EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0224

2001/224/CE: Decisione del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa alle riduzioni delle aliquote d'accisa e alle esenzioni dall'accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici

GU L 84 del 23.3.2001, p. 23–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/224(2)/oj

32001D0224

2001/224/CE: Decisione del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa alle riduzioni delle aliquote d'accisa e alle esenzioni dall'accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 23/03/2001 pag. 0023 - 0029


Decisione del Consiglio

del 12 marzo 2001

relativa alle riduzioni delle aliquote d'accisa e alle esenzioni dall'accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici

(2001/224/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, con decisione 1999/880/CE(2), ha autorizzato gli Stati membri ad introdurre esenzioni o riduzioni per le accise applicate agli oli minerali, in base a considerazioni politiche specifiche.

(2) Il Consiglio deve decidere, su proposta della Commissione, se le disposizioni della decisione 1999/880/CE che autorizzano l'applicazione di tali deroghe e riduzioni debbano essere modificate o prorogate.

(3) L'abrogazione delle proroghe automatiche di cui alla decisione 1999/880/CE permetterebbe al Consiglio di controllare in maniera più efficace tali deroghe, garantendo un loro riesame a intervalli regolari e l'adozione di decisioni consapevoli ed esplicite sulla loro proroga.

(4) Nel garantire la parità di trattamento fra Stati membri che prevedono deroghe simili, la presente decisione è volta a prorogare per un periodo di sei anni l'insieme delle deroghe in vigore, salvo quelle a favore dei vettori stradali, che sono prorogate per una durata di due anni.

(5) La presente decisione non pregiudica l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni di funzionamento del mercato unico, che potrebbero essere in particolare intentati a norma degli articoli 87 e 88 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri, a norma dell'articolo 88 del trattato, dall'obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato che possono essere istituiti.

(6) È opportuno abrogare le decisioni 1999/880/CE, 1999/804/CE(3), 2000/266/CE(4), 2000/433/CE(5), 2000/434/CE(6), 2000/446/CE(7) e 2000/719/CE(8),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni della direttiva 92/82/CEE(9) relativa alle aliquote minime di accisa sugli oli minerali, gli Stati membri sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote di accisa o le esenzioni dall'accisa di cui all'allegato I della presente decisione.

2. Fatto salvo un esame preliminare da parte del Consiglio, su proposta della Commissione, tale autorizzazione scade il 31 dicembre 2006.

Articolo 2

1. In deroga alle disposizioni della direttiva 92/82/CEE, relativa alle aliquote minime di accisa sugli oli minerali, gli Stati membri interessati sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote di accisa o le esenzioni dall'accisa di cui all'allegato II della presente decisione.

2. Fatto salvo un esame preliminare da parte del Consiglio, su proposta della Commissione, tale autorizzazione scade il 31 dicembre 2002.

Articolo 3

Le decisioni 1999/880/CE, 1999/804/CE, 2000/266/CE, 2000/433/CE, 2000/434/CE, 2000/446/CE e 2000/719/CE sono abrogate.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Ringholm

(1) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

(2) GU L 331 del 23.12.1999, pag. 73.

(3) GU L 313 del 7.12.1999, pag. 9.

(4) GU L 85 del 6.4.2000, pag. 21.

(5) GU L 172 del 12.7.2000, pag. 21.

(6) GU L 172 del 12.7.2000, pag. 23.

(7) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 39.

(8) GU L 291 del 18.11.2000, pag. 30.

(9) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 94/74/CE.

ALLEGATO I

Riduzioni delle aliquote di accisa ed esenzioni dall'accisa di cui all'articolo 1

1. BELGIO

- per il gas di petrolio liquefatto (GPL), il gas naturale ed il metano,

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

- per la navigazione privata da diporto,

- per una riduzione delle aliquote di accisa sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili più rispettosi dell'ambiente; detta riduzione è specificatamente collegata al tenore di zolfo e l'aliquota ridotta non può in alcun caso essere inferiore a 6,5 EUR per tonnellata,

- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

2. DANIMARCA

- per una riduzione delle aliquote di accisa sul carburante per motori diesel volta a favorire l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente, a condizione che tali incentivi siano subordinati ad una serie di caratteristiche tecniche prestabilite, in particolare il peso specifico, il tenore di zolfo, il punto di distillazione e l'indice di cetano, e a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE,

- per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate alla benzina erogata da distributori dotati di un sistema di recupero dei vapori di benzina e la benzina erogata da altri distributori, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui agli articoli 3 e 4,

- per l'applicazione alla benzina di aliquote di accisa differenziate, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui agli articoli 3 e 4,

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

- per l'applicazione al gasolio di aliquote di accisa differenziate, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 5,

- per il rimborso parziale al settore commerciale, a condizione che le accise in questione siano conformi alle disposizioni comunitarie e che l'importo versato e non rimborsato rispetti sempre le aliquote minime di accisa o le tasse di controllo sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE.

3. GERMANIA

- per l'utilizzo di gas di idrocarburi di scarto come combustibili da riscaldamento,

- un'aliquota differenziata di accisa sugli oli minerali utilizzati come carburante dai veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri, a condizione che siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE,

- per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad altri fini scientifici,

- per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate sui combustibili da riscaldamento usati dalle industrie manifatturiere, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE,

- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

4. GRECIA

- per l'impiego da parte delle forze armate nazionali,

- per un'esenzione dall'accisa sugli oli minerali per i carburanti destinati ai veicoli di servizio dell'ufficio del Primo Ministro e delle forze di polizia nazionali,

- per i veicoli adibiti ai trasporti pubblici locali,

- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 4,

- per il GPL e il metano usati a fini industriali.

5. SPAGNA

- per il GPL impiegato come carburante dai veicoli adibiti ai trasporti pubblici locali,

- per il GPL impiegato come carburante nei taxi,

- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 4,

- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

6. FRANCIA

- nell'ambito di alcune politiche dirette ad aiutare le regioni colpite da spopolamento,

- per il consumo in Corsica, a condizione che le aliquote ridotte rispettino sempre le aliquote minime di accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,

- per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate su un nuovo combustibile composto da un'emulsione di acqua e di antigelo in sospensione nel gasolio, stabilizzata da tensioattivi, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare all'aliquota minima di accisa di cui all'articolo 5,

- per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate sulla benzina super senza piombo contenente un additivo a base di potassio inteso a migliorare le caratteristiche anticorrosione delle valvole (o qualsiasi altro additivo d'effetto equivalente),

- per i carburanti usati nei taxi, nei limiti di un contingente annuo,

- per un'esenzione dall'accisa sui gas usati come carburante nei trasporti pubblici, nei limiti di un contingente annuo,

- per un'esenzione dall'accisa sui gas usati come carburante per i veicoli adibiti al servizio di nettezza urbana muniti di motore a gas,

- per una riduzione dell'aliquota di accisa sugli oli combustibili pesanti al fine di favorire l'uso di combustibili più rispettosi dell'ambiente; tale riduzione è specificatamente collegata al tenore di zolfo e l'aliquota applicabile agli oli combustibili pesanti deve corrispondere all'aliquota minima sugli oli combustibili pesanti prevista dalla normativa comunitaria,

- per un'esenzione dall'accisa sugli oli pesanti usati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne,

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

- per la distribuzione di benzina per la navigazione da diporto nei porti della Corsica,

- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

7. IRLANDA

- per il GPL, il gas naturale e il metano impiegati come carburante nei veicoli a motore,

- per i veicoli a motore impiegati dai disabili,

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 4,

- per la produzione di allumina nella regione di Shannon,

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

- per la navigazione privata da diporto,

- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

8. ITALIA

- per l'utilizzazione di gas di idrocarburi di scarto come combustibili,

- per il metano impiegato come carburante per veicoli a motore,

- per le forze armate nazionali,

- per le ambulanze,

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

- per il carburante usato nei taxi,

- per l'applicazione di aliquote ridotte di accisa, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, sul gasolio domestico per riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per il riscaldamento e distribuito dalle reti locali, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui agli articoli 5 e 7,

- per il consumo nella regione della Valle d'Aosta e nella provincia di Gorizia,

- per una riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina usata nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui agli articoli 3 e 4,

