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Document 32002D0756

    2002/756/CE: Decisione della Commissione, del 16 settembre 2002, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di taluni vegetali a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3350]

    GU L 252 del 20.9.2002, p. 33–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/756/oj

    32002D0756

    2002/756/CE: Decisione della Commissione, del 16 settembre 2002, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di taluni vegetali a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3350]

    Gazzetta ufficiale n. L 252 del 20/09/2002 pag. 0033 - 0036


    Decisione della Commissione

    del 16 settembre 2002

    recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di taluni vegetali a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio

    [notificata con il numero C(2002) 3350]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/756/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE(2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

    vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1996, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

    vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite(4), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/11/CE(5), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

    vista la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi(6), modificata da ultimo dalla decisione 2002/111/CE della Commissione(7), in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

    vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole(8), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

    vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi(9), in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

    vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate(10), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

    vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra(11), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/68/CE(12), in particolare l'articolo 23, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE prevedono l'adozione da parte della Commissione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione.

    (2) Occorre garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni compresi nelle prove e nelle analisi, almeno per determinate piante selezionate.

    (3) Gli Stati membri debbono partecipare alle prove e alle analisi comparative comunitarie, nella misura in cui le sementi dei vegetali in causa vengono abitualmente moltiplicate o commercializzate nel loro territorio, al fine di garantire che ne siano tratte conclusioni adeguate.

    (4) Le disposizioni relative a tali prove ed analisi debbono essere inoltre applicabili, tra l'altro, a taluni organismi nocivi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(13), modificata da ultimo della direttiva 2002/28/CE della Commissione(14).

    (5) È opportuno svolgere le prove ed analisi comparative comunitarie nel periodo 2003 e 2004 sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione raccolti nel 2002 e fornire informazioni particolareggiate su tali prove ed analisi.

    (6) Per quanto riguarda le prove e le analisi comunitarie che durano oltre un anno, le parti di tali prove e analisi successive al primo anno devono essere autorizzate dalla Commissione senza ulteriore riferimento al comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, sempre che siano disponibili gli stanziamenti necessari.

    (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nel corso del periodo 2003 e 2004, prove e analisi comparative comunitarie sono effettuate sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione dei vegetali elencati nell'allegato.

    Il costo massimo delle prove e delle analisi nel 2003 è fissato nell'allegato.

    Informazioni particolareggiate sulle prove e analisi figurano nell'allegato.

    Articolo 2

    Tutti gli Stati membri partecipano alle prove e analisi comparative comunitarie se nel rispettivo territorio vengono abitualmente moltiplicati o commercializzati le sementi e i materiali di moltiplicazione dei vegetali elencati nell'allegato.

    Articolo 3

    Per quanto riguarda le valutazioni sui tuberi-seme di patate da effettuare nel quadro della direttiva 2000/29/CE, ogni campione da sottoporre ad analisi di laboratorio deve prima ricevere un codice dall'organismo competente per l'esecuzione delle prove e delle analisi, sotto la responsabilità dei servizi della Commissione.

    Qualora sia confermata su alcuni campioni la presenza di uno degli organismi nocivi considerati, vengono adottate le misure previste dal regime fitosanitario comunitario.

    Tale provvedimento non pregiudica le condizioni generali applicabili all'esame delle relazioni annue sui risultati confermati e sulle conclusioni delle prove e delle analisi comparative comunitarie.

    Articolo 4

    Subordinatamente alle disponibilità finanziarie, la Commissione può decidere di proseguire nel 2004 le prove e le analisi elencate nell'allegato.

    Il costo massimo di una prova o di un'analisi proseguita in tale contesto non deve superare l'importo indicato nell'allegato.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

    (2) GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60.

    (3) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66

    (4) GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15.

    (5) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 20.

    (6) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1.

    (7) GU L 41 del 13.2.2002, pag. 43.

    (8) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.

    (9) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

    (10) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

    (11) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

    (12) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 32.

    (13) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

    (14) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 23.

    ALLEGATO

    Prove e analisi da eseguire nel 2003

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Prove e analisi da eseguire nel 2004

    >SPAZIO PER TABELLA>

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