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Document 32000R2764
Council Regulation (EC) No 2764/2000 of 14 December 2000 fixing for the 2001 fishing year the guide prices for the fishery products listed in Annexes I and II and the Community producer price for the fishery products listed in Annex III to Regulation (EC) No 104/2000
Regolamento (CE) n. 2764/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che fissa, per la campagna 2001, i prezzi d'orientamento per i prodotti della pesca di cui agli allegati I e II e il prezzo alla produzione comunitario dei prodotti della pesca di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000
Regolamento (CE) n. 2764/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che fissa, per la campagna 2001, i prezzi d'orientamento per i prodotti della pesca di cui agli allegati I e II e il prezzo alla produzione comunitario dei prodotti della pesca di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000
GU L 321 del 19.12.2000, pp. 1–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001, Date of end of validity: 31/12/2001
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrected by | 32000R2764R(01) | (DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) | |||
| Corrected by | 32000R2764R(02) | (FR,SV) |
Regolamento (CE) n. 2764/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che fissa, per la campagna 2001, i prezzi d'orientamento per i prodotti della pesca di cui agli allegati I e II e il prezzo alla produzione comunitario dei prodotti della pesca di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000
Gazzetta ufficiale n. L 321 del 19/12/2000 pag. 0001 - 0004
Regolamento (CE) n. 2764/2000 del Consiglio del 14 dicembre 2000 che fissa, per la campagna 2001, i prezzi d'orientamento per i prodotti della pesca di cui agli allegati I e II e il prezzo alla produzione comunitario dei prodotti della pesca di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, e l'articolo 26, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che per ogni campagna di pesca venga fissato un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui agli allegati I e II dello stesso regolamento. (2) In base ai dati attualmente disponibili per quanto riguarda i prezzi dei prodotti in questione e ai criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento citato, è opportuno per la campagna di pesca 2001 aumentare, mantenere o diminuire questi prezzi secondo le specie. (3) A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato III di detto regolamento viene fissato un prezzo alla produzione comunitario. (4) Il regolamento (CEE) n. 3510/82 della Commissione(2), fissa i coefficienti di adeguamento applicabili alle varie specie di tonno. Pertanto non è necessario fissare un prezzo alla produzione comunitario per tutte le specie di tonni elencate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000, ma solo per il tonno albacora (Thunnus albacares). (5) In base ai criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, e all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno diminuire questo prezzo per la campagna di pesca 2001, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I prezzi d'orientamento della campagna di pesca dal 1o gennaio al 31 dicembre 2001 per i prodotti elencati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000 e le presentazioni o categorie commerciali cui tali prezzi si riferiscono sono fissati nell'allegato del presente regolamento Articolo 2 Il prezzo alla produzione comunitario della campagna di pesca compresa tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2001 per il tonno albacora (Thunnus albacares) è fissato come segue: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. Glavany (1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. (2) GU L 368 del 28.12.1982, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3899/92 (GU L 392 del 31.12.1992, pag. 24). ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>