamento in quello strato a livello di filiali. La condizione preliminare è che la BCN abbia una lista completa di filiali che copra tutta l'attività degli enti creditizi e di altre istituzioni all'interno dello strato, e dati adeguati a valutare la varianza dei tassi di interesse delle nuove operazioni effettuate nei confronti delle famiglie e delle società non finanziarie presso le filiali. Per la selezione delle filiali si applicano i requisiti contenuti nel presente allegato. Le filiali selezionate diventano soggetti dichiaranti fittizi, sottoposti agli obblighi di segnalazione definiti nell'allegato II. Tale procedura non pregiudica la responsabilità, in qualità di soggetto dichiarante, dell'ente creditizio o dell'altra istituzione a cui fanno capo le filiali. PARTE 2 Mantenimento del campione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica VI. Mantenimento del campione nel tempo 21. Le BCN che optano per il metodo di campionamento devono garantire che il campione rimanga rappresentativo nel tempo. 22. Le BCN devono pertanto verificare la rappresentatività del proprio campione almeno una volta all'anno. Se vi sono delle variazioni significative negli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione, queste devono essere riflesse nel campione dopo la suddetta verifica annuale. 23. Ad intervalli di massimo due anni, le BCN effettuano una revisione regolare del campione, che tiene conto degli entranti nell'insieme degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione, degli uscenti da tale insieme, così come di tutte le altre variazioni nelle caratteristiche dei soggetti dichiaranti. Tuttavia, le BCN possono verificare e aggiornare il proprio campione con maggiore frequenza. 24. Nel tempo, il campione, al fine di restare rappresentativo degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione, deve essere aggiornato in modo da tenere conto delle istituzioni entranti nell'universo degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione. Le BCN selezionano pertanto un campione nb da tutti gli operatori entranti Nb. La selezione delle istituzioni entranti nb tra il totale degli entranti Nb viene effettuata a determinati intervalli temporali e viene indicata come campionamento incrementale nel tempo. 25. Nel tempo, il campione deve essere aggiornato in modo da tenere conto delle istituzioni uscenti dall'insieme degli operatori assoggettabili ed effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione. Non è necessario alcun aggiustamento se sussiste proporzionalità tra le istituzioni uscenti dall'ambito degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione Nd e quelle uscenti nel campione nd (caso 1). Se le istituzioni escono dagli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione e tali istituzioni non sono nel campione, quest'ultimo diventa troppo ampio in relazione alla dimensione degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione (caso 2). Se escono più istituzioni dal campione che dagli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione, il campione diventa troppo piccolo nel tempo e potrebbe cessare di essere rappresentativo (caso 3). Nei casi 2 e 3 i fattori ponderali attribuiti ad ogni istituzione nel campione devono essere adeguati tramite un metodo statistico stabilito derivante dalla teoria di campionamento. Il fattore ponderale attribuito ad ogni soggetto dichiarante è l'inverso della sua probabilità di inclusione e da questo deriva quindi il fattore di espansione. Nel caso 2, dove il campione è relativamente troppo ampio rispetto agli operatori, nessun soggetto dichiarante deve essere tolto dal campione. 26. Nel tempo, il campione deve essere adeguato per tenere in conto le variazioni nelle caratteristiche dei soggetti dichiaranti. Tali variazioni possono verificarsi a causa di fusioni, divisioni, crescita delle istituzioni, ecc. Alcuni soggetti dichiaranti possono cambiare strato. Come nei casi 2 e 3 per i soggetti uscenti, il campione deve essere adeguato tramite tramite un metodo statistico stabilito derivante dalla teoria di campionamento. Nuove probabilità di inclusione, e quindi nuovi fattori ponderali, devono essere attribuiti. PARTE 3 Ulteriori questioni di campionamento VII. Coerenza 27. Al fine di ottenere coerenza tra le statistiche sui tassi di interesse delle IFM relative alle consistenze dei depositi e prestiti e quelle riferite alle nuove operazioni, le BCN che optano per il metodo di campionario utilizzano, per entrambe le serie, gli stessi soggetti dichiaranti. Le BCN possono inoltre utilizzare il metodo di campionamento per un sottoinsieme di tassi sui tassi di interesse delle IFM e un censimento per il resto. Esse, tuttavia, non devono usare due o più campioni differenti. VIII. Innovazione finanziaria 28. Non è necessario che le BCN coprano nel metodo di campionario ogni prodotto esistente a livello nazionale. Tuttavia, non devono escludere un'intera categoria di strumenti sulla base del fatto che gli importi interessati sono molto esigui. Pertanto, se una categoria di strumenti è offerta solo da un'istituzione, quest'ultima deve essere rappresentata nel campione. Se una categoria di strumenti non esisteva in uno Stato membro partecipante al momento della definizione iniziale del campione, ma è successivamente introdotta da un'istituzione, quest'ultima deve essere inclusa nel campione al momento della successiva verifica di rappresentatività. Se viene creato un nuovo prodotto, le istituzioni nel campione devono comprenderlo nella successiva segnalazione, in quanto tutti i soggetti dichiaranti sono tenuti a segnalare tutti i loro prodotti. (1) La decomposizione della varianza totale in varianza all'interno e all'esterno degli strati è conosciuta come Teorema di Huygens. (2) >PIC FILE= "L_2002010IT.002801.TIF"> dove D è l'errore casuale massimo, za/2 la soglia determinata dalla distribuzione normale, o da qualunque altra distribuzione, a seconda della struttura dei dati (ad esempio la distribuzione t) presumendo un livello di confidenza di 1-α, >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> la varianza dello stimatore del parametro [thetav ], e >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> la varianza stimata dello stimatore del parametro [thetav ]. (3) Le BCN possono tradurre direttamente il valore assoluto di 10 punti base, ad un livello di confidenza del 90 %, in un valore relativo in termini di variazione massima accettabile dello stimatore. (4) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. ALLEGATO II SCHEMA DI SEGNALAZIONE PER LE STATISTICHE SUI TASSI DI INTERESSE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE PARTE 1 Tipo di tasso I. Tasso annuale concordato Principio generale 1. Il tipo di tasso che deve essere segnalato dai soggetti dichiaranti per tutte le categorie di strumenti di depositi e prestiti relativi alle nuove operazioni e alle consistenze è il tasso annuale concordato. È definito come il tasso di interesse concordato individualmente tra il soggetto dichiarante e la famiglia o la società non finanziaria per un deposito o un prestito, convertito su base annua e indicato in percentuale annua. Il tasso annuale concordato copre tutti i pagamenti in conto interessi su depositi o prestiti, ma non altre spese eventualmente applicate. Il disaggio, definito come la differenza tra l'importo nominale del prestito e l'importo ricevuto dal cliente, è considerato quale pagamento in conto interessi all'inizio del contratto (tempo t0) e viene pertanto riflesso nel tasso annuale concordato. 2. Se i pagamenti in conto interessi concordati tra il soggetto dichiarante e la famiglia o la società non finanziaria sono capitalizzati ad intervalli regolari durante l'anno, ad esempio al mese o al trimestre piuttosto che annualmente, il tasso concordato deve essere espresso su base annua per mezzo della formula seguente per derivare il tasso annuale concordato: >PIC FILE= "L_2002010IT.003102.TIF"> con: x quale tasso annuale concordato, rag quale tasso di interesse per anno concordato tra il soggetto dichiarante e la famiglia o la società non finanziaria per un deposito o prestito laddove le date della capitalizzazione degli interessi del deposito e tutti i pagamenti e i rimborsi del prestito avvengono ad intervalli regolari nell'arco dell'anno, e n quale numero annuale dei periodi di capitalizzazione degli interessi per il deposito e dei periodi di rimborso per il prestito, ovvero 1 per i pagamenti annuali, 2 per i pagamenti semestrali, 4 per i pagamenti trimestrali e 12 per i pagamenti mensili. 