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Document 32001D0257
2001/257/EC: Commission Decision of 30 March 2001 laying down the conditions for the control and eradication of foot-and-mouth disease in the United Kingdom in application of Article 13 of Directive 85/511/EEC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 1041)
2001/257/CE: Decisione della Commissione, del 30 marzo 2001, che stabilisce le condizioni di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica nel Regno Unito in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1041]
2001/257/CE: Decisione della Commissione, del 30 marzo 2001, che stabilisce le condizioni di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica nel Regno Unito in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1041]
GU L 91 del 31.3.2001, pp. 98–105
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
25/04/2001
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modified by | 32001D0326 | modifica | ANN2 | DATNOT |
2001/257/CE: Decisione della Commissione, del 30 marzo 2001, che stabilisce le condizioni di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica nel Regno Unito in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1041]
Gazzetta ufficiale n. L 091 del 31/03/2001 pag. 0098 - 0105
Decisione della Commissione del 30 marzo 2001 che stabilisce le condizioni di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica nel Regno Unito in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE [notificata con il numero C(2001) 1041] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/257/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10, vista la direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica(3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Le misure di lotta contro l'afta epizootica previste dalla direttiva 85/511/CEE sono finalizzate ad eradicare la malattia quanto prima possibile con la distruzione degli allevamenti infetti, contaminati o venuti a contatto con gli stessi, severi controlli sui movimenti degli animali delle specie sensibili e sui prodotti ottenuti da questi animali e la sorveglianza della zona infetta per accertare, prima di abolire le misure di controllo, che non vi sia più circolazione del virus. (2) Tuttavia, all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 85/511/CEE del Consiglio è prevista la possibilità di effettuare una vaccinazione d'emergenza in caso di propagazione della malattia. (3) In base ai principi enunciati nel suddetto articolo, la decisione di ricorrere al vaccino va valutata tenendo conto degli interessi fondamentali della Comunità, che non devono risultarne compromessi. (4) In seguito alla denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Irlanda, la Commissione ha adottato le decisioni 2001/172/CE(4), 2001/208/CE(5), 2001/223/CE(6) e 2001/234/CE(7), che recano misure di protezione contro l'afta epizootica nei rispettivi Stati membri. (5) Oltre alle misure previste nel quadro della direttiva 85/511/CEE, il Regno Unito applica l'abbattimento preventivo degli animali sensibili detenuti nelle aziende situate nelle immediate vicinanze di aziende infette o sospette, tenendo conto della situazione epidemiologica, dell'alta densità di animali sensibili in talune parti del territorio e della scarsa manifestazione di segni clinici in alcune specie sensibili. (6) L'abbattimento di animali per motivi sanitari deve essere effettuato conformemente alla direttiva 93/119/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento(8). (7) L'abbattimento su larga scala degli animali provenienti dalle aziende infette o contaminate può esaurire in breve tempo le capacità di distruzione delle carcasse in condizioni di sicurezza, ritardando così inevitabilmente l'abbattimento preventivo con conseguente possibile aggravamento e diffusione del virus. (8) Le autorità competenti del Regno Unito hanno presentato alla Commissione un programma che prevede il ricorso alla vaccinazione profilattica dei bovini in condizioni chiaramente definite quale strumento supplementare di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica rispetto all'abbattimento preventivo degli animali di altre specie sensibili in zone determinate ad alto carico di bestiame. (9) Nella relazione del 10 marzo 1999 il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha formulato raccomandazioni sulla strategia da seguire per una vaccinazione d'emergenza contro l'afta epizootica, di cui è necessario tener conto(9). (10) Il ricorso a qualsiasi tipo di vaccinazione comprometterà inevitabilmente la situazione sanitaria dell'afta epizootica per quanto riguarda gli scambi internazionali non soltanto per lo Stato membro interessato o per la parte del suo territorio in cui la vaccinazione è effettuata. (11) Prima di prendere una decisione sulla