Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2020

    Regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione, del 15 ottobre 2001, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 273 del 16.10.2001, p. 6–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2020/oj

    32001R2020

    Regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione, del 15 ottobre 2001, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 273 del 16/10/2001 pag. 0006 - 0014


    Regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione

    del 15 ottobre 2001

    relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9,

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1172/95, l'elaborazione della nomenclatura dei paesi e territori compete alla Commissione.

    (2) La versione di quest'ultima, valida alla data del 1o gennaio 2001, era allegata al regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione(3).

    (3) La codifica alfabetica dei paesi e territori si basa sulla norma ISO alpha 2 in vigore, nella misura in cui essa è compatibile con le esigenze della legislazione comunitaria. È auspicabile tuttavia prevedere un periodo di transizione che consenta a taluni Stati membri di adattarsi alle modifiche introdotte. È opportuno, ai fini della semplificazione, che detto periodo transitorio si concluda al momento dell'attuazione delle disposizioni recanti rifacimento delle norme relative al Documento amministrativo unico.

    (4) Le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La versione valida a far data 1o gennaio 2002 della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra i suoi Stati membri è allegata al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2002.

    Tuttavia, gli Stati membri possono utilizzare i codici numerici a tre cifre che figurano anche nell'allegato del presente documento fino all'attuazione delle disposizioni recanti rifacimento degli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(4).

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2001.

    Per la Commissione

    Pedro Solbes Mira

    Membro della Commissione

    (1) GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.

    (2) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.

    (3) GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14.

    (4) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

    ALLEGATO

    NOMENCLATURA DEI PAESI E TERRITORI PER LE STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO DELLA COMUNITÀ E DEL COMMERCIO TRA I SUOI STATI MEMBRI

    (Versione valida a partire dal 1o gennaio 2002)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Top