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Document 32001R1162

Regolamento (CE) n. 1162/2001 della Commissione, del 14 giugno 2001, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII, e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e, e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca

GU L 159 del 15.6.2001, p. 4–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1162/oj

32001R1162

Regolamento (CE) n. 1162/2001 della Commissione, del 14 giugno 2001, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII, e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e, e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 15/06/2001 pag. 0004 - 0009


Regolamento (CE) n. 1162/2001 della Commissione

del 14 giugno 2001

che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII, e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e, e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nel novembre 2000, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare ha segnalato che lo stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII, e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e, era gravemente minacciato.

(2) La maggior parte di questo stock vive nelle sottozone CIEM V, VI, e VII, e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e.

(3) Nella riunione del Consiglio del 14 e 15 dicembre 2000, la Commissione ed il Consiglio hanno rilevato l'urgente necessità di stabilire un piano di ricostituzione dello stock in questione.

(4) Nell'immediato occorre ridurre le catture di novellame di nasello:

- imponendo un aumento generale della dimensione delle maglie delle reti trainate utilizzate per la cattura del nasello, e derogando quindi alle disposizioni relative alle dimensioni delle maglie degli attrezzi trainati stabilite negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2000(4),

- delimitando delle zone geografiche in cui il novellame di nasello è molto abbondante e stabilendo che in tale zone è consentita la pesca con attrezzi trainati solo se le reti utilizzate hanno maglie di grandi dimensioni, e

- definendo condizioni supplementari che consentano di ridurre le catture di novellame di nasello effettuate con sfogliare.

(5) Per avere informazioni sulle catture di novellame di nasello effettuate da navi che pescano nasello e da altri navi che pescano scampi, a bordo delle navi suddette dovranno essere imbarcati degli osservatori, secondo modalità connesse al livello di attività di pesca di ciascuno Stato membro che opera nelle zone corrispondenti.

(6) Per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento occorrono misure di controllo aggiuntive a complemento di quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 del Consiglio(6), nonché programmi di controllo specifici, definiti conformemente al disposto dell'articolo 34 quater del regolamento suddetto.

(7) Ulteriori misure di conservazione per quanto riguarda la pesca dello scampo (Nephrops), che determina significative catture accessorie di nasello, potranno essere proposte alla luce sia delle recenti informazioni scientifiche fornite dall'ICES sia dei risultati delle prove di attrezzi da pesca più selettivi che sono attualmente in fase di realizzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai pescherecci che operano nelle sottozone CIEM V e VI e nelle divisioni CIEM VII b, c, f, g, h, j, k, e CIEM VIII a, b, d, e.

Articolo 2

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 850/98, le catture di nasello (Merluccius merluccius) detenute a bordo di un peschereccio su cui si trovano attrezzi trainati aventi una dimensione di maglia compresa tra 55 e 99 mm non possono costituire più del 20 % in peso delle catture totali di organismi marini detenute a bordo.

2. Le condizioni del paragrafo 1 non si applicano ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che rientrano in porto nelle 24 ore successive all'ultima uscita.

Articolo 3

È vietato utilizzare:

a) eccetto che nelle sottozone CIEM V e VI, sacchi e/o avansacchi di reti trainate diverse dalle sfogliare aventi una dimensione di maglia superiore a 55 mm e non costituiti da pezze di rete a filo ritorto semplice, di spessore non superiore a 6 mm, o a filo ritorto doppio, con i singoli fili di spessore non superiore a 4 mm;

b) reti a strascico diverse dalle sfogliature sulle quali sia fissato un sacco avente una dimensione di maglia compresa tra 70 e 89 mm e che conti oltre 120 maglie su tutta la sua circonferenza, escluse le giunture e le relinghe laterali;

c) reti a strascico aventi maglie quadrangolari i cui lati non siano approssimativamente della stessa lunghezza;

d) reti a strascico sulle quali sia fissato un sacco avente una dimensione di maglia inferiore a 100 mm, se il sacco suddetto non è cucito sulla parte anteriore della rete.

