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Document 32001R1443

Regolamento (CE) n. 1443/2001 della Commissione, del 16 luglio 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

GU L 193 del 17.7.2001, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1443/oj

32001R1443

Regolamento (CE) n. 1443/2001 della Commissione, del 16 luglio 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 17/07/2001 pag. 0009 - 0009


Regolamento (CE) n. 1443/2001 della Commissione

del 16 luglio 2001

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1185/2001 della Commissione(3), ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.

(2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le pesche, quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le pesche esportate dopo il 16 luglio 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1185/2001 per le pesche la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 16 luglio 2001 e prima del 17 settembre 2001, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

(2) GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

(3) GU L 161 del 16.6.2001, pag. 26.

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