- per una riduzione delle aliquote di accisa sugli oli minerali consumati nelle province di Udine e Trieste, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE,

- per un'esenzione dall'accisa sugli oli minerali usati come combustibili per la produzione di allumina in Sardegna,

- per una riduzione delle aliquote d'accisa sulla nafta destinata alla produzione di vapore e sul gasolio impiegato nei forni di essiccamento e di "attivazione" dei setacci molecolari nella regione Calabria, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE,

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

9. LUSSEMBURGO

- per il GPL, il gas naturale e il metano,

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

- per una riduzione delle aliquote sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili più rispettosi dell'ambiente; detta riduzione è specificatamente collegata al tenore di zolfo e l'aliquota ridotta non può in alcun caso essere inferiore a 6,5 EUR per tonnellata,

- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

10. PAESI BASSI

- per il GPL, il gas naturale e il metano,

- per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad altri fini scientifici,

- per le forze armate nazionali,

- per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate al GPL usato come carburante nei trasporti pubblici,

- per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate al GPL usato come carburante dai camion adibiti alla nettezza urbana, i camion espurgo dei pozzetti stradali e le innaffiatrici-spazzatrici usate per pulire le strade.

11. AUSTRIA

- per il gas naturale e il metano,

- per il GPL usato come carburante dai veicoli adibiti al trasporto pubblico locale,

- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

12. PORTOGALLO

- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 4,

- per un'esenzione dall'accisa per il GPL, il gas naturale e il metano usati come carburante nei trasporti pubblici locali di passeggeri,

- per una riduzione dell'aliquota di accisa sull'olio combustibile utilizzato nella regione autonoma di Madeira; tale riduzione non può essere superiore ai costi aggiuntivi dovuti al trasporto del carburante stesso fino a tale regione,

- per una riduzione dell'aliquota di accisa sugli oli combustibili pesanti al fine di favorire l'uso di combustibili più rispettosi dell'ambiente; tale riduzione è specificatamente collegata al tenore di zolfo e l'aliquota applicabile agli oli combustibili pesanti deve corrispondere all'aliquota sugli oli combustibili pesanti prevista dalla normativa comunitaria,

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

13. FINLANDIA

- per il gas naturale usato come carburante,

- per un'esenzione dall'accisa per il metano e il GPL usati per tutti gli scopi,

- per aliquote di accisa ridotte per il gasolio ed il gasolio leggero per riscaldamento, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 5,

- per aliquote di accisa ridotte per la benzina riformulata con o senza piombo, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui agli articoli 3 e 4,

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

- per la navigazione privata da diporto,

- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

14. SVEZIA

- per un'esenzione dall'accisa per il metano biologico ed altri gas residui,

- per aliquote ridotte per il gasolio in base alle categorie ambientali,

- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 4,

- per un'aliquota di accisa ridotta sugli oli minerali destinati ad usi industriali, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE,

- per un'aliquota di accisa ridotta sugli oli minerali destinati a usi industriali, con l'introduzione di un'aliquota più bassa di quella standard e di un'aliquota ridotta per le imprese ad elevato consumo energetico, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, e non diano luogo a distorsioni di concorrenza,

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE.

15. REGNO UNITO

- per il GPL, il gas naturale e il metano impiegati come carburante nei veicoli a motore,

- per una riduzione dell'aliquota di accisa sul carburante per motori diesel, al fine di incoraggiare l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente,

- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 4,

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

- per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate all'emulsione acqua/gasolio, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 5,

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

- per la navigazione privata da diporto,

- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

ALLEGATO II

Riduzioni delle aliquote di accisa ed esenzioni dall'accisa di cui all'articolo 2

1. FRANCIA

- per l'applicazione di aliquote d'accisa differenziate per il gasolio usato dai veicoli commerciali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 5.

2. ITALIA

- per l'applicazione di una riduzione delle aliquote d'accisa per il gasolio usato come carburante per i trasporti su strada, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 5.

3. PAESI BASSI

- per l'applicazione di aliquote d'accisa ridotte per il gasolio usato dai veicoli commerciali, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 5.

Top