Articolo 4

È vietato avere a bordo o utilizzare sfogliare aventi una dimensione di maglia pari o superiore a 70 mm, tranne se tutta la metà superiore della parte anteriore della rete è sostituita da una pezza (pannello) in cui nessuna delle maglie sia di dimensione inferiore a 180 mm, fissata:

- direttamente alla lima superiore, oppure

- a non più di tre file di maglie di una pezza di qualunque dimensione di maglia, direttamente fissata alla lima superiore.

Il pannello deve estendersi verso la parte posteriore della rete per un numero di maglie pari almeno a quello che si ottiene:

a) dividendo per 12 la lunghezza in metri dell'asta;

b) moltiplicando il risultato ottenuto in a) per 5400;

c) dividendo il risultato ottenuto in b) per la dimensione di maglia in millimetri della maglia più piccola del pannello; e

d) non considerando nel risultato ottenuto in c) le cifre decimali o altre frazioni.

Articolo 5

1. Ai fini del paragrafo 2, sono definite le seguenti aree geografiche:

a) la zona delimitata dalle linee rette che collegano i punti individuali dalle coordinate geografiche qui di seguito indicate ed escludendo le parti di tale zona situate entro il limite delle 12 miglia nautiche dalle linee di base dell'Irlanda:

53° 30' N, 11° 00' O

53° 30' N, 12° 00' O

53° 00' N, 12° 00' O

51° 00' N, 11° 00' O

49° 30' N, 11° 00' O

49° 30' N, 07° 00' O

51° 00' N, 07° 00' O

51° 00' N, 10° 30' O

51° 30' N, 11° 00' O

53° 30' N, 11° 00' O

e

b) la zona delimitata dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate geografiche qui di seguito indicate ed escludendo le parti di tale zona situate entro il limite delle 12 miglia nautiche dalle linee di base della Francia:

48° 00' N, 06° 00' O

48° 00' N, 07° 00' O

45° 00' N, 02° 00' O

44° 00' N, 02° 00' O

un punto situato sulla costa della Francia a 44° 00' N

un punto situato sulla costa della Francia a 45° 30' N

45° 30' N, 02° 00' O

45° 45' N, 02° 00' O

48° 00' N, 06° 00' O.

A titolo indicativo, una carta della zona summenzionata è riportata nell'allegato I.

2. Nelle zone definite al paragrafo 1:

- sono vietate tutte le attività di pesca in cui vengano utilizzate reti trainate aventi una dimensione di maglia compresa tra 59 e 99 mm,

- è vietato immergere, totalmente o parzialmente, o utilizzare per qualsivoglia scopo reti trainate aventi una dimensione di maglia compresa tra 55 e 99 mm,

- tutte le reti trainate aventi una dimensione di maglia compresa tra 55 e 99 mm devono essere correttamente fissate e riposte, come indicato all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Nella zona definita al paragrafo 1, lettera a):

- sono vietate tutte le attività di pesca in cui vengono utilizzati attrezzi fissi aventi una dimensione di maglia inferiore a 120 mm,

- è vietato immergere, totalmente o parzialmente, o utilizzare per qualsivoglia scopo attrezzi fissi aventi una dimensione di maglia inferiore a 120 mm,

- tutti gli attrezzi fissi aventi una dimensione di maglia inferiore a 120 mm devono essere correttamente fissati e riposti, come indicato all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Nella zona definita al paragrafo 1, lettera b):

- sono vietate tutte le attività di pesca in cui vengano utilizzati attrezzi fissi aventi una dimensione di maglia inferiore a 100 mm,

- è vietato immergere, totalmente o parzialmente, o utilizzare per qualsivoglia scopo attrezzi fissi aventi una dimensione di maglia inferiore a 100 mm,

- tutti gli attrezzi fissi aventi una dimensione di maglia inferiore a 100 mm devono essere correttamente fissati e riposti, come indicato all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Articolo 6

