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Document 32002D0352
2002/352/EC: Council Decision of 25 April 2002 on the revision of the Common Manual
2002/352/CE: Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla revisione del Manuale comune
2002/352/CE: Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla revisione del Manuale comune
GU L 123 del 9.5.2002, p. 47–48
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2010; abrog. impl. da 32009R0810
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 41999D0013 | modifica | APP 2 PR 1 | 01/06/2002 | |
Modifies | 41999D0013 | APP 2 allegato 2 | |||
Modifies | 41999D0013 | APP 2 allegato 3 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implicitly repealed by | 32009R0810 | 05/04/2010 |
2002/352/CE: Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla revisione del Manuale comune
Gazzetta ufficiale n. L 123 del 09/05/2002 pag. 0047 - 0048
Decisione del Consiglio del 25 aprile 2002 relativa alla revisione del Manuale comune (2002/352/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera(1), vista l'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia, considerando quanto segue: (1) È necessario abrogare talune disposizioni del Manuale comune(2) superflue ai fini delle attività di controllo alle frontiere e modificare talune altre disposizioni per tener conto di tale abrogazione. (2) Gli Stati membri hanno inoltre segnalato al Segretariato generale del Consiglio che non è più necessario che figurino nel Manuale comune taluni allegati contenenti elenchi di informazioni fattuali che essi debbono fornire conformemente alle norme attualmente applicate. (3) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente decisione è volta a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della terza parte del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, conformemente all'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno. (4) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nell'ambito dei visti di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(3). (5) In applicazione degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione e di conseguenza non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Il Manuale comune, parte I è modificato nel modo seguente: a) Al punto 1.2, la seconda frase è sostituita dalla seguente: "Il passaggio non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e delle ore di apertura fissate è passibile delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale." b) Il punto 1.3 è sostituito dal seguente: "Possono attraversare eccezionalmente le frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera autorizzati o delle ore di apertura stabilite: - le persone cui sono accordate autorizzazioni corrispondenti nel quadro di accordi bilaterali sul piccolo traffico di frontiera, chiamato in Italia piccolo traffico di frontiera o traffico escursionistico, - i marittimi che si recano a terra, conformemente alla disposizione 6.5.2". c) Al punto 1.3.1, l'ultima frase è soppressa. d) Il punto 1.3.3 è sostituito dal seguente: "Le deroghe al disposto del punto 1.2 nell'ambito del piccolo traffico di frontiera - chiamato, in Italia, piccolo traffico di frontiera o traffico escursionistico - sono concesse conformemente agli accordi bilaterali conclusi dagli Stati membri con i rispettivi Stati terzi limitrofi." 2. Gli allegati 2 e 3 del Manuale comune sono soppressi. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 1o giugno 2002. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2002. Per il Consiglio Il Presidente M. Rajoy Brey (1) GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5. (2) Menzionato nell'allegato A della decisione 1999/435/CE del Consiglio con il numero di riferimento: SCH/Com. ex (99) 13 (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1), parzialmente declassificato con decisione 2000/751/CE del Consiglio, del 30 novembre 2000 (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 29) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) 334/2002 del Consiglio del 18 febbraio 2002 (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7). (3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.