vaccinazione d'emergenza, la Commissione deve accertarsi che le misure da adottare comprendano almeno quelle indicate all'articolo 13, paragrafo 3, dal primo al sesto trattino, della direttiva 85/511/CEE. (12) Scopo della presente decisione è definire le condizioni alle quali il Regno Unito può effettuare una vaccinazione d'emergenza e specificare le misure di sorveglianza applicabili agli animali vaccinati e ai prodotti da essi ottenuti. (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: 1) Per "abbattimento preventivo" si intende l'abbattimento degli animali sensibili detenuti nelle aziende situate entro un certo raggio dalle aziende sottoposte alle restrizioni stabilite agli articoli 4 o 5 della direttiva 85/511/CEE. Esso ha come obiettivo la rapida riduzione del numero di animali delle specie sensibili in una zona infetta. 2) Per "vaccinazione profilattica" si intende la vaccinazione d'emergenza di animali della specie bovina di determinate aziende situate in una zona definita, la cosiddetta "zona di vaccinazione"; tale vaccinazione è effettuata esclusivamente in combinazione con l'abbattimento preventivo di talune categorie di ovini e di altri animali di specie sensibili descritto al paragrafo 1. Essa ha come obiettivo la rapida riduzione della carica virale e del rischio di diffusione del virus oltre il perimetro della zona ed è subordinata alla condizione che gli animali vaccinati non siano sottoposti all'abbattimento preventivo. Articolo 2 1. Fatta salva la direttiva 85/511/CEE del Consiglio, in particolare gli articoli 4, 5 e 9, e ferma restando la decisione 2001/172/CE della Commissione, il Regno Unito può decidere di ricorrere alla vaccinazione profilattica alle condizioni stabilite nell'allegato I. 2. Prima di procedere alle misure di cui al paragrafo 1, il Regno Unito provvede affinché gli Stati membri e la Commissione siano pienamente e ufficialmente informati dei dati concernenti la delimitazione geografica e amministrativa della zona di vaccinazione, il numero di aziende interessate, la data di inizio e di conclusione della vaccinazione e le circostanze che hanno motivato la decisione di applicare le misure. Successivamente il Regno Unito provvede affinché i dati presentati conformemente al primo comma siano completati e aggiornati senza ritardo ingiustificato, in particolare per quanto concerne il numero di aziende e di animali infetti e le modifiche delle restrizioni vigenti nelle zone in questione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. (3) GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11. (4) GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22. (5) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 38. (6) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 29. (7) GU L 84 del 23.3.2001, pag. 62. (8) GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21. (9) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/outcome_en.html ALLEGATO I Condizioni per il ricorso alla vaccinazione profilattica ai fini della lotta contro l'afta epizootica e dell'eradicazione della stessa, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 85/511/CEE >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Zona di vaccinazione: Territorio amministrativo delle contee di Cumbria e Devon in Gran Bretagna. ALLEGATO III MISURE APPLICABILI NELLA ZONA DI VACCINAZIONE 1. Il Regno Unito provvede affinché, nel periodo compreso tra l'inizio della vaccinazione e almeno 30 giorni dopo il completamento della stessa, siano applicate nella zona di vaccinazione le misure seguenti: a) Sono vietati i movimenti di animali vivi della specie bovina vaccinati dalla zona di vaccinazione e all'interno della medesima. In deroga a tale divieto e previa ispezione clinica degli animali in questione e degli allevamenti d'origine o di spedizione, le autorità competenti possono autorizzare il trasporto diretto di bovini vivi, ai fini della loro immediata macellazione, in un macello designato dall'autorità competente e situato nella zona di vaccinazione, o, in casi eccezionali e previa autorizzazione espressa dell'autorità competente, in prossimità della medesima. b) Le carni fresche di animali vaccinati macellati durante il periodo di cui al presente paragrafo devono recare il bollo previsto all'articolo 5 bis della direttiva 72/461/CEE ed essere immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni sprovviste del bollo suddetto e successivamente trasportate in recipienti ermeticamente chiusi in uno stabilimento designato dalle autorità competenti ai fini del trattamento in conformità dell'allegato IV. c) Il latte e i prodotti lattiero-caseari ottenuti durante il periodo di cui al presente paragrafo da animali vaccinati possono essere immessi sul mercato all'interno o all'esterno della zona di vaccinazione purché sia stato effettuato