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Document 32001R1601

Regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio, del 2 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia

GU L 211 del 4.8.2001, p. 1–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2007: This act has been changed. Current consolidated version: 16/04/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1601/oj

32001R1601

Regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio, del 2 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia

Gazzetta ufficiale n. L 211 del 04/08/2001 pag. 0001 - 0019


Regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio

del 2 agosto 2001

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (CE) n. 230/2001(2) ("regolamento provvisorio") la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio ("CFA") originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia e ha accettato gli impegni offerti da alcuni esportatori della Repubblica ceca e della Turchia.

(2) Non sono state istituite misure provvisorie sulle importazioni originarie della Repubblica di Corea ("Corea") e della Malaysia poiché i margini di dumping constatati per questi paesi erano di entità minima.

2. Procedimento successivo

(3) Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali era stata decisa l'istituzione di misure provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato le proprie osservazioni per iscritto. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.

(4) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare:

a) l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di CFA originarie di Repubblica ceca, Russia, Tailandia e Turchia e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio;

b) la chiusura del procedimento relativo alle importazioni di CFA originarie di Corea e Malaysia senza l'istituzione di misure.

(6) È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni sui fatti comunicati.

(7) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state modificate di conseguenza.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(8) Il regolamento provvisorio descriveva il prodotto in esame come costituito da cavi di ferro o acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio innossidabile, la cui sezione trasversale massima è superiore a 3 mm, anche muniti di accessori (indicati dall'industria come "cavi di fili d'acciaio" o "CFA").

(9) Alcune parti interessate hanno riaffermato che i CFA dovrebbero essere suddivisi in due gruppi. Alcune di esse distinguono tra CFA per applicazioni generali e CFA ad alte prestazioni, mentre altre distinguono tra i cavi standard per applicazioni generali e i cavi per applicazioni speciali. È stato argomentato che questi cavi non possono essere considerati un prodotto unico se si tiene conto delle loro diverse caratteristiche fisiche e tecniche, dei diversi modi di produzione, dell'assenza di un grado significativo d'interscambiabilità, di mercati di sbocco diversi e dell'assenza di una concorrenza rilevante.

(10) A questo proposito va notato in primo luogo che, benché siano prodotti in un'ampia gamma di tipi diversi, con certe differenze fisiche e tecniche, tutti i CFA possiedono le stesse caratteristiche fisiche di base (cioè i fili d'acciaio che formano il trefolo, i trefoli che avvolti intorno all'anima formano il cavo e l'anima stessa) e le stesse caratteristiche tecniche fondamentali (tutti i cavi hanno un determinato numero di fili in un trefolo, un determinato numero di trefoli in un cavo, un dato diametro e una data costruzione). I CFA che si trovano alle due estremità della gamma non sono interscambiabili, ma quelli dei gruppi contigui lo sono. Si è pertanto concluso che esisteva una certa sovrapposizione e una certa concorrenza tra CFA di gruppi diversi. Inoltre, prodotti dello stesso gruppo possono avere applicazioni differenti.

(11) Secondariamente, la distinzione tra CFA per applicazioni generali e i CFA ad alte prestazioni si basa sull'uso cui sono destinati i cavi, ossia vi sono CFA adatti a vari impieghi e CFA che possono essere impiegati solo in applicazioni specifiche. Va rilevato che le parti interessate non sono state in grado di dimostrare l'esistenza di una chiara linea di demarcazione tra questi due gruppi. Inoltre, la distinzione in questione non tiene conto del fatto che vi sono gruppi contigui nei quali i CFA per applicazioni generali sono in concorrenza diretta con i CFA per applicazioni speciali e i due prodotti sono perciò interscambiabili.

(12) Infine, la distinzione tra CFA standard e CFA speciali viene fatta per differenziare i cavi che sono stati fabbricati secondo uno standard (ISO, DIN ecc.) da quelli che non vi corrispondono ("CFA speciali", che sono talvolta cavi standard modificati), indipendentemente dall'uso specifico dei cavi. Le caratteristiche fisiche e tecniche di base sono però le stesse, che si tratti di cavi standard o speciali. Nei gruppi contigui inoltre i CFA standard competono con i CFA speciali, poiché possono essere impiegati per le stesse applicazioni; i due prodotti sono pertanto interscambiabili.

(13) Alla luce delle considerazioni che precedono, le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 9 a 13 del regolamento provvisorio sono confermate.

2. Prodotto simile

(14) Nel regolamento provvisorio si era concluso che i CFA prodotti e venduti sul mercato comunitario dall'industria comunitaria erano simili ai CFA esportati nella Comunità dai paesi interessati e a quelli prodotti e venduti sui mercati interni dei paesi interessati. Analogamente, i CFA prodotti e venduti sul mercato interno della Corea erano simili ai CFA originari della Russia ed esportati nella Comunità.

(15) Alcune parti interessate hanno sostenuto che i CFA venduti nella Comunità dall'industria comunitaria non erano simili a quelli importati dai paesi interessati. In particolare si è argomentato che i CFA importati dai paesi in questione erano principalmente destinati ad applicazioni generali, mentre quelli venduti dall'industria comunitaria erano prevalentemente cavi ad alte prestazioni. Di conseguenza, se un procedimento era giustificato, doveva riguardare solo i CFA per applicazioni generali. È stato anche chiesto di escludere dal campo di applicazione delle misure i CFA destinati a progetti particolari poiché l'industria comunitaria ne è praticamente il fornitore esclusivo sul mercato comunitario.

(16) A questo proposito si rileva che nei procedimenti antidumping il prodotto in esame e il prodotto simile sono definiti facendo riferimento alle caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche di base e all'uso fondamentale. Dopo aver definito il prodotto in esame, ossia il prodotto fabbricato nei paesi interessati ed esportato nella Comunità, si deve esaminare se il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dei paesi interessati e il prodotto fabbricato e venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario sono simili al prodotto in esame. In questo contesto, il fatto che un determinato tipo di prodotto non sia fabbricato nella Comunità è irrilevante.

(17) Per quanto riguarda specificamente i CFA destinati a progetti particolari, che sono ideati secondo le esigenze dei clienti e fabbricati in base a contratti spesso aggiudicati con gare di appalto, va notato che possiedono anch'essi le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base degli altri CFA. Ad ogni modo, anche se l'industria comunitaria è in una posizione di evidente vantaggio in termini di prossimità, va sottolineato che i produttori esportatori in questione possono partecipare alle gare d'appalto.

(18) Si è concluso pertanto che le caratteristiche fisiche e tecniche di base e l'uso fondamentale dei CFA importati dai paesi interessati e di quelli prodotti e venduti nella Comunità dall'industria comunitaria sono simili.

(19) In considerazione di quanto precede, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 14 a 16 del regolamento provvisorio.

C. DUMPING

1. Metodo generale

a) Valore normale

(20) Alcuni produttori esportatori che hanno cooperato hanno contestato il metodo usato per determinare l'importo relativo ai profitti da aggiungere ai costi di fabbricazione e alle spese generali, amministrative e di vendita nei casi in cui il valore normale è stato costruito. Secondo i produttori esportatori della Russia e della Tailandia che hanno cooperato, la Commissione, calcolando i profitti netti totali solo in base alle vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e non al fatturato totale realizzato sul mercato interno con le vendite del prodotto in esame, ha aumentato esageratamente il margine di profitto. Secondo il produttore esportatore ceco che ha cooperato, la Commissione avrebbe dovuto escludere le vendite interne di tipi di CFA il cui volume rappresentava meno del 5 % del volume dello stesso tipo di prodotto esportato nella Comunità. Poiché i prezzi di tali vendite non sono di solito presi in considerazione per determinare il valore normale in quanto non abbastanza rappresentativi, dovrebbero essere esclusi anche dal calcolo del margine di profitto.

(21) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 384/96 ("regolamento di base"), l'importo relativo ai profitti deve basarsi sui dati attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno del paese esportatore, ove tali dati siano disponibili. Non ha pertanto senso esprimere il margine di profitto in base ad una serie di dati comprendenti vendite che non possono essere prese in considerazione perché sono state effettuate al di fuori di normali operazioni commerciali. Da ciò consegue anche che, una volta stabilito che le vendite del prodotto simile sul mercato interno sono rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, è opportuno tener conto di tutte le vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Inoltre, l'importo del profitto utilizzato per costruire il valore normale viene calcolato al livello della società e del prodotto simile. Le vendite di un determinato modello effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali possono contenere risultati ineguali quando la quantità di tali vendite non è rappresentativa rispetto al volume delle esportazioni. Non si tiene perciò conto dei prezzi di queste vendite, in quanto non rappresentativi, ai fini della determinazione del valore normale di un modello comparabile esportato. L'incidenza di dati potenzialmente non rappresentativi è neutralizzata aggregando al livello di società le vendite di tutti i modelli venduti sul mercato interno, a condizione che le vendite totali effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali siano superiori al 5 % delle esportazioni nella Comunità.

(22) Inoltre, il produttore esportatore tailandese che ha cooperato ha messo in dubbio che il margine di profitto risultante dall'applicazione del suddetto metodo fosse congruo. Il margine di profitto è stato calcolato applicando rigorosamente il metodo appropriato ai dati forniti dal produttore in questione.

(23) Le richieste sono state pertanto respinte.

(24) Alla luce delle considerazioni che precedono, le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 18 a 25 e da 68 a 70 del regolamento provvisorio sono confermate.

b) Prezzo all'esportazione e confronto

(25) In mancanza di nuovi dati sul metodo generale utilizzato per determinare il prezzo all'esportazione e sul confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono confermate le risultanze provvisorie esposte ai considerando da 26 a 28 del regolamento provvisorio.

c) Margine di dumping per le società oggetto dell'inchiesta

(26) È confermato il metodo generale impiegato per determinare il margine di dumping per le società oggetto dell'inchiesta di cui al considerando 29 del regolamento provvisorio.

(27) Va notato che, nei casi in cui un produttore esportatore ha esportato più di un tipo di prodotto nella Comunità, la media ponderata di tutti i margini di dumping è stata determinata calcolando il dumping relativo a ciascun tipo senza annullare le differenze negative tra il valore normale e il prezzo all'esportazione constatate riguardo a singoli tipi.

d) Margine di dumping per le società che non hanno cooperato

(28) In mancanza di nuovi dati sul metodo generale utilizzato per determinare il margine di dumping residuo, sono confermate le risultanze provvisorie esposte ai considerando da 30 a 34 del regolamento provvisorio.

2. Repubblica ceca

(29) In mancanza di nuove informazioni in merito alla non cooperazione di un produttore esportatore della Repubblica ceca, sono confermate le risultanze provvisorie esposte al considerando 35 del regolamento provvisorio.

a) Valore normale

(30) Dopo l'istituzione di misure provvisorie, ZDB a.s. ha presentato osservazioni supplementari riguardo alla ripartizione delle spese generali, amministrative e di vendita. Tali spese sono state riviste detraendo le voci per le quali, a giudizio della Commissione, è stato sufficientemente provato che non sono collegate alla produzione e alla vendita del prodotto in esame.

b) Prezzo all'esportazione

(31) ZDB a.s. ha sostenuto che per determinare il suo prezzo all'esportazione non si doveva tener conto delle esportazioni nella Comunità effettuate tramite l'esportatore ad essa collegato. La società ha argomentato che tale esportatore non esportava più CFA nella Comunità da quando, nel settembre 2000 (dopo la conclusione del PI), essa aveva smantellato uno dei suoi stabilimenti, il quale produceva la maggior parte dei CFA venduti dall'esportatore collegato durante il PI.

(32) Questa argomentazione non ha potuto essere accettata. Gli sviluppi che si producono al di fuori del PI possono essere presi in considerazione solo eccezionalmente nel caso l'imposizione di un dazio antidumping in base al PI si dimostri manifestamente inadeguata. Si può tener conto di tali sviluppi solo se i loro effetti sono palesi, incontestati, duraturi, non soggetti a manipolazione e non sono dovuti ad un intervento deliberato delle parti interessate. Il semplice fatto che uno degli stabilimenti di produzione sia stato chiuso non impedisce all'esportatore collegato di vendere i CFA prodotti nell'altro stabilimento di ZDB a.s. Va rilevato infatti che tale esportatore ha occasionalmente venduto i CFA prodotti nell'altro stabilimento durante il PI. Si è concluso pertanto che non erano soddisfatte le condizioni per tener conto della presunta cessazione delle esportazioni di CFA da parte dell'esportatore collegato ai fini della determinazione del prezzo all'esportazione di ZDB a.s.

(33) In considerazione di quanto precede, sono confermate le risultanze provvisorie esposte al considerando 38 del regolamento provvisorio.

c) Confronto

(34) ZDB a.s. ha contestato l'adeguamento del 5 % per la commissione fittizia dedotta dai prezzi applicati dall'esportatore collegato a clienti indipendenti della Comunità, affermando che non si riferiva al pagamento di una commissione reale. Essa ha sostenuto anche che l'esportatore collegato avrebbe dovuto essere trattato come il reparto esportazione di ZDB a.s. Poiché le due società erano collegate e formavano un'unica entità economica, la deduzione di una commissione fittizia non era giustificata.

(35) L'inchiesta ha stabilito che l'esportatore collegato non sostituisce il reparto esportazione di ZDB a.s. Quest'ultimo provvede in effetti anche direttamente all'esportazione di prodotti senza ricorrere all'esportatore collegato. Un equo confronto al livello franco fabbrica richiede la deduzione dai prezzi applicati dall'esportatore collegato agli acquirenti indipendenti della Comunità di una commissione fittizia per il ruolo commerciale addizionale svolto dall'esportatore collegato, che può essere considerato analogo a quello di un rivenditore operante in base ad una commissione. L'adeguamento del 5 % è stato di conseguenza mantenuto.

(36) ZDB a.s. ha chiesto un adeguamento del valore normale costruito, per tener conto dei costi d'imballaggio, poiché tali costi erano inclusi nelle spese generali, amministrative e di vendita ed era stato effettuato un adeguamento del prezzo all'esportazione per il costo delle bobine. La Commissione ha appurato che le presunte differenze nei costi d'imballaggio compresi nel prezzo all'esportazione e nel valore normale al livello franco fabbrica non esistevano. Infatti, gli importi indicati per il trasporto, l'assicurazione e l'imballaggio nell'ambito delle spese generali, amministrative e di vendita non comprendevano costi d'imballaggio, poiché erano uguali agli importi corrispondenti unicamente al trasporto interno e all'assicurazione, per i quali era ugualmente stato chiesto un adeguamento. Anche presupponendo che ZDB a.s. abbia omesso di distinguere tra i costi di trasporto, di assicurazione e d'imballaggio quando ha chiesto un adeguamento del valore normale, la richiesta in questione non era giustificata dal momento che un adeguamento era stato operato nei confronti dell'importo indicato per il trasporto interno e l'assicurazione. Di conseguenza la richiesta è stata respinta.

(37) L'adeguamento per i costi di trasporto di un'operazione è stato modificato utilizzando i costi effettivamente sostenuti, dato che nella fase provvisoria, in assenza di altre informazioni, era stato basato su una stima.

(38) Di conseguenza, sono confermate le risultanze provvisorie esposte ai considerando 39 e 40 del regolamento provvisorio, fatte salve le correzioni sopra descritte.

d) Margine di dumping

(39) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto in esame è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente.

(40) Dopo una revisione dei calcoli, il margine di dumping stabilito in via definitiva, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:

- ZDB a.s.: 30,7 %.

(41) In mancanza di nuove informazioni in proposito, il metodo applicato per determinare il margine di dumping residuo, illustrato al considerando 43 del regolamento provvisorio, è confermato. Su questa base il margine di dumping residuo definitivo è pari a 47,1 %.

3. Repubblica di Corea

a) Valore normale

(42) In mancanza di nuove informazioni sul metodo di determinazione del valore normale, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 45 a 49 del regolamento provvisorio.

b) Prezzo all'esportazione

(43) In mancanza di nuove informazioni sul metodo di determinazione del prezzo all'esportazione, sono confermate le risultanze provvisorie riportate al considerando 50 del regolamento provvisorio.

c) Confronto

(44) In mancanza di nuove informazioni sul metodo applicato per il confronto, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 51 a 54 del regolamento provvisorio.

d) Margine di dumping

(45) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto in esame è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente.