3. Le banche centrali nazionali (BCN) possono chiedere ai soggetti dichiaranti di fornire, per tutti o alcuni strumenti di deposito e prestito relativi alle nuove operazioni e alle consistenze, il tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS), anziché il tasso annuale concordato. Il tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS) è il tasso di interesse, su base annua, che uguaglia il valore attuale di tutti gli impegni diversi dalle altre spese (accensione di depositi o prestiti, ulteriori pagamenti o rimborsi, pagamenti in conto interessi), futuri o presenti, concordati dal soggetto dichiarante con la famiglia o la società non finanziaria. Il tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS) è equivalente alla componente di interesse del tasso annuo effettivo globale (TAEG) come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo(1), da ultimo modificata dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2). La sola differenza tra il tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS) e il tasso annuale concordato è il metodo sottostante per l'annualizzazione dei pagamenti in conto interessi. La formula del tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS) opera per approssimazioni successive e può pertanto essere applicata ad ogni tipo di deposito o prestito, mentre il tasso annuale concordato utilizza la formula algebrica di cui al paragrafo 2 ed è pertanto applicabile solo ai depositi e prestiti con capitalizzazione regolare dei pagamenti in conto interessi. Tutti gli altri requisiti sono identici e ciò comporta che i successivi riferimenti al tasso annuo concordato si applicano anche al tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS). Trattamento di imposte, sovvenzioni e disposizioni regolamentari 4. I pagamenti in conto interessi compresi nel tasso annuale concordato devono riflettere quanto i soggetti dichiaranti pagano sui depositi e percepiscono per i prestiti. Nel caso in cui l'importo pagato da una parte e ricevuto dall'altra differiscano, il punto di vista del soggetto dichiarante determina l'entità del tasso d'interesse coperto dalle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM). 5. Secondo questo principio, i tassi di interesse devono essere registrati su base lorda prima della tassazione, in quanto i tassi di interesse al lordo delle imposte rispecchiano quanto i soggetti dichiaranti pagano sui depositi e ricevono per i prestiti. 6. Inoltre, i contributi erogati alle famiglie o alle società non finanziarie da parte di terzi non devono essere tenuti in considerazione nella determinazione dei pagamenti in conto interessi, in quanto tali contributi non sono pagati o ricevuti dal soggetto dichiarante. 7. I tassi agevolati applicati dai soggetti dichiaranti ai propri dipendenti sono compresi nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. 8. Le disposizioni regolamentari che incidono sui pagamenti in conto interessi, ad esempio i massimali sui tassi di interesse o il divieto di remunerazione dei depositi a vista, devono essere riflesse nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Ogni variazione nelle regole che costituiscono disposizioni regolamentari, quali ad esempio quelle relative al livello dei tassi di interesse amministrati o ai massimali sui tassi di interesse, si devono parimenti riflettere nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM come variazioni del tasso di interesse. II. Tasso annuo effettivo globale 9. Oltre al tasso annuale concordato, i soggetti dichiaranti devono fornire, per le nuove operazioni relative al credito al consumo e ai prestiti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione, anche il tasso annuo effettivo globale come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 87/102/CEE, ovvero: - un tasso annuo effettivo globale per le nuove operazioni relative ai crediti al consumo (cfr. indicatore 30 nell'appendice 2), e - un tasso annuo effettivo globale per le nuove operazioni relative ai prestiti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione (cfr. indicatore 31 nell'appendice 2)(3). 10. Il tasso annuo effettivo globale copre il "costo totale del credito per il consumatore", come definito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 87/102/CEE. Tali costi totali comprendono una componente di tasso di interesse e una componente di altre spese (correlate), quali le spese di istruttoria, amministrazione, preparazione dei documenti, garanzie, assicurazione del credito, ecc. 11. La composizione della componente di altre spese può variare tra i diversi paesi, poiché le relative definizioni nella direttiva 87/102/CEE trovano diverse applicazioni, e poiché i sistemi finanziari nazionali e le procedure per la concessione dei crediti differiscono. III. Convenzione 12. Per la compilazione del tasso annuale concordato e del tasso annuo effettivo globale, i soggetti dichiaranti applicano un anno ordinario di 365 giorni, ciò significa che il fatto che ci sia un giorno in più negli anni bisestili deve essere ignorato. PARTE 2 Copertura delle attività 13. I soggetti dichiaranti forniscono statistiche sui tassi di interesse delle IFM relative alle consistenze e alle nuove operazioni. IV. Tassi di interesse sulle consistenze 14. Le consistenze sono definite come gli stock di tutti i depositi delle famiglie e delle società non finanziarie presso il soggetto dichiarante e gli stock di tutti i prestiti erogati dal soggetto dichiarante alle famiglie e alle società non finanziarie. 15. Il tasso di interesse sulle consistenze deve riflettere il livello del tasso di interesse medio ponderato applicato agli stock di depositi o di prestiti nella categoria di strumenti considerata, riferito al periodo di tempo indicato al paragrafo 26. Deve coprire tutti i contratti conclusi alla data di segnalazione. 16. Le sofferenze e i prestiti per la ristrutturazione di debiti a tassi inferiori alle condizioni di mercato non devono essere inclusi nella rilevazione dei tassi di interesse sulle consistenze. Le sofferenze e i prestiti per la ristrutturazione di debiti devono essere definiti in base agli usi nazionali, che possono differire tra i diversi Stati membri partecipanti. V. Nuove operazioni relative a depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi 17. Nel caso di depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi, come definiti ai paragrafi da 42 a 44, il concetto di nuove operazioni deve essere esteso all'intero stock. Quindi, il saldo debitore o creditore, ovvero le consistenze, riferito al periodo di tempo di cui al paragrafo 29, deve essere utilizzato quale riferimento per la segnalazione delle nuove operazioni su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi. 18. I tassi di interesse su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi devono riflettere il livello del tasso di interesse medio ponderato applicato al saldo di questi conti nel periodo di riferimento temporale definito nel paragrafo 29. Essi riguardano tutti i contratti conclusi alla data di segnalazione. 19. Al fine di calcolare i tassi di interesse delle IFM sui conti che a seconda del loro saldo possono configurare un deposito o un prestito, i soggetti dichiaranti distinguono tra periodi con saldo creditore e periodi con saldo debitore. I soggetti dichiaranti segnalano i tassi di interesse medi ponderati relativi ai saldi creditori come depositi a vista e i tassi di interesse medi ponderati relativi ai saldi debitori come conti correnti attivi. Non devono segnalare tassi di interesse medi ponderati che combinano (bassi) tassi su depositi a vista e (alti) tassi sui conti correnti attivi. VI. Nuove operazioni relative a categorie di strumenti diversi da depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi 20. I seguenti paragrafi da 21 a 25 si riferiscono a tutte le categorie di strumenti diversi da depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi, ovvero ai depositi con durata prestabilita, alle operazioni di pronti contro termine e a tutti i prestiti diversi dagli conti correnti attivi come definiti ai paragrafi 42 e dal 45 al 48. 21. Le nuove operazioni sono definite come ogni nuovo accordo tra la famiglia o la società non finanziaria e il soggetto dichiarante. I nuovi accordi sono: - tutti i contratti finanziari, termini e condizioni finanziarie che specificano per la prima volta il tasso di interesse del deposito o prestito, e - tutte le nuove negoziazioni di depositi e prestiti esistenti. Le proroghe di contratti di deposito e di prestito esistenti che avvengono automaticamente, ovvero senza alcun coinvolgimento attivo della famiglia o della società non finanziaria, e che non comportano alcuna rinegoziazione dei termini e delle condizioni del contratto, compreso il tasso di interesse, non sono considerati come nuove operazioni. 22. Il tasso delle nuove operazioni deve riflettere il livello del tasso di interesse medio ponderato applicato ai depositi e ai prestiti nella categoria di strumenti considerata relativamente ai nuovi accordi conclusi tra le famiglie o le società non finanziarie e il soggetto dichiarante durante il periodo di riferimento, come definito al paragrafo 32. 23. Le oscillazioni nei tassi di interesse variabili, nel senso di aggiustamenti automatici del tasso di interesse effettuati dal soggetto dichiarante, non costituiscono nuovi accordi e pertanto non devono essere considerati come nuove operazioni. Per i contratti esistenti, tali oscillazioni nei tassi variabili non devono essere riportate nei tassi relativi alle nuove operazioni, ma solo nei tassi relativi alle consistenze. 24. Una variazione del tasso, prevista contrattualmente, che comporti (al tempo t1) il passaggio dal tasso di interesse fisso a variabile o viceversa rispetto a quello concordato all'inizio del contratto (tempo t0), non costituisce un nuovo accordo, ma fa parte dei termini e delle condizioni del prestito stabiliti al tempo t0. Pertanto, non deve essere considerata come una nuova operazione. 25. Relativamente ai prestiti diversi dai conti correnti attivi, ci si aspetta normalmente che una famiglia o una società non finanziaria prelevi l'intero importo in un'unica soluzione non appena effettuata la relativa stipula. Tuttavia il prestito può essere utilizzato in tranche successive ai tempi t1, t2, t3, ecc. invece che prelevato per l'intero importo all'inizio del contratto (tempo t0). Il fatto che questo tipo di prestito sia utilizzato in tranche successive è irrilevante per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Ai fini di queste ultime, deve essere rilevato l'accordo tra la famiglia o la società non finanziaria e il soggetto dichiarante al tempo t0, accordo che è riferito al tasso di interesse pattuito e all'intero importo del prestito concordato. PARTE 3 Periodo di riferimento VII. Periodo di riferimento per la rilevazione dei tassi di interesse delle IFM sulle consistenze 26. Le BCN definiscono se a livello nazionale i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze, ovvero per gli indicatori da 1 a 14 descritti nell'appendice 1, devono essere compilati come osservazioni di fine periodo o come tassi impliciti relativi alle medie di periodo. Il periodo coperto è un mese. 27. I tassi di interesse sulle consistenze come osservazioni di fine mese devono essere calcolati come medie ponderate dei tassi di interesse applicati agli stock di depositi e di prestiti in essere nell'ultimo giorno del mese. In tale momento, il soggetto dichiarante deve considerare i tassi di interesse e i relativi importi per tutti i depositi in essere detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie e i prestiti in essere ad essi erogati e calcolare un tasso di interesse medio ponderato per ciascuna categoria degli strumenti. Al contrario delle medie mensili, i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze calcolati come osservazioni di fine mese coprono solo quei contratti che sono ancora in essere al momento della segnalazione. 28. I tassi di interesse sulle consistenze segnalati quali tassi impliciti relativi alla media del mese sono calcolati come quozienti, il cui numeratore è costituito dal flusso di interessi accumulato durante il mese di riferimento, vale a dire l'interesse maturato pagabile sui depositi e esigibile sui prestiti, e il cui denominatore è costituito dalla media degli stock durante il mese. Al termine del mese di riferimento, il soggetto che effettua la rilevazione segnala, per ciascuna categoria degli strumenti, l'interesse maturato pagabile o esigibile durante il mese e la media dello stock di depositi e prestiti durante lo stesso mese. Contrariamente alle osservazioni di fine mese, i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze calcolati come medie mensili comprendono anche i contratti esistenti durante il mese, ma che non sono più in essere alla fine del mese. Idealmente, il valore medio dello stock dei depositi e dei prestiti durante il mese di riferimento deve essere calcolato come media degli stock giornalieri durante il mese. Quale standard minimo, per le categorie di strumenti volatili, ovvero almeno per i depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso e i conti correnti attivi, lo stock mensile medio deve essere derivato dai saldi giornalieri. Per tutte le altre categorie di strumenti, lo stock mensile medio è derivato da saldi settimanali o da saldi più frequenti. Per un periodo transitorio non superiore a due anni, per i prestiti con durata prestabilita oltre cinque anni sono accettate le osservazioni di fine mese. VIII. Periodo di riferimento temporale per le nuove operazioni su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi 29. Le BCN definiscono se a livello nazionale i tassi di interesse delle IFM su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi, cioè gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12 e 23 descritti nell'appendice 2, devono essere compilati come osservazioni di fine periodo o come tassi impliciti relativi alle medie di periodo. Il periodo considerato è un mese. 30. Analogamente ai tassi sulle consistenze contenuti nell'appendice 1, i tassi di interesse su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi devono essere calcolati in uno dei seguenti metodi: a) come osservazioni di fine mese, ovvero come medie ponderate dei tassi di interesse applicati agli stock di tali depositi e prestiti in essere all'ultimo giorno del mese. In tale momento, il soggetto dichiarante deve rilevare i tassi di interesse e i relativi importi per tutti i depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso e i conti correnti attivi detenuti da e concessi alle famiglie e alle società non finanziarie, e calcolare un tasso di interesse medio ponderato per ogni categoria degli strumenti. Al contrario delle medie mensili, i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze calcolati come osservazioni di fine mese coprono solo quei contratti che sono ancora in essere al momento della segnalazione; o b) come tassi impliciti relativi alla media mensile, ovvero come quozienti, con il numeratore costituito dal flusso cumulato di interessi durante il mese di riferimento, ovvero gli interessi maturati pagabili sui depositi e esigibili sui prestiti, e con il denominatore costituito dalla media degli stock giornalieri. Alla fine del mese, per i depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso e i conti correnti attivi, il soggetto dichiarante deve segnalare gli interessi maturati pagabili o esigibili durante il mese e il valore medio dello stock dei depositi e dei prestiti registrato durante lo stesso mese. Per i depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso e i conti correnti attivi, lo stock mensile medio deve essere derivato dai saldi giornalieri. Al contrario delle osservazioni di fine mese, i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze calcolati come medie mensili comprendono anche i contratti esistenti durante il mese, ma che non sono più in essere alla fine del mese. 31. Il paragrafo 19 prevede che al fine di calcolare i tassi di interesse delle IFM sui conti che a seconda del loro saldo possono essere un deposito oppure un prestito, i soggetti dichiaranti devono distinguere tra periodi con saldi creditori e periodi con saldi debitori. Se i tassi di interesse delle IFM sono calcolati come osservazioni di fine mese, deve essere considerato solo il saldo di fine mese per decidere se il conto da segnalare nel mese di riferimento è un deposito a vista o un conto corrente attivo. Se i tassi di interesse delle IFM sono calcolati come tassi impliciti relativi alla media del mese, ogni giorno si deve valutare se il conto è un deposito o un prestito. Per derivare gli stock mensili medi che compongono il denominatore nella formula del calcolo dei tassi impliciti, deve essere calcolata quindi una media dei saldi creditori e dei saldi debitori giornalieri. Inoltre, i flussi nel numeratore devono distinguere tra interessi maturati pagabili sui depositi e esigibili sui prestiti. I soggetti dichiaranti non devono segnalare i tassi di interesse medi ponderati che combinano (bassi) tassi su depositi a vista e (alti) tassi sui conti correnti attivi. IX. Periodo di riferimento per le nuove operazioni (diverse da depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi) 32. I tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni diverse da depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi, ovvero tutti gli indicatori descritti nell'appendice 2 eccetto gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12 e 23, sono calcolati come medie di periodo. Il periodo considerato è un mese (intero). 33. Per ogni categoria di strumenti, i soggetti dichiaranti devono calcolare il tasso per le nuove operazioni come media ponderata di tutti i tassi di interesse sulle nuove operazioni effettuate durante il mese di riferimento per ogni nella categoria di strumenti. Questi tassi di interesse relativi alla media del mese devono essere segnalati alla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente il soggetto dichiarante, insieme con le informazioni sulle ponderazioni relative agli importi delle nuove operazioni effettuate durante il mese di riferimento della segnalazione per ciascuna categoria di strumenti. I soggetti dichiaranti devono tenere conto delle nuove operazioni effettuate durante l'intero mese. PARTE 4 Categorie di strumenti X. Disposizioni generali 34. I soggetti dichiaranti forniscono statistiche sui tassi di interesse delle IFM relativamente alle consistenze per le categorie di strumenti specificate nell'appendice 1 e sulle nuove operazioni per le categorie di strumenti contenute nell'appendice 2. Come definito nel paragrafo 17, i tassi di interesse su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi sono rilevati come tassi di interesse sulle nuove operazioni e sono di conseguenza incluse nell'appendice 2 ad esse relativa. Tuttavia, dato che il metodo di rilevazione e il periodo di riferimento temporale per i tassi su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi sono gli stessi degli altri tassi riferiti alle consistenze, gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12 e 23 dell'appendice 2 sono ripetuti nell'appendice 1. 