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Document 32001R2253

Regolamento (CE) n. 2253/2001 della Commissione, del 20 novembre 2001, relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

GU L 304 del 21.11.2001, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2253/oj

32001R2253

Regolamento (CE) n. 2253/2001 della Commissione, del 20 novembre 2001, relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

Gazzetta ufficiale n. L 304 del 21/11/2001 pag. 0010 - 0010


Regolamento (CE) n. 2253/2001 della Commissione

del 20 novembre 2001

relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2001 della Commissione(4), prevede dei contingenti di spratto per il 2001.

(2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

(3) Secondo le informazioni alla Commissione, le catture di spratto nelle acque delle zone CIEM IIa, IV (acque CE) da parte di navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2001. La Svezia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 9 novembre 2001. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di spratto nelle acque delle zone CIEM IIa IV, (acque CE) eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2001.

La pesca dello spratto nelle acque delle zone CIEM IIa, IV (acque CE) eseguita da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 9 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23.

(3) GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

(4) GU L 223 del 18.8.2001, pag. 4.

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