(46) Dopo una revisione dei calcoli, i margini di dumping stabiliti in via definitiva, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

- Kiswire Ltd: 0 %

- Chung Woo Rope Co.: 0 %

- DSR Wire Corp.: 0 %.

(47) Al considerando 57 del regolamento provvisorio si affermava che, in base a un confronto con i dati riportati da Eurostat, i tre produttori esportatori che avevano cooperato rappresentavano verosimilmente l'insieme delle esportazioni coreane nella Comunità del prodotto in esame. Il denunziante ha sostenuto che i produttori coreani che non hanno cooperato all'inchiesta avevano in realtà esportato nella Comunità durante il PI e ha affermato di conseguenza che poteva essere necessario istituire un dazio residuo. La Commissione ha successivamente confermato che effettivamente almeno un produttore che non aveva cooperato aveva esportato nella Comunità durante il PI.

(48) Benché il livello della cooperazione fosse elevato, si è constatato che un produttore aveva deliberatamente omesso di cooperare, cosicché il margine di dumping residuo è stato fissato al livello del margine di dumping più elevato, determinato per le operazioni rappresentative dei produttori esportatori che hanno cooperato.

(49) Infine, è stata ricalcolata anche la media ponderata del margine di dumping della Corea. A tal fine ha dovuto essere stimata, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, la quota delle esportazioni nella Comunità effettuate dai produttori esportatori che non hanno cooperato. Sono stati utilizzati per far ciò dati ottenuti nel corso di un procedimento precedente relativo allo stesso prodotto. Il margine di dumping per la Corea, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è inferiore al 2 %. Ne consegue che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base, l'inchiesta relativa alla Repubblica di Corea può essere chiusa.

4. Malaysia

a) Valore normale

(50) In mancanza di nuove informazioni sul metodo di determinazione del valore normale, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando 59 e 60 del regolamento provvisorio.

b) Prezzo all'esportazione

(51) In mancanza di nuove informazioni sul metodo di determinazione del prezzo all'esportazione, sono confermate le risultanze provvisorie riportate al considerando 61 del regolamento provvisorio.

c) Confronto

(52) In mancanza di nuove informazioni sul metodo applicato per il confronto, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando 62 e 63 del regolamento provvisorio.

d) Margine di dumping

(53) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto in esame è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente.

(54) Dopo una revisione dei calcoli, il margine di dumping stabilito in via definitiva, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:

- Kiswire Sdn. Bhd.: 0 %.

(55) Il denunziante ha argomentato che i produttori malesi che non hanno cooperato all'inchiesta possono aver esportato nella Comunità durante il PI. Non essendo stata presentata alcuna prova a sostegno di tale affermazione, la Commissione non ha potuto confermare se vi siano effettivamente state esportazioni nella Comunità di produttori che non hanno cooperato durante il PI.

(56) Le risultanze provvisorie riportate al considerando 66 del regolamento provvisorio sono perciò confermate. Di conseguenza, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta relativa alla Malaysia può essere chiusa.

5. Tailandia

a) Valore normale

(57) In mancanza di nuove informazioni sul metodo di determinazione del valore normale, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando 68 e 70 del regolamento provvisorio.

b) Prezzo all'esportazione

(58) Il produttore esportatore che ha cooperato ha obiettato che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i dati sul margine di profitto comunicati dai suoi importatori collegati per costruire il prezzo all'esportazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Detto produttore ha argomentato che gli importatori ad esso collegati hanno operato anche in qualità d'importatori indipendenti del prodotto simile originario di paesi terzi e che si dovevano utilizzare i margini di profitto ottenuti con tali operazioni.

(59) L'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base esige tuttavia che il margine di profitto utilizzato per costruire il prezzo all'esportazione sia congruo. Va notato che uno degli importatori collegati in questione non aveva realizzato profitti e che quelli dell'altro importatore collegato rappresentavano solo lo 0,8 % del fatturato. Questi livelli di profitto non potevano essere considerati congrui, soprattutto se confrontati con i margini di profitto indicati dagli importatori indipendenti che hanno cooperato nel quadro di un precedente procedimento relativo allo stesso prodotto.

(60) C'è da chiedersi inoltre se il margine di profitto ottenuto da un importatore collegato nel suo presunto ruolo d'importatore indipendente possa essere considerato attendibile, dato che esso sarà con ogni probabilità influenzato dalle vendite effettuate a prezzi di trasferimento tra parti collegate.

(61) In considerazione di quanto precede, le risultanze provvisorie di cui al considerando 71 del regolamento provvisorio sono confermate.

c) Confronto

(62) Il produttore esportatore che ha cooperato ha affermato che il metodo utilizzato dalla Commissione per adeguare il valore normale dei tipi di prodotto proposti dal produttore esportatore come molto simili e portarli così ad un livello paragonabile al prezzo all'esportazione non era corretto, poiché comprendeva, oltre alla differenza nei costi di fabbricazione, un importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti che non doveva essere incluso.

(63) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base, l'importo dell'adeguamento per le differenze nelle "caratteristiche fisiche" del prodotto corrisponde ad un'adeguata stima del valore di mercato della differenza. Pertanto, la stima adeguata non può essere limitata alle differenze nei costi di fabbricazione e deve comprendere anche un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti.

(64) In base alle considerazioni che precedono, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando 72 e 73 del regolamento provvisorio.

d) Margine di dumping

(65) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto in esame è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente.

(66) Dopo una revisione dei calcoli, il margine di dumping stabilito in via definitiva, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:

- Usha Siam Steel Industries Public Company Ltd: 28,9 %.

(67) In mancanza di nuove informazioni sul metodo utilizzato per determinare il margine di dumping residuo, sono confermate le risultanze provvisorie riportate al considerando 76 del regolamento provvisorio e su questa base il margine di dumping residuo definitivo è pari a 42,8 %.

6. Turchia

a) Valore normale e prezzo all'esportazione

(68) In mancanza di nuove informazioni sul valore normale e sul prezzo all'esportazione, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 78 a 80 del regolamento provvisorio.

b) Confronto

(69) Un produttore esportatore ha presentato nuove prove relative all'adeguamento del valore normale da esso richiesto per un'imposta del 3 % pagata su materie prime importate a condizioni di pagamento dilazionato, che non era riscossa sulle materie prime utilizzate per fabbricare CFA destinati all'esportazione. La Commissione ha ritenuto debitamente provato che l'imposta del 3 % era percepita sulle materie prime incorporate nei CFA venduti sul mercato interno, ma non su quelle incorporate nei CFA destinati all'esportazione nella Comunità. La richiesta è stata pertanto accettata.

(70) Un produttore esportatore ha reiterato la sua richiesta di adeguamento del valore normale per differenze relative allo stadio commerciale, motivata dal fatto che tutte le sue esportazioni nella Comunità erano effettuate verso rivenditori, mentre le vendite sul mercato interno erano effettuate verso rivenditori e utilizzatori finali. Sono state fornite nuove spiegazioni e nuove prove, con le quali il produttore esportatore in questione ha cercato di dimostrare che svolgeva funzioni diverse in questi due canali di distribuzione. Le suddette informazioni sono state presentate in una fase molto avanzata dell'inchiesta e non erano mai state menzionate in precedenza, benché, dopo la lettura della risposta al questionario e nuovamente durante gli accertamenti sul posto, fosse stato chiesto se esistessero differenze nella funzione svolta nei confronti degli utilizzatori finali e dei rivenditori nazionali. Nella risposta al questionario, nella risposta alla richiesta d'informazioni supplementari e nelle spiegazioni ricevute durante gli accertamenti sul posto la differenza di prezzo era motivata solo dal fatto che i rivenditori dovevano rivendere il prodotto e non potevano pertanto pagare prezzi al livello dei consumatori. La Commissione ha inoltre verificato nuovamente se vi fossero differenze consistenti nei prezzi, confrontando i prezzi applicati agli utilizzatori finali e ai rivenditori per lo stesso tipo di CFA e nello stesso mese, data l'elevata inflazione esistente in Turchia durante il PI. Il confronto ha rivelato una grande variazione dei prezzi all'interno della stessa categoria di acquirenti nazionali e non ha dimostrato che i prezzi applicati agli utilizzatori finali fossero sensibilmente superiori. In queste circostanze la richiesta è stata respinta e sono pertanto confermate le risultanze provvisorie riportate al considerando 83 del regolamento provvisorio.