35. In alcuni Stati membri partecipanti, gli enti creditizi e le altre istituzioni residenti potrebbero non offrire alle famiglie e alle società non finanziarie residenti negli Stati membri partecipanti alcune delle categorie di strumenti proposte nelle appendici 1 e 2. In tal caso, la categoria di strumenti che è inapplicabile a livello nazionale deve essere ignorata nello Stato membro interessato. Una categoria di strumenti è inapplicabile a livello nazionale se gli enti creditizi e le altre istituzioni residenti non offrono alle famiglie e alle società non finanziarie residenti nello Stato membro partecipante alcun prodotto appartenente alla categoria considerata. Tuttavia, i dati devono essere forniti se sussistono delle operazioni, per quanto limitate esse possano essere. 36. Per ciascuna categoria di strumenti definita nelle appendici 1 e 2 che trovi applicazione nell'attività bancaria degli enti creditizi e delle altre istituzioni residenti con le famiglie e le società non finanziarie residenti negli Stati membri partecipanti, le statistiche sui tassi di interesse delle IFM devono essere compilate sulla base di tutti i tassi di interesse applicati a tutti i prodotti facenti parte della categoria considerata. Questo comporta che le BCN possono non definire una specifica serie di prodotti nazionali nell'ambito di ciascuna categoria di strumenti per la quale devono essere raccolte le statistiche sui tassi di interesse delle IFM; invece, devono essere rilevati tutti i tassi relativi a tutti i prodotti offerti da ciascun soggetto dichiarante. Come stabilito nell'ultimo paragrafo dell'allegato I, non è necessario che nel campione le BCN coprano ogni prodotto esistente a livello nazionale. Tuttavia, non devono escludere un'intera categoria di strumenti sulla base del fatto che gli importi interessati sono molto esigui. Quindi, se una categoria di strumenti è offerta solo da una istituzione, tale istituzione deve essere rappresentata nel campione. Se una categoria di strumenti non esisteva in uno Stato membro partecipante al tempo della costruzione iniziale del campione, ma un nuovo prodotto appartenente a tale categoria è stato successivamente introdotto da una istituzione, tale istituzione deve essere inclusa nel campione al momento della successiva verifica di rappresentatività. Se viene creato un nuovo prodotto nell'ambito di una categoria di strumenti esistente a livello nazionale, le istituzioni nel campione devono comprenderlo nella successiva segnalazione, in quanto tutti i soggetti dichiaranti devono segnalare tutti i propri prodotti. 37. I tassi di interesse sulle sofferenze e sui prestiti per ristrutturazione di debiti costituiscono un'eccezione al principio di inclusione di tutti i tassi di interesse applicati a tutti i prodotti. Come stabilito al paragrafo 16, le sofferenze e i prestiti per ristrutturazione di debiti a tassi inferiori alle condizioni di mercato non devono essere inclusi nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. XI. Disaggregazione per valuta 38. Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM coprono i tassi di interesse applicati dagli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione statistica. I dati sui depositi e sui prestiti in valute diverse dall'euro non sono richiesti al livello di tutti gli Stati membri partecipanti. Questo trova riscontro nelle appendici 1 e 2, dove tutti gli indicatori si riferiscono ai depositi e ai prestiti denominati in euro. XII. Disaggregazione per settore 39. La disaggregazione per settore della controparte deve essere applicata a tutti i depositi e prestiti richiesti per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM, escluse le operazioni di pronti contro termine. L'appendice 1 per le consistenze e l'appendice 2 per le nuove operazioni distinguono pertanto tra tassi praticati alle famiglie (incluse le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)(4) e tassi praticati alle società non finanziarie(5). 40. L'indicatore 5 nell'appendice 1 e l'indicatore 11 nell'appendice 2 si riferiscono alle operazioni di pronti contro termine. Sebbene non in tutti gli Stati membri partecipanti la remunerazione delle operazioni di pronti contro termine sia indipendente dal settore della controparte, non è richiesta una disaggregazione per settore in famiglie e società non finanziarie per le operazioni di pronti contro termine al livello di tutti gli Stati membri partecipanti. Inoltre, non è richiesta una disaggregazione per scadenza al livello di tutti gli Stati membri partecipanti, in quanto si ritiene che le operazioni di pronti contro termine siano prevalentemente a termine molto breve. Il tasso di interesse delle IFM sulle operazioni di pronti contro termine non deve essere disaggregato per settore della controparte, ma si riferisce ad entrambi i settori senza distinzione. 41. Gli indicatori 5 e 6 nell'appendice 2 si riferiscono ai depositi rimborsabili con preavviso detenuti dalle famiglie. Tuttavia, al livello di tutti gli Stati membri partecipanti, il tasso di interesse per i depositi rimborsabili con preavviso e il relativo importo che ne costituisce il peso devono riferirsi ai depositi rimborsabili con preavviso detenuti sia dalle famiglie sia dalle società non finanziarie, ovvero entrambi i settori devono essere fusi e assegnati al settore delle famiglie. Non è richiesta una disaggregazione per settore della controparte al livello di tutti gli Stati membri partecipanti. XIII. Disaggregazione per tipo di strumento 42. La disaggregazione per strumenti dei tassi di interesse delle IFM e le definizioni dei tipi di strumenti sono conformi alle categorie dell'attivo e del passivo definite nella parte 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13)(6), salvo quanto diversamente stabilito nei seguenti paragrafi. 43. I tassi di interesse sui depositi a vista, cioè gli indicatori 1 e 7 nell'appendice 2, coprono tutti i depositi a vista, indipendentemente dal fatto che siano o meno fruttiferi. I depositi a vista a tasso zero sono quindi ricompresi nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. 44. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i conti correnti attivi, cioè gli indicatori 12 e 23 nell'appendice 2, sono definiti come conti correnti aventi saldo debitore. Il tasso di interesse sui conti correnti attivi si riferisce al tasso applicato quando un deposito a vista diventa negativo, ovvero quando il deposito a vista e lo scoperto sono legati allo stesso conto. Al contrario dei prestiti alle imprese fino a un anno, del credito al consumo e degli altri prestiti alle famiglie fino a un anno, tali scoperti non hanno una durata prestabilita e, in generale, sono autorizzati e i relativi utilizzi sono effettuati senza dare preavviso alla banca. Generalmente, l'ente creditizio o altra istituzione definisce un limite superiore per l'ammontare dei possibili utilizzi e un periodo massimo durante il quale lo scoperto può sussistere. Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM ricomprendono tutti i conti correnti attivi indipendentemente dal fatto che il relativo utilizzo avvenga entro o oltre il limite concordato tra il soggetto dichiarante e la famiglia o la società non finanziaria. Le penali sugli scoperti applicate come una componente delle altre spese, ad esempio sotto forma di commissioni speciali, non devono essere ricomprese nel tasso annuale concordato come definito al paragrafo 1, poiché tale tipo di tasso copre esclusivamente la componente di tasso di interesse dei prestiti. 45. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, le nuove operazioni relative agli altri prestiti alle società non finanziarie, cioè gli indicatori da 24 a 29 nell'appendice 2, comprendono tutti i prestiti alle imprese diversi dai conti correnti attivi, indipendentemente dal loro ammontare. I prestiti alle società non finanziarie nell'appendice 1 relativi alle consistenze sono conformi alla definizione della parte 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) e comprendono i conti correnti attivi. 46. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i nuovi prestiti alle famiglie per il consumo, cioè gli indicatori 13, 14, 15 e 30 nell'appendice 2, sono definiti come prestiti diversi dai conti correnti attivi erogati a scopo di uso personale per il consumo di beni e servizi. Il credito al consumo nell'appendice 1 relativo alle consistenze segue la definizione della parte 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) e comprende i conti correnti attivi. 47. I prestiti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione, cioè gli indicatori da 6 a 8 nell'appendice 1 e gli indicatori da 16 a 19 e 31 nell'appendice 2, possono essere garantiti o non garantiti. In caso di prestiti garantiti, la garanzia può consistere nella proprietà stessa o in altri beni. Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM coprono i prestiti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione garantiti o non garantiti, senza distinzione. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse, i nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione, vale a dire gli indicatori da 16 a 19 e 31 nell'appendice 2, sono definiti come crediti diversi dai conti correnti attivi diretti ad effettuare investimenti in abitazioni, tra cui rientrano la costruzione e i miglioramenti dell'abitazione. I prestiti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione di cui all'appendice 1 relativi alle consistenze sono conformi alla definizione della parte 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) e comprendono i conti correnti attivi. 48. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i nuovi prestiti alle famiglie per altri scopi, cioè gli indicatori da 20 a 22 nell'appendice 2, sono definiti come i prestiti diversi dai conti correnti attivi erogati per scopi commerciali, di consolidamento di debiti, di istruzione, ecc. Gli altri prestiti alle famiglie nell'appendice 1 relativi alle consistenze seguono la definizione di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) e comprendono i conti correnti attivi. 49. Per i tassi di interesse delle IFM relativi alle consistenze, il credito al consumo, i prestiti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione e gli altri prestiti alle famiglie devono complessivamente coprire tutti i prestiti erogati alle famiglie dagli enti creditizi e dalle altre istituzioni residenti. 50. Per i tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni, i conti correnti attivi, i prestiti alle famiglie per il consumo, per l'acquisto di un'abitazione e per altri scopi devono coprire tutti i prestiti erogati alle famiglie dagli enti creditizi e dalle altre istituzioni residenti. XIV. Disaggregazione per categoria di importo 51. Per gli altri prestiti alle società non finanziarie, cioè gli indicatori da 24 a 29 dell'appendice 2, devono essere distinte due categorie di importi, ovvero "fino a 1 milione di euro incluso" e "oltre 1 milione di EUR". L'importo si riferisce alla singola transazione su prestiti considerata come nuova operazione, piuttosto che a tutte le operazioni tra la società non finanziaria e il soggetto dichiarante. XV. Disaggregazione per scadenza originaria, periodo di preavviso o periodo iniziale di determinazione del tasso 52. Le statistiche devono fornire una disaggregazione per scadenza originaria, periodo di preavviso o periodo iniziale di determinazione del tasso, a seconda del tipo di strumento e del fatto che il tasso di interesse applicato dalla IFM si riferisca alle consistenze o alle nuove operazioni. Tali disaggregazioni si riferiscono a fasce temporali, ad esempio un tasso di interesse su un deposito con durata prestabilita fino a due anni si riferisce ad un tasso medio tra tutti i depositi con una durata prestabilita tra due giorni e un massimo di due anni. 53. La disaggregazione per scadenza originaria e per periodo di preavviso segue le definizioni di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). Una disaggregazione per scadenza originaria deve essere applicata a tutte le categorie di depositi diverse dalle operazioni di pronti contro termine relative alle consistenze e a tutte le categorie di prestiti relative alle consistenze come stabilito nell'appendice 1. Una disaggregazione per scadenza originaria deve essere applicata anche alle nuove operazioni sui depositi con durata prestabilita e una disaggregazione per periodo di preavviso deve essere applicata alle nuove operazioni sui depositi rimborsabili con preavviso, come stabilito nell'appendice 2. 54. I tassi di interesse attivi sulle nuove operazioni di cui all'appendice 2 devono essere disaggregati in base al periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse stabilito nel contratto. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, il periodo iniziale di determinazione è definito come un periodo di tempo, predeterminato all'inizio di un contratto, durante il quale il valore del tasso di interesse non può cambiare. Il periodo iniziale di determinazione può essere inferiore o uguale alla scadenza originaria del prestito. Il valore del tasso di interesse deve essere considerato invariabile solo se è definito come un livello esatto, ad esempio come il 10 %, o come il differenziale di un tasso di riferimento in un determinato momento, ad esempio come l'Euribor a 6 mesi più 2 punti percentuali ad una data ed ora determinate. Se all'inizio del contratto, la famiglia o la società non finanziaria e il soggetto dichiarante concordano una modalità di calcolo dell'interesse attivo con riferimento a un determinato periodo di tempo, per esempio l'Euribor a 6 mesi più 2 punti percentuali per tre anni, questo non viene considerato come una determinazione iniziale del tasso in quanto il valore del tasso di interesse può variare nel corso dei tre anni. Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni di finanziamento devono riflettere solo il tasso di interesse concordato per il periodo di determinazione iniziale rilevato all'inizio del contratto o dopo la rinegoziazione del prestito. Se dopo questo periodo iniziale di determinazione il tasso di interesse passa automaticamente ad un tasso variabile, ciò non deve riflettersi nei tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni, ma solo in quelli sulle consistenze. 55. Per i prestiti alle famiglie per il consumo e per altri scopi e per gli altri prestiti alle società non finanziarie fino a 1 milione di euro e oltre 1 milione di EUR si devono distinguere i tre seguenti periodi di determinazione iniziale del tasso: - tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a un anno (incluso), - determinazione iniziale del tasso oltre un anno e fino a cinque anni (inclusi), e - determinazione iniziale del tasso oltre cinque anni. 56. Per i prestiti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione, si devono distinguere i seguenti quattro periodi: - tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a un anno (incluso), - determinazione iniziale del tasso oltre un anno e fino a cinque anni (inclusi), - determinazione iniziale del tasso oltre cinque anni e fino a 10 (inclusi), e - determinazione iniziale del tasso oltre 10 anni. 57. I prestiti per i quali non venga stabilito alcun tasso di interesse devono essere inclusi tra i prestiti a "tasso variabile" nella categoria di determinazione iniziale del tasso fino a un anno. PARTE 5 Obblighi di segnalazione 58. Al fine di calcolare gli aggregati relativi a tutti gli Stati membri partecipanti, si applicano tre livelli di aggregazione per ogni categoria di strumenti proposta nelle appendici 1 e 2. XVI. Informazioni statistiche a livello dei soggetti dichiaranti 59. Il primo livello di aggregazione deve essere effettuato dai soggetti dichiaranti, come stabilito nei paragrafi da 60 a 65. Tuttavia, le BCN possono anche chiedere ai soggetti dichiaranti di fornire dati relativi a singole operazioni di deposito o di prestito. I dati devono essere segnalati alla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente il soggetto dichiarante. 60. Nel caso in cui i tassi di interesse sulle consistenze, cioè gli indicatori da 1 a 14 nell'appendice 1, siano compilati come osservazioni di fine mese, i soggetti dichiaranti forniscono, per ciascuna categoria di strumenti, un tasso di interesse medio ponderato relativo all'ultimo giorno del mese, applicando le definizioni e le regole stabilite nel presente regolamento. 61. Nel caso in cui i tassi di interesse sulle consistenze, cioè gli indicatori da 1 a 14 nell'appendice 1, siano compilati come tassi impliciti relativi alle medie mensili, i soggetti dichiaranti forniscono, per ciascuna delle categorie degli strumenti, gli interessi maturati pagabili o esigibili durante il mese e lo stock medio di depositi e di prestiti durante lo stesso mese, applicando le definizioni e le regole stabilite nel presente regolamento. 62. Nel caso in cui i tassi di interesse sui depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso e i conti correnti attivi, vale a dire gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12 e 23 contenuti nell'appendice 2, siano compilati come osservazioni di fine periodo, allora i soggetti dichiaranti forniscono, per ciascuna delle categorie degli strumenti, un tasso di interesse medio ponderato relativo all'ultimo giorno del mese, applicando le definizioni e le regole stabilite nel presente regolamento. Inoltre, i soggetti dichiaranti forniscono, per i conti correnti attivi, ossia gli indicatori 12 e 23 contenuti nell'appendice 2, le consistenze di fine mese. 63. Nel caso in cui i tassi di interesse sui depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso e i conti correnti attivi, vale a dire gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12 e 23 contenuti nell'appendice 2, siano compilati come tassi impliciti riferentisi alle medie del mese, i soggetti dichiaranti forniscono, per ciascuna delle categorie degli strumenti, gli interessi maturati pagabili o esigibili durante il mese e lo stock di depositi e prestiti in media durante lo stesso mese, applicando le definizioni e le regole stabilite nel presente regolamento. Inoltre, i soggetti dichiaranti forniscono, per gli conti correnti attivi, ossia gli indicatori 12 e 23 contenuti nell'appendice 2, le consistenze a fine mese. 64. Per ciascuna categoria di strumenti sulle nuove operazioni, cioè gli indicatori da 2 a 4, da 8 a 11, da 13 a 22 e da 24 a 31 nell'appendice 2, i soggetti dichiaranti forniscono un tasso di interesse medio ponderato applicando le definizioni e le regole stabilite nel presente regolamento. Inoltre, per gli indicatori da 2 a 4 e da 8 a 11, da 13 a 22 e da 24 a 29 nell'appendice 2, i soggetti dichiaranti devono fornire gli importi delle nuove operazioni effettuate durante il mese di riferimento a ogni categoria di strumenti. 