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Document 32002E0495

Posizione comune del Consiglio, del 25 giugno 2002, sull'Angola che abroga la posizione comune 2000/391/PESC

GU L 167 del 26.6.2002, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/02/2005; abrogato da 32005E0082

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2002/495/oj

32002E0495

Posizione comune del Consiglio, del 25 giugno 2002, sull'Angola che abroga la posizione comune 2000/391/PESC

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 26/06/2002 pag. 0009 - 0011


Posizione comune del Consiglio

del 25 giugno 2002

sull'Angola che abroga la posizione comune 2000/391/PESC

(2002/495/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio ha adottato la posizione comune 2000/391/PESC(1) che definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione europea nei confronti dell'Angola.

(2) Alla luce dei sostanziali cambiamenti politici avvenuti in Angola dal 2000 ad oggi, talune disposizioni della posizione comune summenzionata sono ormai obsolete e necessitano di un aggiornamento.

(3) Il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/374/PESC, del 14 maggio 2001, sulla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa(2) e la posizione comune 98/350/PESC, del 25 maggio 1998, sui diritti umani, i principi democratici, lo stato di diritto e il buon governo in Africa(3).

(4) Il Consiglio ha adottato le posizioni comuni 97/759/PESC(4), 98/425/PESC(5) e 2000/391/PESC relative all'Angola e volte ad incitare l'"União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) ad assolvere i propri obblighi nel processo di pace alla luce delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni nn. 864 (1993), 1127 (1997), 1130 (1997), 1173 (1998) e 1176 (1998).

(5) Nelle dichiarazioni della presidenza a nome dell'Unione europea del 29 maggio e del 28 agosto 2001, nonché nelle conclusioni del Consiglio "Affari generali" dell'11 e 12 giugno 2001, l'Unione europea ha ribadito il suo sostegno a tutti gli sforzi volti a giungere a una soluzione politica sulla base degli accordi di pace di Bicesse, del protocollo di Lusaka e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Dopo la morte di Jonas Savimbi il 22 febbraio 2002 l'Unione, nelle dichiarazioni del 28 febbraio e del 4 aprile 2002, nonché nelle conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo e in quelle del Consiglio "Affari generali" del 13 e 14 maggio, ha espresso soddisfazione per l'annuncio della cessazione delle ostilità fatto dal governo il 13 marzo e per la firma ufficiale da parte del governo angolano e dell'UNITA, il 4 aprile, di un memorandum di intesa che completa il protocollo di Lusaka riguardante un cessate il fuoco e altre questioni militari in sospeso. In tali dichiarazioni l'Unione ha altresì ricordato la necessità di fronteggiare la grave situazione umanitaria e ha manifestato la volontà di sostenere gli sforzi del popolo angolano volti ad apportare, in modo duraturo, pace, stabilità e sviluppo sostenibile al paese.

(6) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 1268 (1999) sulla creazione dell'Ufficio delle Nazioni Unite in Angola e ne ha prorogato il mandato in tre occasioni con lettera del presidente del Consiglio di sicurezza al segretario generale dell'ONU, da ultimo sino al 15 luglio 2002.

(7) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 1404 (2002), che proroga il mandato del meccanismo di monitoraggio delle sanzioni a carico dell'UNITA per un ulteriore semestre, sino al 19 ottobre 2002, e la risoluzione n. 1412 (2002), del 16 maggio 2002, con la quale, confermando le risoluzioni n. 696 (1991), n. 864 (1993) e tutte le successive risoluzioni pertinenti, in particolare la risoluzione n. 1127 (1997), e rammentando la dichiarazione resa dal suo presidente il 28 marzo 2002, in cui si affermava in particolare la disponibilità a considerare opportune esenzioni e modifiche specifiche alle misure previste dal punto 4, lettera a), della risoluzione n. 1127 (1997), ha disposto la sospensione per un periodo di novanta giorni delle misure imposte ai sensi del punto 4, lettere a) e b), di detta risoluzione.

(8) Il 22 novembre 1996 il Consiglio ha adottato una risoluzione sull'assistenza allo sminamento in cui raccomanda che, fatta eccezione per l'aiuto umanitario, i fondi destinati agli interventi di sminamento siano assegnati ai paesi beneficiari le cui autorità rinuncino ad ogni ulteriore utilizzo di mine terrestri antiuomo. Il 28 novembre 1997 esso ha altresì adottato l'azione comune 97/817/PESC relativa alle mine terrestri antipersona(6).

(9) È necessaria un'azione comunitaria per l'attuazione di determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'Unione europea perseguirà i seguenti obiettivi per quanto riguarda l'Angola:

a) sostenere il processo di pace, la riconciliazione nazionale e la democrazia in Angola, attraverso la promozione del buon governo e di una cultura basata sulla tolleranza in tutti i partiti politici e in tutti i settori della società civile;

b) appoggiare una soluzione politica sostenibile in Angola, sulla base del protocollo di Lusaka e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, attraverso un dialogo politico cui partecipino le Nazioni Unite;

c) esortare il governo e l'UNITA a proseguire la piena attuazione di tutte le disposizioni del memorandum di intesa firmato il 4 aprile 2002 volto a completare il protocollo di Lusaka, sottolineando l'importanza di portare immediatamente a compimento l'acquartieramento, il disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione sociale delle forze militari dell'UNITA attraverso programmi sociali adeguatamente finanziati;

d) incoraggiare gli sforzi dell'UNITA per riorganizzarsi in partito politico, al fine di dimostrare la sua volontà di rispettare la legge, e incitare il governo a favorire tale processo, conformemente all'impegno assunto nella dichiarazione del 13 marzo 2002;