(71) Di conseguenza, sono confermate le risultanze provvisorie esposte ai considerando 81 e da 83 a 88 del regolamento provvisorio, fatte salve le correzioni sopra descritte.

c) Margine di dumping

(72) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto in esame è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente.

(73) Dopo una revisione dei calcoli, i margini di dumping stabiliti in via definitiva, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

- Celik Halat ve Tel Sanayii A.S: 55,2 %

- Has Celik ve Halat San Tic A.S: 17,8 %.

(74) In mancanza di nuove informazioni in proposito, il metodo applicato per determinare il margine di dumping residuo, illustrato al considerando 91 del regolamento provvisorio, è confermato. Su questa base il margine di dumping residuo definitivo è stato fissato allo stesso livello del margine più elevato determinato per le società che hanno cooperato, ossia al 55,2 %.

7. Russia

a) Aspetti generali

i) Analisi dello status di economia di mercato

(75) In mancanza di nuove informazioni a questo proposito, è confermata la risultanza che un produttore esportatore russo non ha cooperato all'inchiesta. Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, i produttori esportatori che hanno cooperato hanno presentato osservazioni sulla decisione relativa allo status di economia di mercato ("SEM"), per lo più reiterando le osservazioni già fatte dopo la comunicazione della decisione che la Commissione intendeva adottare riguardo alle richieste di SEM, alle quali era stato risposto contestualmente alla notifica delle risultanze provvisorie. Poiché la società JSC ChSPZ aveva già avuto la possibilità di esprimersi quando le è stata comunicata la decisione che la Commissione intendeva prendere sul SEM e le sue osservazioni non hanno apportato nuovi elementi o considerazioni che invalidassero le risultanze della Commissione, la decisione relativa al SEM resta in vigore per tutto il periodo dell'inchiesta, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base. Le obiezioni sollevate in seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio non avrebbero comunque influito sull'accertamento relativo al SEM.

(76) Il produttore esportatore che ha cooperato ha contestato il rigetto della sua richiesta di SEM in base a tre motivi principali. La società ha sostenuto che: (i) il mancato rispetto del termine di tre mesi per l'accertamento del SEM ledeva le sue legittime aspettative, il suo diritto alla difesa e il principio di buona amministrazione; (ii) la richiesta di compilare tutto il questionario sul dumping (compresi i dati relativi alla determinazione del valore normale) ha imposto alla società un inutile carico di lavoro; (iii) la decisione relativa al SEM è stata basata su un'interpretazione errata dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base e su un'interpretazione o un'analisi non corretta della situazione reale del richiedente. In particolare, i costi dei quali si è ritenuto che non riflettessero nel complesso i valori di mercato non erano, secondo la società in questione, relativi ai principali mezzi di produzione; la società disponeva di una serie ben definita di documenti contabili di base (ovvero l'insieme costituito a norma della legislazione russa); i suoi libri contabili erano stati verificati da controllori indipendenti, conformemente alle norme contabili internazionali e le differenze esistenti tra le norme contabili russe e quelle internazionali potevano portare ad un adeguamento o ad una conciliazione dei due sistemi piuttosto che al rifiuto della richiesta di SEM; i pagamenti sotto forma di risarcimento del debito durante il PI erano stati eccezionali, effettuati conformemente ai valori di mercato reali, riguardavano piccoli fattori di costo non connessi al prodotto in esame e non corrispondevano ad un commercio del tipo baratto o di compensazione.

(77) Benché non vi siano dubbi che la Commissione non sia riuscita a formulare una proposta di decisione sul SEM entro tre mesi dall'inizio dell'inchiesta, essa ha comunicato le risultanze alla società appena è stata in grado di farlo, conformemente al principio di buona amministrazione. Il diritto di difesa della società e le sue attese riguardo alla possibilità di esprimersi su tale proposta e di presentare informazioni utili in vista della decisione non sono stati affatto pregiudicati, dato che la società è stata invitata a presentare le sue osservazioni ed eventuali argomenti contrari sulla proposta di decisione relativa al SEM e le è stato accordato un adeguato periodo di tempo per farlo. Essa è stata invitata anche ad esprimersi sulla scelta del paese analogo. Come si è detto, le osservazioni ricevute in risposta alla notifica della decisione relativa al SEM non contenevano nuovi elementi o considerazioni che invalidassero le constatazioni della Commissione.

(78) Si è ritenuto opportuno chiedere la compilazione di un questionario completo per consentire alla Commissione di procedere alla determinazione del valore normale in base ai dati forniti dalla società, qualora fosse riconosciuto a quest'ultima lo status di operatore in economia di mercato. Per quanto riguarda la mole di lavoro necessaria per rispondere al questionario, alcune delle informazioni in esso richieste avrebbero dovuto essere fornite già nella richiesta di riconoscimento del SEM. Ad ogni modo, si è tenuto debitamente conto delle circostanze particolari in cui si trovava la società, che ha beneficiato di due proroghe di una settimana ciascuna del termine iniziale.

(79) Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, gli accertamenti sul posto e le informazioni fornite dalla società hanno rivelato che i costi di vari mezzi di produzione importanti non riflettevano nel complesso i valori di mercato. Inoltre, è importante notare che la società dispone di più di una serie di documenti contabili. Essa ha presentato (i) documenti contabili in USD, che erano conformi alle norme internazionali in materia di contabilità ma non erano stati sottoposti a revisione, e (ii) documenti contabili sottoposti a revisione conformemente alle norme russe, che differiscono dalle norme contabili riconosciute a livello internazionale. Benché interrogata varie volte, la società non ha fornito alcun chiarimento su come conciliare le discrepanze constatate tra le due diverse serie di documenti contabili e non ha provato pertanto l'esistenza di un unico insieme di conti. Inoltre, non è stata fornita alcuna prova del fatto che tali conti fossero stati verificati da controllori indipendenti conformemente alle norme contabili internazionali. Nei documenti contabili in USD relativi al 1998 era menzionata l'esistenza di numerose operazioni "triangolari", ma la società non ha presentato gli stessi documenti per il 1999, che avrebbero consentito di verificare se tale pratica fosse cessata durante il PI. Per una serie significativa di operazioni (spese per l'utilizzo di terreni nel 1999, fornitura idrica, ossia spese generali che riguardano tutti i prodotti) la Commissione ha constatato che i pagamenti erano stati effettuati in parte da un'altra società o erano stati compensati reciprocamente; l'esistenza di questa pratica è stata ammessa dalla società stessa.

ii) Scelta del paese analogo

(80) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio il denunziante ha contestato la scelta della Corea come paese analogo invece della Repubblica ceca. Quest'ultimo paese era stato ipotizzato (insieme al Brasile) come paese analogo appropriato nell'avviso di apertura del procedimento. Il denunziante ha sostenuto che la selezione della Corea favoriva i produttori esportatori russi, come dimostrava la differenza tra i margini di dumping provvisori relativi alla Russia e quelli relativi alla Repubblica ceca. Inoltre, il fatto che i cataloghi dei produttori cechi e russi propongano la stessa gamma di CFA per le vendite sul mercato interno e all'esportazione invaliderebbe la giustificazione indicata al considerando 99 del regolamento provvisorio per non selezionare la Repubblica ceca.

(81) I motivi per cui si considerava la Corea un paese terzo ad economia di mercato appropriato sono stati comunicati a tempo debito a tutte le parti interessate durante l'inchiesta. Osservazioni sono state ricevute solo dai produttori esportatori interessati, che hanno concordato con la scelta. In assenza di obiezioni la Corea è stata scelta come paese analogo appropriato. Inoltre, il fatto che i cataloghi dei produttori cechi e russi contenessero gli stessi tipi di CFA è poco rilevante nella fattispecie, dato che vi era solo una lieve sovrapposizione tra i tipi di CFA esportati nella Comunità dai produttori esportatori russi e quelli venduti dal produttore esportatore ceco che ha cooperato sul mercato interno durante il PI. Non sono stati avanzati altri argomenti che mettessero in questione l'idoneità della Corea come paese analogo.

