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Document 32001R1468

Regolamento (CE) n. 1468/2001 della Commissione, del 17 luglio 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

GU L 194 del 18.7.2001, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1468/oj

32001R1468

Regolamento (CE) n. 1468/2001 della Commissione, del 17 luglio 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 18/07/2001 pag. 0024 - 0025


Regolamento (CE) n. 1468/2001 della Commissione

del 17 luglio 2001

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1297/2001 della Commissione(3).

(2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

(3) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 176 del 29.6.2001, pag. 54.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 luglio 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia.

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