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Document 32001R1318

    Regolamento (CE) n. 1318/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

    GU L 177 del 30.6.2001, p. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1318/oj

    32001R1318

    Regolamento (CE) n. 1318/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 177 del 30/06/2001 pag. 0041 - 0043


    Regolamento (CE) n. 1318/2001 della Commissione

    del 29 giugno 2001

    che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) In applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire, nei settori delle uova e del pollame per la campagna di commercializzazione 2001/2002 da un lato, i quantitativi di uova e di carni di pollame del bilancio di approvvigionamento specifico che fruiscono dell'esonero dal dazio applicabile all'importazione dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni provenienti del resto della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago delle Canarie.

    (2) Occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento dell'arcipelago sia di pulcini sia di uova da cova originari del resto della Comunità. Tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica dell'arcipelago e la base dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi per gli animali o prodotti di cui trattasi.

    (3) Le modalità comuni d'applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999(4).

    (4) In attesa che entri in vigore la riforma del regime specifico di approvvigionamento, e allo scopo di non interrompere l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento in vigore, è opportuno adottare il bilancio per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2001.

    (5) A norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regime d'approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1o luglio. Occorre prevedere pertanto l'entrata in vigore immediata delle disposizioni del presente regolamento.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, sono stabiliti nell'allegato I i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti dei settori delle uova e del pollame che beneficiano dell'esonero dal dazio o dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal resto della Comunità.

    Articolo 2

    1. Per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, l'aiuto per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento provenienti dal mercato della Comunità è fissato nell'allegato II.

    2. I prodotti per i quali è concesso l'aiuto sono designati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione(5), in particolare all'allegato, sezione n. 8 e 9.

    Articolo 3

    Nell'allegato III sono fissati l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per la fornitura alle isole Canarie di materiale di riproduzione di galli e galline originario della Comunità nonché il numero di pulcini e uova da cova per i quali l'aiuto è concesso.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

    (2) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

    (3) GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

    (4) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

    (5) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

    ALLEGATO I

    Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti dei settori delle uova e del pollame per le isole Canarie per il periodo dal 1o luglio 2001 al 31 dicembre 2001

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità

    >SPAZIO PER TABELLA>

    N.B.:

    I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87.

    ALLEGATO III

    Fornitura alle isole Canarie del materiale di riproduzione originario della Comunità per il periodo dal 1o luglio 2001 al 31 dicembre 2001 - Pulcini e uova da cova

    >SPAZIO PER TABELLA>

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