(82) In queste circostanze è stata mantenuta la decisione di utilizzare la Corea come paese analogo appropriato.

iii) Trattamento individuale

(83) In mancanza di nuove informazioni sul trattamento individuale, sono confermate le risultanze provvisorie esposte ai considerando da 101 a 105 del regolamento provvisorio.

b) Valore normale

(84) Il produttore esportatore che ha cooperato ha obiettato che il ricorso a valori normali costruiti aumentava indebitamente il suo margine di dumping. Esso ha proposto di allargare l'impiego dei prezzi di vendita sul mercato interno applicando in modo più flessibile alcune caratteristiche utilizzate per definire vari modelli e tipi di CFA e aumentando così il numero di tipi venduti sul mercato coreano che sono comparabili ai tipi esportati da tale produttore nella Comunità.

(85) L'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base stabilisce che, nel caso d'importazioni da paesi come la Russia, il valore normale sia determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato, a meno che un produttore esportatore non soddisfi i criteri indicati alla lettera c) dello stesso paragrafo. Non è stato perciò possibile accogliere la suddetta richiesta.

(86) In considerazione di quanto precede, sono confermate le risultanze provvisorie di cui al considerando 106 del regolamento provvisorio.

c) Prezzo all'esportazione

(87) In mancanza di nuove informazioni sul prezzo all'esportazione, sono confermate le risultanze provvisorie riportate al considerando 107 del regolamento provvisorio.

d) Confronto

(88) Il produttore esportatore che ha cooperato ha contestato l'impiego dei costi del paese analogo per determinare gli adeguamenti dei prezzi all'esportazione relativi al trasporto e ad altri costi collegati (movimentazione, carico e costi accessori). La società ha sostenuto che dovevano essere utilizzati i suoi costi, poiché essi erano fatturati da trasportatori e assicuratori indipendenti e corrispondevano pertanto ai prezzi del mercato. Un tale comportamento sarebbe stato coerente con l'approccio adottato dalla Commissione per gli adeguamenti relativi a commissioni, imballaggio e credito. In subordine, il produttore esportatore in questione ha chiesto che fosse controllato l'adeguamento per i costi di trasporto, da lui considerato non equo.

(89) La richiesta di basare l'adeguamento sui costi di trasporto e altri costi collegati sostenuti dal produttore esportatore russo non ha potuto essere accolta. Tale produttore non ha infatti ricevuto il trattamento di operatore in economia di mercato; inoltre non ha fornito prove del fatto che tali costi riflettessero il normale gioco delle forze di mercato. L'adeguamento dei costi di trasporto è stato basato sui dati raccolti e verificati nel paese analogo. Come richiesto, il risultato è stato nuovamente verificato e confermato.

(90) In seguito alla richiesta summenzionata e alla luce delle conclusioni esposte al paragrafo precedente, la Commissione ha riesaminato il suo approccio per quanto riguarda i costi d'imballaggio e ha basato l'adeguamento sui dati ottenuti dal produttore del paese analogo.

(91) Gli adeguamenti del prezzo all'esportazione per tener conto del credito e di commissioni sono rimasti immutati, poiché non è probabile che siano stati alterati dal contesto economico non di mercato.

(92) Di conseguenza, sono confermate le risultanze provvisorie esposte ai considerando 108 e 109 del regolamento provvisorio, fatte salve le correzioni sopra descritte.

e) Margine di dumping

(93) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto in esame è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente.

(94) Dopo una revisione dei calcoli, il margine di dumping stabilito in via definitiva, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:

- Cherepovetsky Staleprokatny Zavod: 36,1 %.

(95) In mancanza di nuove informazioni in proposito, il metodo applicato per determinare il margine di dumping residuo, illustrato al considerando 112 del regolamento provvisorio, è confermato. Su questa base il margine di dumping residuo definitivo è pari a 50,7 %.

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

(96) In mancanza di nuove informazioni sull'industria comunitaria, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 114 a 120 del regolamento provvisorio.

E. PREGIUDIZIO

1. Raccolta dei dati relativi al pregiudizio

(97) Alcune parti interessate hanno contestato il metodo adottato dalla Commissione per raccogliere informazioni presso tutta l'industria comunitaria in merito al prodotto in esame per quanto riguarda produzione, capacità, utilizzo delle capacità, vendite, scorte e occupazione e il fatto che essa abbia basato l'analisi dei restanti indicatori di pregiudizio su un campione di società appartenenti all'industria comunitaria. Dette parti hanno sostenuto che tale metodo sembrava insufficiente ad assolvere gli obblighi incombenti alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

(98) La Commissione è giunta alle conclusioni provvisorie valutando tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base e applicando il metodo di campionamento descritto all'articolo 17 dello stesso regolamento. Il campionamento - che è pienamente compatibile con il disposto del suddetto articolo 3, paragrafo 5 - era necessario dato il numero dei denunzianti e produttori comunitari sostenitori della denuncia e data la necessità di limitare l'inchiesta ad un congruo numero di parti la cui situazione potesse essere adeguatamente esaminata entro i limiti di tempo disponibili (campione di cinque società). Si noti che né la selezione del campione né la sua rappresentatività sono stati contestati da alcuna delle parti interessate.

(99) In base alle considerazioni che precedono, è confermato il metodo illustrato ai considerando da 123 a 125 del regolamento provvisorio.

2. Consumo comunitario apparente

(100) Una parte interessata ha contestato l'affermazione di cui al considerando 128 del regolamento provvisorio, secondo la quale la diminuzione del consumo apparente nel 1999 poteva essere imputata alle vendite delle scorte costituite nel 1998 dagli importatori/operatori commerciali. Tale parte ha argomentato che la diminuzione del consumo apparente era dovuta alla decisione dei settori della navigazione e della pesca della Comunità di acquistare i CFA in paesi terzi senza sdoganarli nella Comunità e alla decisione di una serie d'importatori d'incrementare le vendite di CFA a imprese off-shore di estrazione del petrolio situate al di fuori della Comunità, al fine di evitare gli effetti dell'imposizione di misure antidumping.

(101) Innanzitutto è importante notare che non sono state fornite prove a sostegno di tali affermazioni.

(102) In secondo luogo, si ricorda che il consumo apparente, ossia il volume delle vendite effettuate dai produttori comunitari più il volume delle importazioni nella Comunità originarie di paesi terzi, non rispecchia necessariamente il consumo reale degli utilizzatori interessati.

(103) Infine, data l'incidenza molto limitata dei costi dei CFA sui costi totali degli utilizzatori, constatata nel quadro della precedente inchiesta, è improbabile che il settore della pesca e il settore della navigazione abbiano deciso i loro acquisti di CFA in base alla rotta delle loro navi.

(104) In considerazione di quanto precede, sono confermate le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 126 a 128 del regolamento provvisorio.

3. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in questione

(105) In mancanza di nuove informazioni sulla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in questione, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 129 a 132 del regolamento provvisorio.

4. Importazioni dai paesi interessati

a) Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

(106) Il produttore esportatore tailandese ha obiettato che le sue esportazioni nella Comunità sono state irrilevanti per tutto il periodo considerato.

(107) Le importazioni di CFA originarie della Tailandia rappresentavano l'1,5 % nel 1999 e il 2 % nel PI e non erano, pertanto, irrilevanti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base. Esse rappresentavano inoltre nel 1999 il 4,6 % e nel PI il 6,5 % del volume delle importazioni comunitarie del prodotto in esame originarie di paesi terzi e si situavano in tal modo al di sopra della soglia del 3 % stabilita dall'accordo antidumping dell'OMC.

(108) In considerazione di quanto precede, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando 133 e 134 del regolamento provvisorio.

b) Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

i) Andamento dei prezzi

(109) In mancanza di nuove informazioni sull'andamento dei prezzi, sono confermate le risultanze provvisorie esposte al considerando 135 del regolamento provvisorio.

ii) Sottoquotazione dei prezzi

(110) Una parte interessata ha sostenuto che la doppia conversione effettuata dalla Commissione - dalla valuta della fattura nella valuta nazionale del paese esportatore e da quest'ultima in euro - era contraria all'articolo 2.4.1 dell'accordo antidumping dell'OMC.

(111) A questo proposito va notato che l'articolo 2.4.1 dell'accordo antidumping dell'OMC non è pertinente per il calcolo della sottoquotazione, bensì solo per la determinazione del dumping. Tuttavia, per eliminare qualsiasi eventuale inaccuratezza dovuta alle due conversioni di valuta, i calcoli di tutti i produttori esportatori sono stati rivisti com'era stato richiesto. I prezzi cif espressi nella valuta indicata dai produttori esportatori sono stati convertiti direttamente in euro applicando gli appropriati tassi di cambio.