1. Per il numero di bordate indicato nell'allegato II gli Stati membri devono garantire la presenza a bordo di almeno un osservatore su tutti i pescherecci comunitari che battono la loro bandiera e che utilizzano reti trainate aventi una dimensione di maglia compresa tra 70 e 99 mm in ciascuna delle zone geografiche delimitate dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate geografiche qui di seguito indicate:

a) un punto situato sulla costa dell'Irlanda a 53° 30' N

53° 30' N, 11° 00' O

51° 30' N, 11° 00' O

51° 00' N, 10° 30' O

51° 00' N, 07° 00' O

un punto situato sulla costa dell'Irlanda a 07° 00' O;

b) un punto situato sulla costa della Francia a 48° 00' N

48° 00' N, 06° 00' O

45° 45' N, 02° 00' O

45° 30' N, 02° 00' O

un punto situato sulla costa della Francia a 45° 30' N.

2. Per almeno 10 bordate gli Stati membri interessati devono garantire, all'interno e all'esterno delle zone geografiche definite all'articolo 5, la presenza di uno o più osservatori a bordo di un peschereccio comunitario che batta la loro bandiera e utilizzi una rete a strascico in cui almeno una fila di dimensioni superiori a 350 mm sia direttamente fissata alla lima superiore e che sia trainata simultaneamente da due pescherecci.

3. Ciascuno Stato membro elabora un piano di campionamento per attuare le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, indicando fra l'altro la distribuzione degli osservatori tra le diverse zone geografiche, e lo trasmette alla Commissione per approvazione.

4. Per ogni operazione di pesca in cui venga utilizzato l'attrezzo, gli osservatori registrano le dimensioni di maglia della rete trainata e il luogo geografico dell'operazione e mediante un'idonea procedura di campionamento determinano i seguenti elementi:

a) il quantitativo totale in peso dei naselli, degli scampi e di tutti gli altri organismi marini catturati in ciascuna operazione di pesca in cui sia stato utilizzato l'attrezzo;

b) la lunghezza in centimetri, approssimata per difetto, dei naselli catturati in ciascuna operazione di pesca in cui sia stato utilizzato l'attrezzo;

c) il quantitativo totale in peso dei naselli, degli scampi e di tutti gli altri organismi marini sbarcati;

d) la lunghezza in centimetri, approssimata per difetto, dei naselli sbarcati.

5. Il comandante di un peschereccio comunitario designato per accogliere a bordo un osservatore prende tutte le disposizioni del caso per agevolare l'arrivo e la partenza dell'osservatore e fornisce a quest'ultimo una sistemazione adeguata per il suo soggiorno a bordo e per lo svolgimento del suo lavoro.

6. A titolo indicativo, le zone di cui al paragrafo 1 sono riportate nell'allegato.

Articolo 7

1. Gli Stati membri provvedono affinché per il numero di sbarchi indicato nell'allegato III le catture effettuate da pescherecci che hanno utilizzato reti trainate aventi una dimensione di maglia compresa tra 70 e 99 mm nelle zone di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e che non avevano a bordo alcun osservatore, siano sottoposte ad un campionamento immediatamente dopo lo sbarco.

A tal fine ciascuno Stato membro elabora un piano di campionamento, indicando fra l'altro la distribuzione dei campioni per zona geografica, e lo trasmette alla Commissione per approvazione.

2. Il campionamento deve consentire di valutare i seguenti elementi:

a) il quantitativo totale dei naselli, degli scampi e di tutti gli altri organismi marini sbarcati;

b) la lunghezza in centimetri, approssimata per difetto, dei naselli sbarcati.

Articolo 8

Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro 220 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, una relazione generale sulle attività e sulle conclusioni degli osservatori imbarcati su pescherecci comunitari battenti la loro bandiera e sul campionamento degli sbarchi.

