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Document 32001R2380

Regolamento (CE) n. 2380/2001 della Commissione, del 5 dicembre 2001, relativo all'autorizzazione per dieci anni di un additivo nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 321 del 6.12.2001, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2380/oj

32001R2380

Regolamento (CE) n. 2380/2001 della Commissione, del 5 dicembre 2001, relativo all'autorizzazione per dieci anni di un additivo nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 06/12/2001 pag. 0018 - 0019


Regolamento (CE) n. 2380/2001 della Commissione

del 5 dicembre 2001

relativo all'autorizzazione per dieci anni di un additivo nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), da ultimo modificata dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), e in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2, lettera aaa), della direttiva 70/524/CEE, prescrive che l'autorizzazione per i coccidiostatici incomba alla persona responsabile della loro messa in circolazione.

(2) L'articolo 9 della direttiva 70/524/CEE prevede che una sostanza può essere autorizzata qualora siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dall'articolo 3 bis della suddetta direttiva.

(3) La valutazione del fascicolo presentato mostra che il coccidiostatico di cui all'allegato soddisfa tutte le prescrizioni dell'articolo 3 bis della direttiva 70/524/CEE se utilizzato per la categoria di animali ed alle condizioni indicate nell'allegato al presente regolamento: la sostanza dovrebbe quindi essere autorizzata a tali condizioni.

(4) L'articolo 9 ter della direttiva 70/524/CEE prevede che le autorizzazioni di tali sostanze sono concesse per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data in cui entra in vigore l'autorizzazione finale.

(5) La valutazione del fascicolo mostra che possono risultare necessarie talune procedure per tutelare i lavoratori dall'esposizione agli additivi. Tale tutela dovrebbe essere comunque sancita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, sull'introduzione di misure volte ad incoraggiare miglioramenti alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sul lavoro(3).

(6) Il comitato scientifico per l'alimentazione degli animali ha emesso parere favorevole riguardo alla sicurezza e agli effetti favorevoli del coccidiostatico sulla produzione animale alle condizioni indicate nel predetto allegato.

(7) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per l'alimentazione degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'additivo appartenente ai "Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose" elencati nell'allegato al presente regolamento è autorizzato per l'uso come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite dal predetto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 15 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(2) GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55.

(3) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

ALLEGATO

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