(112) Un produttore esportatore turco ha obiettato che l'adeguamento concessogli per lo stadio commerciale si basava su una scelta impropria dell'importatore, in quanto quest'ultimo non era mai stato suo cliente né importava CFA dalla Turchia. Tale produttore ha affermato inoltre che l'ammontare dell'adeguamento era troppo basso. A sostegno delle sue affermazioni la società in questione ha fornito un campione delle fatture emesse per la vendita di alcuni tipi di CFA a un'importatore indipendente della Comunità e le fatture emesse da quest'ultimo per le vendite a clienti comunitari. In un secondo tempo sono state inoltrate alla Commissione, per sostenere tali asserzioni, anche le dichiarazioni finanziarie di un importatore indipendente. Il margine così ottenuto, che rispecchiava la differenza totale tra l'acquisto e la rivendita, era superiore a quello su cui si era basata la Commissione nella fase provvisoria.

(113) Va notato innanzitutto che, non essendo state fornite a questo proposito informazioni circostanziate dall'unico importatore indipendente che ha cooperato all'inchiesta, i prezzi dei produttori esportatori sono stati adeguati per tener conto di differenze nello stadio commerciale in base alle informazioni disponibili, cioè ai dati forniti da un'associazione d'importatori comunitari, suffragati dalla documentazione presentata da uno dei suoi membri. È interessante notare che l'importatore indipendente proposto dal produttore esportatore turco era stato contattato dalla Commissione all'inizio dell'inchiesta, ma non aveva risposto al questionario né fornito informazioni. La già menzionata associazione d'importatori è stata informata dell'adeguamento e non ha sollevato obiezioni. Va inoltre rilevato che l'adeguamento teneva conto di tutti i costi rilevanti sostenuti dagli importatori indipendenti tra l'importazione e la vendita franco fabbrica e non rispecchiava pertanto il margine totale esistente tra l'acquisto e la rivendita, come rivendicato dal produttore esportatore turco. In considerazione di quanto precede, si ritiene che l'adeguamento effettuato nella fase provvisoria rispecchi equamente le differenze di stadio commerciale. La richiesta è stata pertanto respinta.

(114) Alcune parti interessate hanno sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione al considerando 137 del regolamento provvisorio, la resistenza alla trazione avesse una grande influenza sui prezzi e hanno chiesto l'applicazione di questo criterio per evitare eccessi nella misurazione dei margini di sottoquotazione dei prezzi.

(115) Benché l'analisi della resistenza alla trazione per tipo di prodotto e per società non permettesse di distinguere una configurazione dei prezzi, il confronto tra i prezzi dei produttori esportatori e quelli dell'industria comunitaria ha rivelato che tale caratteristica costituiva effettivamente un fattore d'incidenza sui prezzi. La sottoquotazione è stata pertanto ricalcolata includendo la resistenza alla trazione come criterio di categorizzazione del prodotto.

(116) In base al metodo illustrato ai considerando da 136 a 139 del regolamento provvisorio e tenendo conto delle modifiche summenzionate e della correzione di errori materiali, la differenza tra i prezzi, espressa in percentuale della media ponderata dei prezzi (franco fabbrica) dell'industria comunitaria, ossia il margine di sottoquotazione dei prezzi, figura nella tabella che segue.

>SPAZIO PER TABELLA>

5. Situazione dell'industria comunitaria

a) Investimenti e capacità di ottenere capitale

(117) Alcune parti interessate hanno obiettato che l'incidenza degli investimenti non può essere considerata solo in termini di ammortamento e d'interessi pagati per finanziare gli investimenti e che l'analisi dovrebbe comprendere anche la capacità di ottenere crediti, l'avviamento e il rapporto costi/benefici dell'uso delle risorse finanziarie.

(118) Si noti che l'analisi della capacità di ottenere crediti figura al considerando 153 del regolamento provvisorio.

(119) L'avviamento può essere definito come l'eccesso che si paga all'acquisto di una parte o della totalità di un'impresa in funzionamento al di là del valore delle attività nette da questa possedute (l'avviamento acquistato è contabilizzato come una voce dell'attivo). In quanto tale sarebbe stato analizzato solo se il suo ammortamento avesse influenzato la redditività, ma così non è stato.

(120) Infine, un'analisi costi/benefici degli investimenti dell'industria comunitaria che vada oltre l'analisi dell'impatto degli investimenti sulla redditività esula dall'ambito del presente procedimento.

(121) Le stesse parti interessate hanno sostenuto che la Commissione aveva constatato, durante l'inchiesta relativa al precedente procedimento antidumping, che gli investimenti dell'industria comunitaria erano aumentati significativamente tra il 1994 e il 1998 e pertanto doveva essere analizzato anche il loro impatto in termini di ammortamento e interessi pagati nel periodo considerato.

(122) Benché l'ammortamento sia aumentato del 9 % nel periodo considerato, l'ammortamento degli impianti e dei macchinari in realtà è diminuito del 3 %, il che indica che gli investimenti non sono stati eccessivi, bensì erano necessari per sostituire i vecchi macchinari già totalmente ammortizzati. I dati relativi all'ammortamento riflettono anche i costi di ammortamento dovuti agli investimenti effettuati prima del periodo considerato. Come indicato al considerando 152 del regolamento provvisorio, l'incidenza dell'aumento degli ammortamenti sulla redditività dell'industria comunitaria è trascurabile.

(123) Alla luce delle considerazioni che precedono, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 151 a 153 del regolamento provvisorio.

b) Altri fattori

(124) In mancanza di nuove informazioni su altri fattori di pregiudizio importanti, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 141 a 150 e da 154 a 157 del regolamento provvisorio.

c) Conclusioni sul pregiudizio

(125) In base a quanto precede è confermato che, in seguito all'istituzione nel 1999 di misure antidumping, durante il PI la situazione dell'industria comunitaria si è stabilizzata, ma ha continuato ad essere fragile: la produzione si è mantenuta ampiamente stabile, l'utilizzo della capacità non ha subito variazioni e le scorte sono rimaste ampiamente allo stesso livello. Benché le vendite siano leggermente aumentate, passando da 66331 t nel 1999 a 67671 t nel PI, e sia stata ripristinata un'effettiva concorrenza con i paesi oggetto di misure antidumping, la quota di mercato dell'industria comunitaria non è aumentata e i suoi prezzi sono rimasti fondamentalmente allo stesso livello, malgrado l'istituzione di misure antidumping nel 1999.

(126) Per quanto riguarda la redditività, la situazione dell'industria comunitaria è leggermente migliorata, passando nel periodo considerato da perdite pari a -1,4 % alla parità del bilancio, ma gli utili restano tuttora ad un livello tanto basso che l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine non può essere garantita.

(127) L'industria comunitaria non ha potuto pertanto beneficiare effettivamente dell'istituzione di misure antidumping nel 1999, a causa di un aumento di volume delle importazioni dai paesi interessati a prezzi sensibilmente inferiori ai suoi.

(128) In considerazione di quanto precede, sono confermate le risultanze provvisorie esposte ai considerando da 158 a 161 del regolamento provvisorio, ossia che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

F. NESSO DI CAUSALITÀ

(129) Dopo la notifica delle risultanze provvisorie, alcune parti interessate hanno sostenuto che non vi era un nesso causale tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e che tale pregiudizio, se sussisteva, doveva essere attribuito ad una combinazione dei seguenti fattori: contrazione del consumo apparente, pregiudizio autoinflitto dovuto a decisioni errate in materia d'investimenti e capacità di produzione e importazioni da altri paesi terzi, tra cui Corea e Malaysia a proposito delle quali non sono state constatate pratiche di dumping.

(130) Poiché non sono state fornite nuove informazioni sulla situazione degli altri produttori comunitari e sull'andamento dei prezzi delle materie prime, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando 172, 173 e da 180 a 182 del regolamento provvisorio.

1. Andamento del consumo apparente

(131) Alcune parti interessate hanno sostenuto che la contrazione delle vendite e della produzione dell'industria comunitaria aveva seguito l'andamento del consumo apparente, il che dimostrava che quest'ultimo, e non le importazioni in dumping dai paesi in questione, era la causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(132) A proposito dell'andamento del consumo apparente è utile ricordare le risultanze esposte ai considerando da 126 a 128 e da 169 a 171 del regolamento provvisorio.