65. Gli enti creditizi e le altre istituzioni che sono autorizzati da una BCN a fornire le statistiche sui tassi di interesse delle IFM con riferimento a un gruppo di soggetti consolidato, devono essere considerati come un soggetto dichiarante fittizio e devono fornire i dati di cui ai paragrafi da 60 a 62 in relazione all'intero gruppo. Inoltre, il soggetto dichiarante fittizio fornisce ogni anno per ciascuna categoria di strumenti il numero delle istituzioni che contribuiscono alla segnalazione all'interno del gruppo e la varianza dei tassi di interesse tra tali istituzioni. Il numero delle istituzioni dichiaranti all'interno del gruppo e la varianza si riferiscono al mese di ottobre e devono essere trasmessi con i dati di ottobre. XVII. Tassi di interesse medi ponderati nazionali 66. Il secondo livello di aggregazione deve essere effettuato dalle BCN. Queste ultime devono aggregare i tassi di interesse e i relativi importi per tutti i soggetti dichiaranti al fine di ottenere un tasso di interesse medio ponderato nazionale per ciascuna categoria di strumenti. I dati devono essere segnalati alla Banca centrale europea (BCE). 67. Per ciascuna categoria di strumenti sulle consistenze, cioè gli indicatori da 1 a 14 nell'appendice 1, le BCN devono fornire un tasso di interesse medio ponderato nazionale, applicando le definizioni e le regole stabilite nel presente regolamento. 68. Per ciascuna categoria di strumenti sulle nuove operazioni, cioè gli indicatori da 1 a 31 nell'appendice 2, le BCN devono fornire un tasso di interesse medio ponderato nazionale, applicando le definizioni e le regole stabilite nel presente regolamento. Inoltre, per gli indicatori da 2 a 4 e da 8 a 29 nell'appendice 2, le BCN devono fornire l'importo delle nuove operazioni condotte a livello nazionale in ogni categoria di strumenti durante il mese di riferimento. Tali importi delle nuove operazioni si riferiscono agli operatori totali Y, ovvero a tutti gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione. Pertanto, nel caso in cui si sia optato per un metodo di campionamento per la selezione dei soggetti dichiaranti, a livello nazionale si devono usare fattori di espansione per ottenere l'ammontare complessivo di dette operazioni per gli operatori(7). I fattori di espansione sono l'inverso delle probabilità di inclusione π1 ovvero 1/π1. L'ammontare complessivo Y delle nuove operazioni deve essere stimato tramite la seguente formula generica(8): >PIC FILE= "L_2002010IT.003801.TIF"> con: yΙ come l'importo di nuove operazioni dell'istituzione i, e πi come probabilità di inclusione dell'istituzione i. 69. Le BCN devono fornire i dati sui tassi di interesse delle IFM sulle consistenze e sulle nuove operazioni con una approssimazione di quattro cifre decimali, ferme restando le decisioni prese dalle BCN relativamente al livello di precisione con cui desiderano raccogliere i dati. I risultati pubblicati non devono contenere più di due cifre decimali. 70. Le BCN devono documentare, nelle note metodologiche che devono essere fornite con i dati nazionali, ogni disposizione regolamentare che incida sulle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. 71. Le BCN che optano per un metodo di campionamento per la selezione dei soggetti dichiaranti devono fornire una stima dell'errore di campionamento per il campione iniziale. Deve essere fornita una nuova stima dopo ogni mantenimento del campione. XVIII. Risultati aggregati per gli Stati membri partecipanti 72. La BCE effettua il livello finale di aggregazione delle categorie di strumenti per Stato membro partecipante a livello di tutti gli Stati membri partecipanti. PARTE 6 Trattamento di prodotti specifici 73. Il trattamento dei prodotti definiti nei paragrafi da 74 a 82 deve essere utilizzato come riferimento per i prodotti con caratteristiche simili. 74. Un deposito o prestito con clausola step-up (step-down) è un deposito o un prestito con una scadenza fissa a cui si applica un tasso di interesse che aumenta (diminuisce) di anno in anno di un numero prefissato di punti percentuali. I depositi e i prestiti con clausola step-up (step-down) sono strumenti con tassi di interesse fissi per l'intera durata dello strumento. Il tasso di interesse per l'intera durata del deposito o prestito e gli altri termini e condizioni del contratto sono concordati in anticipo al tempo t0 in cui il contratto viene firmato. Un esempio di deposito con clausola step-up è un deposito con una durata prestabilita di quattro anni, che riceve il 5 % di interessi il primo anno, il 7 % il secondo, 9 % il terzo e 13 % il quarto. Il tasso annuale concordato sulle nuove operazioni, che deve essere rilevato al tempo t0 nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, consiste nella media geometrica dei fattori "1 + tasso di interesse". In linea con il paragrafo 3, le BCN possono richiedere ai soggetti dichiaranti di applicare per questo tipo di prodotto il tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS). Il tasso annuale concordato sulle consistenze che deve essere rilevato dal tempo t0 al tempo t3 è il tasso applicato dai soggetti dichiaranti nel momento del calcolo del tasso di interesse della IFM, ovvero nell'esempio del deposito con una durata prestabilita di quattro anni, 5 % al tempo t0, 7 % al tempo t1, 9 % al tempo t2 e 13 % al tempo t3. 75. Le operazioni con carte di credito possono essere collegate ai depositi a vista. Al momento della firma del contratto per la carta di credito con l'ente creditizio o altra istituzione, la famiglia o la società non finanziaria può avere l'opzione di pagare regolarmente l'intero importo utilizzato con la carta di credito, o parte di esso, per mezzo di un addebito automatico su un conto di deposito a vista (è possibile anche l'utilizzo di ATM o assegni). Se il conto che la famiglia o la società non finanziaria utilizza per questo scopo ha sufficienti disponibilità, non vengono addebitati interessi. Se non ha sufficienti disponibilità e l'ente creditizio o altra istituzione autorizza il prelievo, il deposito a vista si trasforma in uno scoperto. L'interesse addebitato da un soggetto dichiarante su tale scoperto deve essere incluso nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. 76. Le linee di credito sono normalmente associate ai conti correnti attivi. Esse possono anche essere concesse sulla base di contratti "polifunzionali" che permettono al cliente di ricorrere a prestiti su diversi tipi di forme tecniche fino a un certo importo massimo applicabile a tutti i conti interessati. Al momento dell'accordo su tale tipologia di affidamento, non sono specificati la forma specifica che il prestito potrà assumere e/o il momento in cui verrà utilizzato e/o il tasso di interesse, in quanto potrebbe essere concordata una gamma di possibilità di utilizzo. Tali contratti a "polifunzionali" non devono essere rilevati nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Tuttavia, non appena si concretizza un utilizzo a valere su tale tipologia di contratto, il contratto medesimo viene rilevato sia come una nuova operazione sia come consistenze. La classificazione del prestito all'interno delle statistiche relative alle nuove operazioni dipende dal tipo di conto il cliente sceglie per accedere al credito, in linea con i paragrafi 17, 20 e 21. 77. Possono sussistere dei depositi a risparmio regolamentati con un interesse base più un premio di fedeltà e/o crescita. Al momento in cui il deposito è collocato, non è certo se il premio verrà pagato o meno. Il pagamento dipende dalla ignota attitudine futura al risparmio della famiglia o della società non finanziaria. Per convenzione, tali premi di fedeltà o crescita, che non sono certi per la famiglia o la società non finanziaria al momento in cui il deposito è costituito, non devono essere inclusi nel tasso annuale concordato sulle nuove operazioni. Il tasso annuale concordato sulle consistenze deve comprendere sempre gli interessi applicati dal soggetto dichiarante al tempo del calcolo dei tassi di interesse della IFM. Quindi, nel caso in cui il suddetto premio di fedeltà o crescita sia erogato dal soggetto dichiarante, questo deve essere riportato nelle statistiche sulle consistenze. 