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Document 32001R0150

    Regolamento (CE) n. 150/2001 della Commissione, del 25 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da infliggere alle organizzazioni dei produttori nel settore della pesca per le irregolarità ai meccanismi d'intervento e che modifica il regolamento (CE) n. 142/98

    GU L 24 del 26.1.2001, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1420

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/150/oj

    32001R0150

    Regolamento (CE) n. 150/2001 della Commissione, del 25 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da infliggere alle organizzazioni dei produttori nel settore della pesca per le irregolarità ai meccanismi d'intervento e che modifica il regolamento (CE) n. 142/98

    Gazzetta ufficiale n. L 024 del 26/01/2001 pag. 0010 - 0011


    Regolamento (CE) n. 150/2001 della Commissione

    del 25 gennaio 2001

    recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da infliggere alle organizzazioni dei produttori nel settore della pesca per le irregolarità ai meccanismi d'intervento e che modifica il regolamento (CE) n. 142/98

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 8, l'articolo 23, paragrafo 5, l'articolo 24, paragrafo 8, l'articolo 25, paragrafo 6, e l'articolo 27, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio(2), con effetti a decorrere dal 1o gennaio 2001, prevede vari meccanismi d'intervento per le organizzazioni dei produttori. La Comunità deve prevedere sanzioni per le irregolarità in tali meccanismi d'intervento, al fine di scoraggiare le frodi e assicurare l'equo trattamento delle organizzazioni di produttori fra Stati membri.

    (2) Il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio(3) ha istituito una normativa generale concernente controlli omogenei e misure e sanzioni amministrative per irregolarità relative al diritto comunitario.

    (3) Vanno definiti i tipi di irregolarità cui si riferisce il presente regolamento.

    (4) Le sanzioni applicate devono essere commisurate all'irregolarità commessa e basarsi su criteri obiettivi e verificabili. Al fine di tener conto del grado di responsabilità, le irregolarità intenzionali o causate da grave negligenza devono essere oggetto di sanzioni più severe. Per le irregolarità aventi incidenza finanziaria modesta le organizzazioni di produttori non devono essere penalizzate da un ritiro completo del diritto agli aiuti, ma soltanto da una riduzione di importo proporzionale.

    (5) La Commissione deve essere informata in merito alle irregolarità nei meccanismi d'intervento, così da poter accertare la restituzione degli importi esatti al bilancio comunitario.

    (6) Poiché le sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 142/98 della Commissione, del 21 gennaio 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria della trasformazione(4), sono state inserite nel presente regolamento, occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 142/98.

    (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce le sanzioni da irrogare in caso di irregolarità commesse nei confronti degli articoli 21, 23, 24, 25 e 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 che istituiscono i meccanismi d'intervento della compensazione finanziaria dei ritiri, degli aiuti al riporto, dei ritiri e riporti effettuati autonomamente, degli aiuti all'ammasso privato e delle indennità compensative per il tonno (in prosieguo: "i meccanismi d'intervento").

    Articolo 2

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) "operatore economico", menzionato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95: una organizzazione di produttori o uno dei suoi membri;

    b) "prezzo d'intervento" è uno dei prezzi seguenti in funzione del meccanismo d'intervento utilizzato:

    i) il prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 104/2000;

    ii) il prezzo di vendita comunitario fissato a norma degli articoli 22 e 25 del regolamento (CE) n. 104/2000;

    iii) il prezzo di ritiro autonomo fissato a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 104/2000;

    iv) il limite d'intervento di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000.

    Articolo 3

    1. Quando un'irregolarità concerne importi inferiori al 5 % dell'aiuto annuale ricevuto dall'organizzazione per un meccanismo d'intervento, lo Stato membro trattiene un importo fino al 20 % del prezzo d'intervento applicabile ai quantitativi dei prodotti interessati, in funzione della gravità dell'infrazione in termini finanziari.

    2. Quando un'irregolarità concerne importi compresi tra il 5 % e il 10 % dell'aiuto annuale ricevuto dall'organizzazione per un meccanismo d'intervento, lo Stato membro trattiene un importo compreso fra il 30 % e il 50 % del prezzo d'intervento applicabile ai quantitativi dei prodotti interessati, in funzione della gravità dell'infrazione in termini finanziari.

    3. Quando un'irregolarità concerne importi superiori al 10 % dell'aiuto annuale ricevuto dall'organizzazione per un meccanismo d'intervento, lo Stato membro trattiene un importo compreso fra il 60 % e l'80 % del prezzo d'intervento applicabile ai quantitativi dei prodotti interessati, in funzione della gravità dell'infrazione in termini finanziari.

    4. In caso di irregolarità intenzionale o causata da grave negligenza, secondo quanto accertato dallo Stato membro, quest'ultimo trattiene l'intero aiuto per il quale l'organizzazione dei produttori ha i necessari requisiti nel quadro del meccanismo d'intervento per la campagna di pesca in oggetto. Nei casi in cui è accertata l'irregolarità intenzionale lo Stato membro non concede nella campagna successiva l'aiuto previsto nell'ambito di tale meccanismo.

    5. Gli importi trattenuti e le altre sanzioni previste dal presente articolo non sono considerati sanzioni penali.

    Articolo 4

    1. L'importo da trattenere secondo l'articolo 3 è restituito allo Stato membro, prelevato sulla cauzione costituita dall'organizzazione di produttori o detratto dall'aiuto per la successiva campagna di pesca.

    2. Gli importi trattenuti dallo Stato membro o a questo restituiti sono accreditati al FEAOG.

    3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione i casi di applicazione dell'articolo 3.

    Articolo 5

    L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 142/98 è soppresso.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

    (2) GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

    (3) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

    (4) GU L 17 del 22.1.1998, pag. 8.

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