(133) Benché il consumo apparente sia aumentato sensibilmente nel 1998 (9 %), ciò non ha giovato molto all'industria comunitaria, le cui vendite ad acquirenti indipendenti nella Comunità sono aumentate solo del 2 %, mentre le esportazioni nella Comunità dei paesi in questione sono aumentate del 42 %, in un'epoca in cui non vigevano misure antidumping. La forte contrazione del consumo apparente nel 1999 (-14 %), che ha coinciso con l'introduzione di misure antidumping, non si è ripercossa sui paesi oggetto dell'inchiesta, le cui esportazioni nella Comunità sono aumentate di un ulteriore 89 %. Questa circostanza dimostra chiaramente che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non è causato dalla flessione del consumo, bensì da altri fattori come il costante forte aumento delle importazioni in dumping originarie dei paesi in questione.

(134) In considerazione di quanto precede, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 169 a 171 del regolamento provvisorio.

2. Pregiudizio autoinflitto attraverso decisioni d'investimento errate

(135) Alcune parti interessate hanno sostenuto che il basso livello di redditività dell'industria comunitaria nel PI (0 %) era dovuta a decisioni errate d'incrementare gli investimenti.

(136) Come indicato al considerando 122, l'ammortamento degli impianti e dei macchinari è diminuito del 3 % nel periodo considerato, il che dimostra che gli investimenti non sono stati eccessivi, bensì che erano necessari per sostituire i vecchi macchinari già completamente ammortizzati. Questi investimenti hanno naturalmente aumentato la capacità, ma erano necessari per mantenere la competitività dell'industria comunitaria. La bassa redditività di quest'ultima è dovuta principalmente al calo di volume delle sue vendite e al fatto che essa ha dovuto adeguare i prezzi a quelli bassi delle importazioni in dumping originarie dei paesi in questione.

(137) Le medesime parti interessate hanno affermato che taluni produttori comunitari non sono riusciti a riposizionarsi di fronte alla concorrenza in quanto non hanno saputo investire in nuove tecnologie di produzione, innovare la loro linea di produzione ricorrendo a ricerca e sviluppo e razionalizzare il loro funzionamento complessivo.

(138) Si è constatato in realtà che l'industria comunitaria ha investito in nuove tecnologie di produzione, è stata capace di innovare e ha razionalizzato il suo funzionamento. Su quest'ultimo considerando si può citare la riorganizzazione delle attività di fabbricazione e vendita di molti produttori comunitari.

(139) Si conclude pertanto che la situazione dell'industria comunitaria nel PI non può essere attribuita a decisioni errate da essa adottate in materia d'investimenti.

3. Importazioni da altri paesi terzi

(140) Alcune parti interessate hanno chiesto che si facesse attenzione a non attribuire alle importazioni dai paesi in questione l'impatto dovuto a importazioni da altri paesi terzi. I produttori esportatori russi hanno sostenuto che importazioni originarie della Romania sottoquotavano non solo i prezzi dell'industria comunitaria ma anche i loro.

a) Corea e Malaysia

(141) Le importazioni dalla Corea e dalla Malaysia hanno registrato un aumento significativo durante il periodo considerato (288 %) e la loro quota di mercato è passata dal 2,4 % del 1997 al 10 % nel PI. Si è constatato anche che i prezzi di questi produttori esportatori, ad eccezione di uno coreano, erano inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria nel PI.

(142) Benché l'aumento delle importazioni originarie dei paesi in questione fosse inferiore nel periodo considerato (215 %), la loro quota di mercato nel PI (10,8 %) continuava ad essere superiore a quella di Corea e Malaysia. Inoltre, il margine globale di sottoquotazione constatato per le importazioni da Corea e Malaysia nel PI era sostanzialmente inferiore a quello constatato per i paesi in questione.

(143) Pertanto, l'industria comunitaria sarebbe stata con ogni probabilità in grado di aumentare il volume delle sue vendite nonostante la concorrenza delle importazioni originarie di Corea e Malaysia, se non vi fossero state importazioni in dumping dai paesi in questione. Si conclude che l'impatto delle importazioni dai suddetti due paesi non è stato tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e la situazione dell'industria comunitaria.

b) Altri paesi terzi diversi da Corea e Malaysia

(144) Il volume delle vendite effettuate da paesi terzi diversi da quelli oggetto dell'attuale inchiesta è diminuito del 63 % durante il periodo considerato, principalmente a causa del calo delle importazioni dai paesi sottoposti a misure antidumping. In questo contesto la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi (esclusi i paesi in questione, la Corea e la Malaysia) è diminuita dal 24,6 % nel 1997 al 9,7 % nel PI. Tra i paesi citati dalle parti interessate per aver causato pregiudizio all'industria comunitaria, solo la Polonia e la Romania detenevano una quota di mercato non inferiore all'1 % nel PI.

(145) Durante il periodo considerato la quota di mercato della Polonia è scesa dal 3,3 % al 2,9 % e i prezzi al kg dei suoi produttori esportatori sono aumentati del 23 %. In queste circostanze non si può affermare che la Polonia abbia contribuito al pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

(146) La quota di mercato della Romania è rimasta costante durante il periodo considerato (0,9 % nel 1997, 1,1 % nel 1998, 0,9 % nel 1999 e 1 % nel PI), mentre le importazioni originarie di questo paese sono aumentate dell'8 % da 1398 t nel 1997 a 1510 t nel PI. Durante il periodo considerato i prezzi al kg dei CFA rumeni erano, ad eccezione del 1998, sostanzialmente superiori a quelli dei produttori esportatori russi e sostanzialmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Si può presumere, tenendo conto della quota di mercato costante della Romania (che era trascurabile nel 1997 e nel 1999), che l'impatto delle sue esportazioni sull'industria comunitaria non fosse tale da annullare il nesso causale tra le importazioni in questione e la situazione dell'industria comunitaria.

(147) In considerazione di quanto precede, sono confermate le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 174 a 179 del regolamento provvisorio.

4. Conclusioni

(148) È confermato che, benché altri fattori quali le importazioni dalla Corea, dalla Malaysia e dalla Romania possano aver influito negativamente sulla situazione dell'industria comunitaria nel PI, tale impatto non è stato tale da annullare il nesso causale tra le importazioni in dumping e la situazione dell'industria comunitaria. Risulta pertanto dall'inchiesta che le importazioni dai paesi in questione, considerate a se stanti, hanno causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria, come illustrato ai considerando da 164 a 168 del regolamento provvisorio.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Raccolta d'informazioni e interesse dell'industria comunitaria

(149) In mancanza di nuovi dati sulla raccolta d'informazioni e sull'interesse dell'industria comunitaria, sono confermate le risultanze provvisorie esposte ai considerando da 186 a 196 del regolamento provvisorio.

2. Interesse dell'industria fornitrice

(150) Una parte interessata ha affermato che l'istituzione di misure avrebbe avuto ripercussioni negative sui fornitori di materie prime, in quanto ha Commissione non ha tenuto conto degli effetti pregiudizievoli delle misure antidumping in vigore sulla situazione dei fornitori di vergella che esportano verso i produttori dei paesi terzi oggetto delle misure.

(151) L'unico fornitore di materie prime che ha cooperato (produttore di filo d'acciaio) ha osservato che l'istituzione di misure avrebbe giovato alla sua attività. Tale società esporta anche in paesi terzi, compresi paesi oggetto dell'inchiesta precedente e di quella attuale. Inoltre, le conclusioni cui si è giunti nel regolamento provvisorio sull'interesse dell'industria fornitrice non sono state contestate da alcun fornitore di materie prime.

(152) In considerazione di quanto precede, sono confermate le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 197 a 201 del regolamento provvisorio.

3. Interesse degli importatori/operatori commerciali

(153) Un'associazione d'importatori ha argomentato che, poiché i CFA rappresentano l'attività principale per la maggior parte degli importatori, è essenziale per loro mantenere un congruo volume di vendite, per salvaguardare la propria efficienza economica. Detta associazione ha sostenuto inoltre che i produttori comunitari dispongono dei propri canali di distribuzione integrati e rifiutano di vendere a operatori commerciali indipendenti. La situazione degli importatori diviene perciò sempre più precaria tenendo conto del numero di paesi oggetto di misure antidumping.