Articolo 9

1. Ciascuno Stato membro prende i provvedimenti necessari affinché il comandante di un peschereccio battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, che intenda pescare o che abbia pescato alle condizioni di cui all'articolo 5, sia tenuto a trasmettere informazioni sulla sua entrata nelle zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e sulla sua uscita dalle stesse.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono i seguenti dati:

- il nome della nave,

- il codice (entrata "in", uscita "out"),

- la data, l'ora e la localizzazione geografica,

- il nome del comandante.

I comandanti dei pescherecci comunitari registrano nel giornale di bordo i dati suddetti e l'ora in cui sono stati trasmessi.

3. I pescherecci dotati di un sistema di controllo automatico in tempo reale in stato di funzionamento, riconosciuto ai sensi della legislazione comunitaria, sono dispensati dall'obbligo di rispettare le condizioni indicate al paragrafo 1.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere trasmesse dal comandante del peschereccio interessato o dal suo rappresentante contemporaneamente allo Stato di bandiera e agli Stati membri costieri responsabili delle attività di controllo ogni volta che la nave pesca in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro o degli Stati membri suddetti.

Articolo 10

1. È vietato detenere a bordo di un peschereccio comunitario quantitativi di naselli mescolati o associati ad altre specie di organismi marini.

2. I comandanti dei pescherecci comunitari prestano l'assistenza necessaria agli ispettori degli Stati membri per consentire loro di procedere, a fini di verifica, ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di naselli detenute a bordo.

Articolo 11

1. Il comandante di un peschereccio comunitario, o il suo rappresentante, che desideri in qualsiasi occasione sbarcare in uno Stato membro un quantitativo di naselli pari o superiore a 250 kg comunica alle autorità competenti dello Stato membro di cui trattasi, almeno quattro ore prima dello sbarco, i seguenti dati:

- il luogo di sbarco,

- l'ora di arrivo prevista nel luogo suddetto,

- i quantitativi di naselli detenuti a bordo,

- i quantitativi di naselli da sbarcare.

2. Qualora in qualsiasi occasione debba essere sbarcato da un peschereccio comunitario un quantitativo di naselli superiore a 500 kg, il comandante del peschereccio di cui trattasi provvede affinché gli sbarchi siano effettuati solo in porti designati conformemente al disposto dell'articolo 12.

3. Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere sbarcato un quantitativo di naselli pari o superiore a 250 kg possono chiedere che le operazioni di sbarco non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione.

Articolo 12

1. Ogni Stato membro designa i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di naselli superiori a 500 kg.

2. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'elenco dei porti designati e comunica nei 30 giorni successivi le procedure di ispezione e di sorveglianza relative, compresi i termini e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di naselli di ciascuno sbarco. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

Articolo 13

1. Qualora la prima immissione in commercio degli sbarchi di naselli non sia effettuata mediante vendita all'asta, seconda quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 gli Stati membri provvedono affinché:

- il luogo in cui viene determinato il peso dei quantitativi di naselli sbarcati sia designato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui avviene lo sbarco, e

- i quantitativi di cui trattasi siano immediatamente notificati ai centri per le vendite all'asta o ad altri organismi designati dalle autorità competenti.

2. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di naselli sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati prima di essere trasportati altrove.

3. In deroga alle condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, tutti i quantitativi di naselli trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento precitato, indicante i quantitativi di naselli trasportati. Per il trasporto di quantitativi di naselli è vietato utilizzare una copia del documento T2M di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), dello stesso regolamento.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia:

- gli articoli 10 e 11 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,

- gli articoli 2, 3, 4, 5 e 9, si applicano a decorrere dal 1o settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

(2) GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1.

(3) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

(4) GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1.

(5) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(6) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

ALLEGATO I

ZONE DI PROTEZIONE DEL NASELLO

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ALLEGATO II

NUMERO MINIMO DI BORDATE IN CUI È RICHIESTA LA PRESENZA A BORDO DI OSSERVATORI

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

NUMERO MINIMO DI BORDATE IN CUI DEVONO ESSERE PRELEVATI CAMPIONI DAGLI SBARCHI

>SPAZIO PER TABELLA>

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