78. I prestiti possono essere offerti alle famiglie o alle società non finanziarie con contratti derivati collegati, ovvero con un interest rate swap/cap/floor ecc. Per convenzione, tali contratti derivati collegati non devono essere inclusi nel tasso annuale concordato sulle nuove operazioni. Il tasso annuale concordato sulle consistenze deve sempre riflettere gli interessi applicati dal soggetto dichiarante al tempo del calcolo dei tassi di interesse della IFM. Quindi, nel caso in cui tale contratto derivato sia esercitato e il soggetto dichiarante conseguentemente modifichi il tasso di interesse applicato alla famiglia o alla società non finanziaria, questo deve essere rilevato nelle statistiche sulle consistenze. 79. I depositi possono essere offerti comprendendo due componenti: un deposito con durata prestabilita a cui viene applicato un tasso di interesse fisso e un contratto derivato incorporato avente un rendimento collegato all'andamento di un determinato indice di borsa o di un tasso di cambio bilaterale, a condizione che sia garantito un rendimento minimo dello 0 %. La scadenza di entrambe le componenti può essere uguale o differente. Il tasso annuale concordato sulle nuove operazioni deve comprendere il tasso di interesse per il deposito con durata prestabilita, in quanto rispecchia l'accordo tra il depositante e il soggetto dichiarante ed è noto al momento in cui il danaro viene investito. Il rendimento sull'altra componente del deposito collegata all'andamento di un indice di borsa o di un tasso di cambio bilaterale è conosciuto solo ex post quando il prodotto matura e pertanto non può essere rilevato dai tassi sulle nuove operazioni. Di conseguenza, è rilevato solo il rendimento minimo garantito dello 0 %. Il tasso annuale concordato sulle consistenze deve sempre comprendere il tasso di interesse applicato dal soggetto dichiarante alla data in cui il tasso di interesse viene calcolato dalla IFM. Fino al giorno della scadenza, il tasso sui depositi con durata prestabilita è incluso così come il rendimento minimo garantito sui depositi contenenti i derivati incorporati. Solo al momento della scadenza i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze rispecchiano il tasso di interesse annuale corrisposto dal soggetto dichiarante. 80. I depositi con una scadenza oltre due anni come definiti alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) possono contenere conti di risparmio previdenziale. La maggior parte dei conti di risparmio previdenziale è investita in titoli e il tasso di interesse sui conti dipende pertanto dal rendimento dei titoli sottostanti. La restante parte dei conti di risparmio previdenziale è tenuta in contanti e il tasso di interesse è determinato dall'ente creditizio o altra istituzione nello stesso modo degli altri depositi. Al momento in cui il deposito è costituito, il rendimento totale per la famiglia del conto di risparmio previdenziale non è noto e può anche essere negativo. Anche al momento in cui il deposito è costituito, non vi è un tasso di interesse concordato tra la famiglia e l'ente creditizio o altra istituzione per la parte investita in titoli, ma solo per la restante parte del deposito. Quindi, solo la parte del deposito che non è investita in titoli deve essere segnalata nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Il tasso annuale concordato sulle nuove operazioni che deve essere segnalato è il tasso concordato tra la famiglia e il soggetto dichiarante per la parte depositata al momento in cui il deposito è costituito. Il tasso annuale concordato sulle consistenze è il tasso applicato dal soggetto dichiarante alla parte depositata del conto di risparmio previdenziale alla data del calcolo del tasso di interesse della IFM. 81. I piani di risparmio per prestiti per le abitazioni sono piani di risparmio a basso rendimento a lungo termine che, dopo un certo periodo di risparmio, danno alla famiglia o alla società non finanziaria il diritto ad un prestito per l'acquisto di un'abitazione ad un tasso agevolato. In conformità con la parte 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), tali piani di risparmio devono essere classificati tra i depositi con durata prestabilita oltre due anni finché sono utilizzati come depositi. Non appena sono trasformati in un prestito, devono essere classificati come prestiti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione. I soggetti dichiaranti devono segnalare come nuova operazione di deposito, il tasso di interesse che viene concordato al momento in cui il deposito iniziale è costituito. L'ammontare corrispondente delle nuove operazioni è l'importo di danaro che è stato depositato. L'incremento nel tempo di tale ammontare sul deposito deve essere incluso solo nelle consistenze. Nel momento in cui il deposito è trasformato in un prestito, quest'ultimo deve essere rilevato come nuova operazione di prestito. Il tasso di interesse è il tasso agevolato offerto dal soggetto dichiarante. Il fattore ponderale è l'intero ammontare del prestito erogato alla famiglia o alla società non finanziaria. 82. In linea con la parte 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), il piano regolamentato francese per le abitazioni "plan d'épargne-logement" (PEL) è classificato come deposito con durata prestabilita oltre due anni. L'amministrazione pubblica regolamenta le condizioni per questi PEL e fissa il tasso di interesse, che resta invariato per l'intera durata del deposito, ovvero ogni "generazione" di PEL è legato al medesimo tasso di interesse. I PEL sono piani di risparmio a lungo termine regolamentati che dovrebbero essere mantenuti per almeno quattro anni e il cliente dovrebbe depositare nel PEL ogni anno un importo minimo stabilito dal regolamento, ma è autorizzato ad incrementare i versamenti in qualsiasi momento durante il corso del piano. I soggetti dichiaranti segnalano il deposito iniziale all'apertura di un nuovo PEL come nuova operazione. L'ammontare di danaro che è inizialmente investito nel PEL può essere molto modesto, e ciò significa che anche il fattore ponderale attribuito al tasso su nuove operazioni sarà relativamente basso. Tale approccio assicura che il tasso sulle nuove operazioni rispecchi sempre le condizioni della generazione attuale di PEL. Le variazioni del tasso di interesse applicato ai nuovi PEL devono essere riflesse nel tasso sulle nuove operazioni. La reazione dei consumatori in termini di spostamento di portafoglio da altri depositi a lungo termine verso i PEL preesistenti non deve essere riflessa nei tassi di interesse sulle nuove operazioni, ma solo nei tassi sulle consistenze. Al termine del periodo di quattro anni, il cliente può chiedere un prestito ad un tasso agevolato oppure rinnovare il contratto. In linea con quanto previsto al paragrafo 21, il suddetto rinnovo del PEL non è considerato una nuova operazione, visto che è effettuato automaticamente senza alcun coinvolgimento attivo del cliente e che i termini e le condizioni del contratto, incluso il tasso di interesse, non sono rinegoziati. Al rinnovo del contratto, il cliente è autorizzato ad effettuare depositi supplementari, fermo restando che le consistenze non superi un massimale prestabilito e il contratto non superi una durata massima prestabilita. Se il massimale o la durata massima sono raggiunti, il contratto viene congelato. Finché il danaro è lasciato sul libretto di risparmio, la famiglia o la società non finanziaria mantiene i diritti di prestito e riceve ancora interessi in conformità delle condizioni prevalenti all'apertura del PEL. Per i PEL l'amministrazione pubblica eroga un sussidio sotto forma di corresponsione di interessi in aggiunta a quelli derivanti dal tasso massimo di interesse offerto dall'ente creditizio o altra istituzione. In conformità del paragrafo 6, solo la parte relativa agli interessi offerti dall'ente creditizio o altra istituzione deve essere inclusa nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Il sussidio dell'amministrazione pubblica, che viene corrisposto tramite ma non dall'ente creditizio o altra istituzione, deve essere ignorato. (1) GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48. (2) GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 17. (3) Le BCN possono concedere deroghe per il credito al consumo e i prestiti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione nei confronti di istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. (4) La combinazione di S.14 e S.15, come definite nel Sistema europeo dei conti (SEC 95), contenuto nell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul Sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1). (5) S. 11 come definito nel SEC 95. (6) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. (7) Non sono richiesti fattori di espansione per i tassi di interesse medi ponderati laddove si presume che la stima derivata dal campione sia la stima per l'universo degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione. (8) Conosciuta come stimatore Horvitz-Thompson. Appendice 1 Categorie di strumenti per i tassi sulle consistenze Deve essere compilato un tasso annuale concordato (AAR)(1) per ciascuna delle seguenti categorie di strumenti(2)(3). Nel caso di osservazioni di fine mese, i soggetti dichiaranti forniscono per ogni indicatore un tasso di interesse medio ponderato, mentre nel caso di tassi impliciti relativi a medie mensili, i soggetti dichiaranti forniscono per ogni indicatore gli interessi maturati dei pagamenti in conto interesse e lo stock medio dei depositi e dei