(154) Innanzitutto, le parti interessate non hanno fornito in questa materia elementi nuovi in grado di contraddire le risultanze emerse nella fase provvisoria.

(155) Inoltre, è stata constatata l'esistenza di fonti di approvvigionamento alternative, non soggette a misure, compresa l'industria comunitaria. Benché molti produttori comunitari abbiano in effetti i propri canali integrati di distribuzione, dalle informazioni fornite dall'industria comunitaria emerge che essi vendono anche a importatori/operatori commerciali indipendenti della Comunità. La suddetta argomentazione dev'essere pertanto respinta.

(156) Un'altra parte interessata ha argomentato che le misure elimineranno la concorrenza delle importazioni in questione a vantaggio dei CFA coreani e malesi, che invaderanno il mercato comunitario. L'industria comunitaria sarà ulteriormente danneggiata, le fonti di approvvigionamento saranno limitate e gli acquirenti di CFA originari dei paesi in questione saranno discriminati.

(157) È probabile che i produttori esportatori di Corea e Malaysia aumentino le loro quote di mercato, ma non è verosimile che investano il mercato comunitario con i loro prodotti, tenuto conto del loro attuale elevato utilizzo della capacità e del livello di sottoquotazione constatato nei confronti di questi paesi, che è inferiore ai livelli constatati per i paesi oggetto dell'inchiesta (o addirittura nullo nel caso di un produttore esportatore coreano). Per quanto riguarda la discriminazione, è importante notare che non vi è discriminazione nella fattispecie, poiché le importazioni dalla Corea e dalla Malaysia, diversamente da quelle dagli altri paesi in questione, non sono avvenute, secondo quanto la rivelato l'inchiesta, in condizioni di dumping. L'argomentazione dev'essere pertanto respinta.

(158) Alla luce di quanto precede, sono confermate le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 202 a 207 del regolamento provvisorio.

4. Interesse degli utilizzatori

(159) In mancanza di nuove informazioni sull'interesse degli utilizzatori, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 208 a 211 del regolamento provvisorio.

5. Conclusioni sull'interesse della Comunità

(160) Alla luce di quanto precede, sono confermate le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 212 a 215 del regolamento provvisorio, secondo le quali non esistono motivi validi connessi all'interesse della Comunità per non istituire misure antidumping.

H. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(161) In base al metodo illustrato ai considerando da 216 a 219 del regolamento provvisorio e tenendo conto delle modifiche indicate ai considerando 111 e 115 relative alla correzione di errori materiali, la media ponderata dei prezzi all'esportazione di CFA è stata confrontata con i prezzi applicati dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità, adeguati con l'aggiunta di un margine di profitto del 5 %. La differenza è stata quindi espressa in percentuale dei prezzi all'esportazione cif franco frontiera comunitaria dei produttori esportatori.

2. Misure antidumping definitive

(162) Sulla scorta di quanto precede, si ritiene che il dazio antidumping provvisorio debba essere istituito al livello dei margini di dumping accertati, tranne nel caso di due società - una tailandese e una turca - per le quali il dazio dovrebbe essere istituito al livello del margine di pregiudizio, che è inferiore, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base.

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Chiusura del procedimento nei confronti della Corea e della Malaysia senza istituzione di misure

(163) Alla luce dei risultati dell'inchiesta riguardanti la Corea e la Malaysia e in considerazione del fatto che il margine di dumping rilevato per questi due paesi è inferiore alla soglia del 2 % fissata all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base, si ritiene opportuno chiudere il procedimento senza imporre misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Corea e della Malaysia. Il procedimento relativo alle importazioni originarie della Corea e della Malaysia è stato chiuso con la decisione 2001/602/CE della Commissione, del 26 luglio 2001, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Repubblica di Corea, della Malaysia, della Russia, della Tailandia e della Turchia e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni originarie della Repubblica di Corea e della Malaysia(3).

4. Impegni

(164) Gli impegni offerti dai produttori esportatori della Repubblica ceca e della Turchia erano stati accettati nella fase provvisoria del procedimento. I prezzi minimi allora fissati sono stati modificati alla luce delle risultanze definitive dell'inchiesta.

(165) Dopo la notifica delle risultanze provvisorie, produttori esportatori della Russia e della Tailandia hanno offerto impegni relativi ai prezzi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base. Essi hanno così accettato di vendere il prodotto in esame a livelli di prezzo sufficienti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Queste società forniranno inoltre periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità e pertanto la Commissione potrà controllare efficacemente il rispetto degli impegni. Inoltre, la natura del prodotto, la struttura delle società e l'andamento delle loro vendite sono tali da rendere minimo il rischio di elusione degli impegni.

(166) In considerazione di quanto sopra, gli impegni offerti sono stati considerati accettabili e le società in questione sono state informate dei principali fatti, considerazioni e obblighi sui quali si basa tale accettazione.

(167) Per consentire alla Commissione di controllare con maggiore efficacia il rispetto da parte delle società degli impegni assunti, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato. Queste informazioni permetteranno anche alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'appropriata aliquota di dazio.

(168) Va osservato che in caso di violazione, di revoca o di sospetta violazione dell'impegno, può essere imposto un dazio antidumping, a norma dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base.

(169) Inoltre, a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, anche se nel corso dell'inchiesta sono stati accettati impegni, l'inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità nei confronti dei paesi interessati è stata normalmente portata a termine. Gli impegni offerti da due produttori esportatori della Tailandia e della Russia sono stati accettati dalla Commissione con la decisione 2001/602/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di ferro o di acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, anche muniti di accessori, classificati ai codici NC 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 e 7312 10 99, originari della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia.

2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti originari dei paesi in appresso elencati è la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Le suddette aliquote non si applicano ai prodotti fabbricati dalle società in appresso elencate, soggette alle aliquote di dazio antidumping seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le importazioni di prodotti classificati ai seguenti codici addizionali TARIC, fabbricati ed esportati direttamente (cioè spediti e fatturati) da una delle società indicate in appresso ad una società operante come importatore nella Comunità sono esenti dai dazi antidumping istituiti all'articolo 1, a condizione che avvengano a norma del paragrafo 2.

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esentate dal dazio a condizione che:

a) una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati in allegato sia presentata alle autorità doganali degli Stati membri contestualmente alla dichiarazione per l'immissione in libera pratica;

b) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.

Articolo 3

1. In riferimento alle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica ceca, della Tailandia e della Turchia, gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio, imposto con il regolamento (CE) n. 230/2001 della Commissione, del 2 febbraio 2001, sono riscossi fino a concorrenza del livello del dazio istituito in via definitiva. Viene svincolata la parte degli importi depositati che supera l'aliquota dei dazi definitivi.

2. In riferimento alle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Russia, gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio, imposto con il regolamento (CE) n. 230/2001 sono riscossi fino a concorrenza del livello del dazio istituito in via provvisoria.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Michel

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

(2) GU L 34 del 3.2.2001, pag. 4.

(3) Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Informazioni da fornire obbligatoriamente nelle fatture commerciali che accompagnano le vendite assoggettate ad impegni

1. Intestazione "FATTURA COMMERCIALE ACCOMPAGNANTE MERCI SOGGETTE A IMPEGNI".

2. Nome della società citata all'articolo 2, paragrafo 1, che rilascia la fattura commerciale.

3. Numero della fattura commerciale.

4. Data di emissione della fattura commerciale.

5. Codice addizionale Taric con il quale le merci figuranti nella fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria.

6. Esatta descrizione delle merci, compresi:

- numero di codice del prodotto (quale figura nell'impegno proposto dal produttore esportatore in questione),

- numero dei trefoli; numero di fili per trefolo; disposizione dei fili nel trefolo (ad esempio, in modo standard, seale, warrington ecc.); caratteristiche dei cavi (resistenti alla rotazione, compattati ecc.),

- numero di codice attribuito al prodotto dalla società (se esistente),

- codice NC,

- quantità (in kg e in lunghezza).

7. Descrizione delle condizioni di vendita, compresi:

- prezzo al kg,

- condizioni di pagamento applicabili,

- condizioni di consegna applicabili,

- sconti e riduzioni totali.

8. Nome della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.

9. Nome del responsabile della società che ha emesso la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata: "Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto da [società] e accettato dalla Commissione europea con decisione 2001/602/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte".

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