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Document 32001D0572

    2001/572/CE: Decisione del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario

    GU L 203 del 28.7.2001, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2009; abrog. impl. da 32009D0470

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/572/oj

    32001D0572

    2001/572/CE: Decisione del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario

    Gazzetta ufficiale n. L 203 del 28/07/2001 pag. 0016 - 0017
    CS.ES capitolo 3 tomo 33 pag. 209 - 210
    ET.ES capitolo 3 tomo 33 pag. 209 - 210
    HU.ES capitolo 3 tomo 33 pag. 209 - 210
    LT.ES capitolo 3 tomo 33 pag. 209 - 210
    LV.ES capitolo 3 tomo 33 pag. 209 - 210
    MT.ES capitolo 3 tomo 33 pag. 209 - 210
    PL.ES capitolo 3 tomo 33 pag. 209 - 210
    SK.ES capitolo 3 tomo 33 pag. 209 - 210
    SL.ES capitolo 3 tomo 33 pag. 209 - 210


    Decisione del Consiglio

    del 23 luglio 2001

    che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario

    (2001/572/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], in particolare l'articolo 24, paragrafi 1 e 2,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un contributo finanziario della Commissione a favore dell'eradicazione e della sorveglianza delle malattie contenute nell'elenco allegato alla suddetta decisione.

    (2) Tale elenco può essere completato o modificato per tener conto dell'evoluzione della situazione sanitaria nella Comunità.

    (3) L'anemia infettiva del salmone (AIS) è una nuova malattia comparsa per la prima volta nella Comunità nel 1998, che può cagionare perdite ingenti nel settore dell'allevamento del salmone.

    (4) È importante lottare contro l'AIS al fine di evitarne l'ulteriore propagazione ad altre regioni.

    (5) La febbre catarrale è una malattia virale trasmessa da artropodi, che colpisce ovini, caprini, bovini ed altri ruminanti.

    (6) Essa ha un'incidenza a livello internazionale sui movimenti di animali vivi delle specie sensibili, essendo inserita nell'elenco A dell'ufficio internazionale delle epizoozie.

    (7) Nel 1998 la febbre catarrale è penetrata nel territorio della Comunità da paesi terzi e si è propagata attraverso vettori infetti.

    (8) Talune regioni della Comunità devono essere considerate, a causa delle loro condizioni climatiche, zone ad alto rischio per quanto riguarda la febbre catarrale.

    (9) La decisione 90/424/CEE prevede misure d'urgenza in caso di comparsa della febbre catarrale. È inoltre necessario un contributo finanziario della Comunità ai fini della sorveglianza e dell'attuazione di talune misure di lotta, compresa la vaccinazione nelle zone ad alto rischio per quanto riguarda la febbre catarrale o nelle zone in cui la malattia è endemica.

    (10) Alla luce di tali sviluppi, l'AIS e la febbre catarrale dovrebbero essere aggiunte all'elenco di cui trattasi, affinché sia possibile beneficiare del contributo finanziario della Comunità per l'attuazione di programmi di lotta e di sorveglianza di tali malattie. Per quanto riguarda la febbre catarrale, è opportuno adottare criteri specifici per consentire di svolgere l'azione finanziaria di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE.

    (11) La concessione del contributo finanziario comunitario è subordinata al rispetto delle pertinenti condizioni stabilite dalla decisione 90/424/CEE e, per quanto riguarda l'AIS, dalla direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci [2].

    (12) Il regolamento (CE) n. 2792/1999, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca [3], in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera g), costituisce la base giuridica appropriata per la concessione di un aiuto finanziario per quanto riguarda l'AIS. Pertanto, in deroga all'articolo 24, paragrafo 5, paragrafo 6, seconda frase e paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE, si applicano le disposizioni del titolo III del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali [4].

    (13) Occorre pertanto modificare la decisione 90/424/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'allegato della decisione 90/424/CEE, al gruppo 1 sono aggiunti i seguenti trattini:

    "— Anemia infettiva del salmone (AIS) [5]

    — Febbre catarrale nelle zone endemiche o ad alto rischio [6]."

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. Neyts-Uyttebroeck

    [1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103).

    [2] GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

    [3] GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

    [4] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

    [5] Le azioni di lotta contro l'AIS sono ammissibili ad un contributo finanziario della Comunità unicamente nell'ambito dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (CE) n. 2792/1999 (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10). In deroga all'articolo 24, paragrafo 5, paragrafo 6, seconda frase e paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE, a tali azioni si applicano le disposizioni del titolo III del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

    [6] L'azione di lotta contro la febbre catarrale è altresì ammissibile a un contributo finanziario della Comunità a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, per il pregiudizio provocato dalla mortalità degli animali dovuto a tale malattia, che sarà deciso secondo la procedura di cui all'articolo 41.

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