prestiti, applicando le definizioni e le regole stabilite nel presente regolamento. >SPAZIO PER TABELLA> Per le seguenti categorie di strumenti incluse nell'appendice 2, il concetto di nuove operazioni deve essere esteso all'intero stock, ovvero alle consistenze(4)(5), e per le stesse deve essere calcolato il tasso annuale concordato (AAR)(6). Nel caso di osservazioni di fine mese, i soggetti dichiaranti forniscono per ogni indicatore un tasso di interesse medio ponderato, mentre nel caso di tassi impliciti relativi a medie mensili, i soggetti dichiaranti forniscono per ogni indicatore gli interessi maturati e lo stock medio dei depositi e dei prestiti, applicando le definizioni e le regole stabilite nel presente regolamento. Inoltre, tutti i soggetti dichiaranti forniscono per gli indicatori 12 e 23 anche le consistenze di fine mese. >SPAZIO PER TABELLA> (1) O un tasso effettivo definito in modo restrittivo. (2) Qualora le banche o le altre istituzioni residenti in uno Stato membro partecipante non svolgano attività nei confronti delle famiglie e delle imprese non finanziarie per talune delle categorie previste, queste ultime devono essere ignorate. (3) Nella seguente tabella per "fino a" si intende "fino a e incluso". (4) Qualora le banche o le altre istituzioni residenti in uno Stato membro partecipante non svolgano attività nei confronti delle famiglie e delle imprese non finanziarie per talune delle categorie previste, queste ultime devono essere ignorate. (5) Nella seguente tabella per "fino a" si intende "fino a e incluso". (6) O un tasso effettivo definito in modo restrittivo. Appendice 2 Categorie di strumenti per i tassi di interesse su nuove operazioni Deve essere calcolato un tasso annuale concordato (AAR)(1) per le seguenti categorie di strumenti(2)(3). Nel caso in cui i tassi di interesse sui depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso e i conti correnti attivi, vale a dire gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12 e 23 siano compilati come: - osservazioni di fine periodo; per ciascuno degli indicatori da 1 a 29 i soggetti dichiaranti forniscono un tasso di interesse medio ponderato, inoltre, per gli indicatori da 2 a 4, da 8 a 11, da 13 a 22 e da 24 a 29, essi forniscono anche l'ammontare delle nuove operazioni condotte durante il mese, applicando le definizioni e le regole stabilite nel presente regolamento, - tassi impliciti riferentisi alle medie mensili; per ciascuno degli indicatori da 2 a 4, da 8 a 11, da 13 a 22 e da 24 a 31, i soggetti dichiaranti forniscono un tasso di interesse medio ponderato e l'importo delle nuove operazioni effettuate durante il mese, mentre per gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12 e 23 essi riportano gli interessi maturati e lo stock di depositi e prestiti, applicando le definizioni e le regole stabilite nel presente regolamento. Tutti i soggetti dichiaranti forniscono per i conti correnti attivi, cioè gli indicatori 12 e 23, le consistenze di fine mese. >SPAZIO PER TABELLA> Per le seguenti categorie di strumenti deve essere rilevato il tasso annuo effettivo globale (TAEG). Per ogni indicatore, i soggetti dichiaranti forniscono un tasso di interesse medio ponderato, applicando le definizioni e le regole stabilite nel presente regolamento: >SPAZIO PER TABELLA> (1) O un tasso effettivo definito in modo restrittivo. (2) Qualora le banche o le altre istituzioni residenti in uno Stato membro partecipante non svolgono attività nei confronti delle famiglie e delle imprese non finanziarie per talune delle categorie previste, queste ultime devono essere ignorate. (3) Nella seguente tabella per "fino a" si intende "fino a e incluso". ALLEGATO III REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE), i soggetti dichiaranti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi per la qualità dei dati. Requisiti minimi di trasmissione a) Le segnalazioni dei soggetti dichiaranti alle banche centrali nazionali (BCN) devono essere tempestive ed avvenire entro le scadenze fissate dalla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente il soggetto dichiarante; b) le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici definiti dalla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente il soggetto dichiarante; c) la persona/le persone che fungono da referenti del soggetto dichiarante per la trasmissione devono essere identificate; e d) devono essere rispettate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente il soggetto dichiarante. Requisiti minimi di accuratezza e) Le informazioni statistiche fornite dai soggetti dichiaranti devono essere corrette, coerenti e complete; eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente il soggetto dichiarante e colmate il prima possibile; f) le informazioni statistiche fornite dai soggetti dichiaranti non devono contenere lacune strutturali e protratte nel tempo; g) i soggetti dichiaranti devono essere in grado di fornire informazioni in merito agli andamenti risultanti dai dati forniti; h) per la trasmissione tecnica dei dati i soggetti dichiaranti devono attenersi alle specifiche e ai decimali stabiliti dalla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente il soggetto dichiarante; e i) i soggetti dichiaranti devono attenersi alla politica di arrotondamento per la trasmissione dei dati fissata dalla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente il soggetto dichiarante. Requisiti minimi di conformità concettuale j) Le informazioni statistiche fornite dai soggetti dichiaranti devono essere conformi alle definizioni, alle convenzioni, alle classificazioni e ai metodi previsti nel presente regolamento; k) all'occorrenza, in caso di deviazione da tali definizioni, convenzioni, classificazioni e metodi, i soggetti dichiaranti controllano e quantificano a intervalli regolari la differenza tra i criteri utilizzati e i criteri previsti dal presente regolamento; e l) i soggetti dichiaranti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati segnalati e quelli relativi ai periodi precedenti. Requisiti minimi di revisione m) La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalle BCN devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie sono corredate di una nota esplicativa. ALLEGATO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 1. Fino al mese di riferimento di dicembre 2003 incluso, le informazioni nazionali statistiche aggregate mensili sulle nuove operazioni e consistenze possono essere segnalate alla Banca centrale europea (BCE) con un ritardo di due giorni che decorrono dalla chiusura del diciannovesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento come specificato all'articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento. Le informazioni nazionali statistiche aggregate mensili sulle consistenze possono, alternativamente, essere segnalate alla BCE trimestralmente, entro i due giorni lavorativi successivi al diciannovesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre. La BCE concede alle banche centrali nazionali (BCN) la flessibilità necessaria all'attuazione a livello nazionale di quanto previsto per il periodo transitorio. 2. A partire dal mese di riferimento di gennaio 2004, i dati, comprese le informazioni nazionali statistiche aggregate mensili sulle consistenze, devono essere trasmessi entro il diciannovesimo giorno lavorativo successivo alla conclusione del mese di riferimento, come specificato nell'articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento. 3. Fino al mese di riferimento di dicembre 2006 incluso, il paragrafo 10 dell'allegato I recita come segue: "10. La dimensione minima del campione nazionale è tale che: a) l'errore casuale massimo(1) per i tassi di interesse sulle nuove operazioni relativo a tutte le categorie di strumenti non superi mediamente 10 punti base ad un livello di confidenza del 90 %(2); o b) copra almeno il 30 % degli operatori residenti assoggettabili agli obblighi di segnalazione; nel caso in cui il 30 % degli operatori residenti assoggettabili agli obblighi di segnalazione superi il numero di 100, la dimensione minima del campione nazionale può nondimeno continuare a essere limitata a 100 soggetti dichiaranti; o c) i soggetti dichiaranti appartenenti al campione nazionale coprano almeno il 75 % dello stock dei depositi denominati in euro e il 75 % dello stock dei prestiti denominati in euro ricevuti dalle/erogati alle famiglie e società non finanziarie residenti negli Stati membri partecipanti." (1) >PIC FILE= "L_2002010IT.004602.TIF"> dove D è l'errore casuale massimo, zα/2 la soglia determinata dalla distribuzione normale, o da qualunque altra distribuzione, a seconda della struttura dei dati (ad esempio la distribuzione t) presumendo un livello di confidenza di 1-α, >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> la varianza dello stimatore del parametro [thetav ], e >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> la varianza stimata dello stimatore del parametro [thetav ]. (2) Le BCN possono tradurre direttamente il valore assoluto di 10 punti base, ad un livello di confidenza del 90 %, in un valore relativo in termini di coefficiente di massima varianza dello stimatore accettabile.