e) sostenere il proposito manifestato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di riesaminare regolarmente le sanzioni imposte all'UNITA tenendo conto dell'attuazione del memorandum di intesa che completa il protocollo di Lusaka;

f) esortare il governo dell'Angola a tenere elezioni generali libere e regolari non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie, a rispettare pienamente lo stato di diritto e la giustizia in tutto il territorio angolano, a promuovere e proteggere i diritti dell'uomo e a promuovere un ruolo attivo della società civile nel processo di riconciliazione nazionale e di costruzione della democrazia nel paese;

g) sollecitare il governo dell'Angola, nell'ambito dell'attuazione degli obiettivi indicati nella sua dichiarazione del 13 marzo 2002, a intensificare gli sforzi per migliorare la situazione umanitaria estremamente grave, nonché a favorire le azioni di sminamento, di reintegrazione sociale e di ricollocazione degli sfollati all'interno del paese e dei profughi e a creare le condizioni atte a consentire alla comunità internazionale di contribuire a tal fine;

h) continuare ad esortare il governo ad attuare una gestione trasparente delle risorse pubbliche e la sua piena responsabilizzazione, con particolare riguardo ai conti del settore petrolifero, a vantaggio di tutti gli angolani; sostenere l'attuazione di politiche macroeconomiche sane orientate alla lotta contro la povertà, in modo da garantire migliori prospettive per la riduzione della povertà, la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del paese;

i) incoraggiare la cooperazione e la comprensione tra i paesi della regione allo scopo di migliorare la sicurezza regionale e lo sviluppo economico.

Articolo 2

Per raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, l'Unione europea:

a) terrà un dialogo politico costante con le autorità angolane, come previsto nell'accordo di Cotonou;

b) sosterrà, nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, iniziative che contribuiscano ad una soluzione politica sostenibile in Angola conformemente agli obiettivi indicati all'articolo 1, lettera a) e in consultazione con il segretario generale delle Nazioni Unite, la Troika dei paesi osservatori, gli Stati membri dell'ONU e le organizzazioni africane regionali e subregionali;

c) agirà in linea con la decisione, presa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 1412 (2002), di sospendere il divieto di viaggio per gli alti funzionari dell'UNITA per un periodo di novanta giorni;

d) darà piena e immediata attuazione all'eventuale sospensione delle sanzioni contro l'UNITA che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovesse decretare a seguito di una positiva attuazione del memorandum d'intesa;

e) si offrirà di sostenere gli sforzi compiuti dal governo dell'Angola per rafforzare le istituzioni e le pratiche democratiche, onde consentire che si tengano elezioni legislative e presidenziali libere e regolari e per garantire il rispetto dei diritti dell'uomo, lo stato di diritto e una società civile indipendente;

f) si offrirà di sostenere gli sforzi che il governo dell'Angola compie per riformare l'economia del paese, attraverso la cooperazione con l'FMI, di concerto con la comunità internazionale, di aiutare il governo nella lotta contro la corruzione e la povertà e di incoraggiarlo a creare le condizioni per una gestione corretta in vista della firma, in un prossimo futuro, di un accordo con l'FMI concernente lo strumento di crescita e di alleviamento della povertà;

g) ribadirà la sua solidarietà e il suo impegno nei confronti del popolo angolano continuando a contribuire agli sforzi per migliorare la situazione umanitaria e per alleviare le sofferenze della popolazione angolana colpita dalla guerra, in particolare i profughi e gli sfollati all'interno del paese, tra l'altro compiacendosi dell'intenzione manifestata dalla Commissione delle Comunità europee di adottare tutte le misure utili ai fini di una pronta attuazione di tutte le risorse finanziarie disponibili per sostenere il processo di pace.

L'Unione si offrirà di assistere il governo dell'Angola nell'affrontare la situazione umanitaria e le varie fasi del processo di pace, compreso l'acquartieramento delle forze militari dell'UNITA, esprimendo il suo sostegno ai programmi di smobilitazione e di reintegrazione, necessari alla piena ricostruzione del paese, sollecitando al tempo stesso il governo a procedere tempestivamente ad una precisa valutazione dei bisogni più urgenti;

h) si offrirà di assistere il governo dell'Angola nell'opera di ripristino e ricostruzione del paese, sostenendone l'intenzione di organizzare una riunione dei donatori internazionali e tenendo debitamente conto delle regole in materia di trasparenza e di responsabilità in un contesto democratico, invitandolo in pari tempo a stanziare le risorse necessarie all'attuazione delle politiche economiche e sociali atte a migliorare le condizioni di vita dei cittadini dell'Angola;

i) sarà pronta a partecipare alle operazioni di sminamento, conformemente alla risoluzione del Consiglio del 22 novembre 1996, incoraggiando al tempo stesso il governo dell'Angola a ratificare la convenzione di Ottawa sullo sminamento;

j) si offrirà di assistere l'Ufficio delle Nazioni Unite in Angola nell'assolvere il mandato conferitogli dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 3

Il Consiglio prende atto che la Commissione intende orientare la sua azione al raggiungimento degli obiettivi e delle priorità della presente posizione comune, se del caso attraverso misure comunitarie pertinenti.

Articolo 4

La presente posizione comune è riesaminata ogni dodici mesi dopo la sua adozione.

Articolo 5

La posizione comune 2000/391/PESC è abrogata.

Articolo 6

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 7

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Matas I Palou

(1) GU L 146 del 21.6.2000, pag. 1.

(2) GU L 132 del 15.5.2001, pag. 1.

(3) GU L 158 del 2.6.1998, pag. 1.

(4) GU L 309 del 12.11.1997, pag. 8.

(5) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 1.

(6) GU L 338 del 9.12.1997, pag. 1.

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