e certificato dalle competenti autorità veterinarie almeno uno dei trattamenti previsti agli allegati VI-A e VI-B in uno stabilimento situato nella zona di vaccinazione o, in casi eccezionali e previa autorizzazione espressa dell'autorità competente, al di fuori della stessa. d) È sospesa la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale da animali maschi detenuti in centri situati all'interno della zona di vaccinazione. In deroga al suddetto divieto, le autorità competenti possono autorizzare la raccolta di sperma per la produzione di sperma congelato in centri di raccolta all'interno della zona di vaccinazione, da utilizzarsi nella zona di vaccinazione, qualora sia possibile garantire che lo sperma raccolto in tale periodo è stato immagazzinato separatamente, conservato per almeno 30 giorni e spedito solo dopo che siano state adottate le seguenti misure: prima della vaccinazione, gli animali donatori sono stati sottoposti con esito negativo ad un saggio per la ricerca di anticorpi del virus dell'afta epizootica; e tutti gli animali sensibili presenti nel centro di raccolta nel periodo considerato sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un saggio riconosciuto per la ricerca di anticorpi delle proteine non strutturali o ad una prova di isolamento del virus alla fine del periodo di quarantena. e) È vietata la raccolta di ovuli ed embrioni da animali donatori. 2. Il Regno Unito provvede affinché, nel periodo compreso tra il completamento delle misure di cui al paragrafo 1 e l'abolizione delle restrizioni, siano applicate nella zona di vaccinazione le misure seguenti: a) Sono vietati gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina che risultano sieropositivi per l'afta epizootica. b) Sono vietati gli scambi intracomunitari di sperma, ovuli ed embrioni di bovini vaccinati contro l'afta epizootica. c) È vietata la raccolta di ovuli. d) I movimenti di bovini sono subordinati alle seguenti condizioni: I movimenti dalla zona di vaccinazione di bovini non vaccinati diversi da quelli di cui al seguente punto 3) possono essere autorizzati soltanto dopo che siano trascorsi almeno 3 mesi dal completamento dell'intera campagna di vaccinazione e in conformità con la direttiva 85/511/CEE. In deroga al disposto del comma precedente, il Regno Unito può autorizzare il trasporto di bovini non vaccinati ad un macello situato fuori della zona di vaccinazione a fini di abbattimento immediato, a condizione che le carni siano sottoposte al trattamento specificato nell'allegato V. I movimenti di bovini vaccinati dalla zona di vaccinazione non sono autorizzati prima che siano trascorsi 12 mesi dal completamento delle misure di cui al paragrafo 1 o prima che siano trascorsi 12 mesi dall'ultimo focolaio manifestatosi nella zona, secondo quale di queste date sia la più recente. In deroga al disposto del comma precedente, il Regno Unito può autorizzare il trasporto di bovini vaccinati ad un macello situato fuori della zona di vaccinazione a fini di abbattimento immediato, a condizione che le carni siano sottoposte al trattamento specificato nell'allegato V. Gli animali non vaccinati nati da madri vaccinate non possono uscire dall'azienda d'origine salvo per essere trasportati: ad un macello a fini di abbattimento immediato, purché le carni siano sottoposte al trattamento di cui all'allegato V; o in un'altra azienda situata nella zona di vaccinazione; o in qualsiasi azienda, se sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico per l'individuazione di anticorpi del virus dell'afta epizootica. e) Le restrizioni applicate alle carni fresche di animali vaccinati delle specie sensibili di cui all'allegato V e ai prodotti a base di carne di cui all'allegato VI rimangono in vigore finché non siano state revocate le restrizioni ai movimenti di animali vaccinati delle specie sensibili conformemente all'articolo 16 della direttiva 85/511/CEE e comunque finché siano trascorsi almeno 12 mesi dal completamento della campagna di vaccinazione o almeno 12 mesi dall'ultimo focolaio manifestatosi nella zona di vaccinazione, secondo quale di queste date sia la più recente. f) Le restrizioni applicate al latte crudo di animali vaccinati delle specie sensibili e ai prodotti lattiero-caseari ottenuti da tale latte, di cui agli allegati VI-A e VI-B, rimangono in vigore finché non siano state revocate le restrizioni ai movimenti di animali vaccinati delle specie sensibili conformemente all'articolo 16 della direttiva 85/511/CEE e comunque finché siano trascorsi almeno 12 mesi dal completamento della campagna di vaccinazione o almeno 12 mesi dall'ultimo focolaio manifestatosi nella zona di vaccinazione, secondo quale di queste date sia la più recente. ALLEGATO IV TRATTAMENTO APPLICABILE ALLE CARNI PER GARANTIRE LA DISTRUZIONE DEL VIRUS DELL'AFTA EPIZOOTICA >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO V TRATTAMENTO APPLICABILE ALLE CARNI FRESCHE 1. Carni fresche disossate: Le carni di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, inclusi i muscoli diaframmatici ed escluse le frattaglie, dalle quali siano state asportate le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili. 2. Frattaglie rifilate: - cuori dai quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente, - fegati dai quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente, - muscoli masseteri di bovini, incisi conformemente all'allegato I, capitolo VIII, lettera A, punto 41, della direttiva 64/433/CEE e dai quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente, - lingue con epitelio, senza osso, cartilagine o tonsille, - polmoni dai quali siano stati asportati la trachea, i bronchi principali e le ghiandole linfatiche mediastinali e bronchiali, - altre frattaglie senza osso né cartilagine, dalle quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo, il grasso aderente e la mucosa. 3. Maturazione - maturazione di carcasse ad una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore, - pH misurato al centro del muscolo Longissimus dorsi inferiore a 6.0. 4. Devono essere adottate misure efficaci intese ad evitare contaminazioni reciproche. ALLEGATO VI-A TRATTAMENTO APPLICABILE AL LATTE PER GARANTIRE LA DISTRUZIONE DEL VIRUS DELL'AFTA EPIZOOTICA NEL LATTE DESTINATO AL CONSUMO UMANO Il trattamento del latte deve essere effettuato conformemente al punto 1 e comunque adottando precauzioni intese ad evitare il contatto del latte o dei prodotti a base di latte con qualsiasi fonte potenziale di contaminazione con il virus aftoso dopo la trasformazione. 1. Il latte destinato al consumo umano deve essere sottoposto ad almeno uno dei seguenti trattamenti: 1.1. sterilizzazione almeno al livello F03; 1.2. un unico trattamento UHT(1); 1.3. doppio trattamento HTST(2) del latte con un pH superiore a 7.0; 1.4. un unico trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7.0; 1.5. un unico trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, ossia: 1.5.1. a un secondo trattamento termico avente come conseguenza una reazione negativa alla prova di perossidasi, oppure 1.5.2. ad un abbassamento del pH a < 6 per almeno un'ora, oppure 1.5.3. ad un ulteriore riscaldamento ad una temperatura pari o superiore a 72 °C, associato ad essiccamento. 2. I prodotti a base di latte devono essere fabbricati con latte trattato conformemente al punto 1. (1) UHT = trattamento a temperatura ultra-alta a 130 °C per 2-3 secondi. (2) HTST = pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (72 °C per 15-17 secondi) o trattamento che raggiunga un effetto di pastorizzazione equivalente e consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi. ALLEGATO VI-B TRATTAMENTO APPLICABILE AL LATTE PER GARANTIRE LA DISTRUZIONE DEL VIRUS DELL'AFTA EPIZOOTICA NEL LATTE NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO E NEL LATTE DESTINATO AL CONSUMO ANIMALE Il trattamento del latte deve essere effettuato conformemente ai punti 1 o 3, in funzione dell'utilizzo previsto del latte o dei prodotti a base di latte, e comunque adottando precauzioni intese ad evitare il contatto del latte o dei prodotti a base di latte con qualsiasi fonte potenziale di contaminazione con il virus aftoso dopo la trasformazione. 1. Il latte non destinato al consumo umano e il latte destinato al consumo animale deve essere sottoposto ad almeno uno dei seguenti trattamenti: 1.1. sterilizzazione almeno al livello F03; 1.2. un unico trattamento UHT(1) associato ad uno dei trattamenti fisici di cui ai punti 1.4.1 e 1.4.2; 1.3. doppio trattamento HTST(2); 1.4. un unico trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, ossia: 1.4.1. ad un abbassamento del pH a < 6 per almeno un'ora, oppure 1.4.2. ad un ulteriore riscaldamento ad una temperatura pari o superiore a 72 °C, associato ad essiccamento. 2. I prodotti a base di latte non destinati al consumo umano devono essere fabbricati con latte trattato conformemente al punto 1. 3. I prodotti a base di latte destinati al consumo animale devono essere ottenuti da latte sottoposto ad uno dei trattamenti di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.4. 4. Il siero destinato all'alimentazione dei suini e ottenuto da latte trattato conformemente al punto 1 deve essere raccolto almeno 16 ore dopo la cagliatura del latte e deve presentare un pH pari a < 6.0 prima di essere trasportato negli allevamenti suinicoli. (1) UHT = trattamento a temperatura ultra-alta a 130 °C per 2-3 secondi. (2) HTST = pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (72 °C per 15-17 secondi) o trattamento che raggiunga un effetto di pastorizzazione equivalente e consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi.