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Document 32000R2631
Commission Regulation (EC) No 2631/2000 of 30 November 2000 amending Regulation (EC) No 1608/2000 laying down transitional measures pending the definitive measures implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine
Regolamento (CE) n. 2631/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Regolamento (CE) n. 2631/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
GU L 302 del 1.12.2000, p. 36–37
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 10/05/2002
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32000R1608 | sostituzione | allegato | 01/12/2000 | |
Modifies | 32000R1608 | modifica | articolo 3 | 01/12/2000 | |
Modifies | 32000R1608 | sostituzione | articolo 1 | 01/12/2000 |
Regolamento (CE) n. 2631/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 01/12/2000 pag. 0036 - 0037
Regolamento (CE) n. 2631/2000 della Commissione del 30 novembre 2000 che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), in particolare l'articolo 80, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione(2), modificato dal regolamento (CE) n. 2237/2000(3), dispone di prorogare fino al 30 novembre 2000 l'applicazone di alcune disposizioni del Consiglio, abrogate dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999, in attesa che siano messe a punto e adottate le misure esecutive del regolamento suddetto. L'adozione di queste misure di applicazione non sarà completamente messa a punto per il 30 novembre 2000. Occorre pertanto mantenere in vigore, per un breve periodo supplementare, l'applicazione di alcune disposizioni del Consiglio abrogate dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999. (2) Il periodo transitorio supplementare non rimette in causa l'attuazione, alla data prevista dal Consiglio, della parte essenziale della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, poiché i principali elementi degli argomenti contemplati in questi regolamenti sono già disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 o dai regolamenti di applicazione già adottati. (3) Per alcuni argomenti, l'adozione delle misure di applicazione è in fase più avanzata rispetto ad altri. È pertanto opportuno prevedere un periodo transitorio supplementare differenziato secondo gli argomenti. (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1608/2000 è modificato come segue: 1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 1 In deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999, le disposizioni indicate nella parte A dell'allegato restano le sole applicabili fino al 31 gennaio 2001, mentre quelle indicate nella parte B dell'allegato restano le sole applicabili fino al 31 marzo 2001." 2) All'articolo 3, la data del 30 novembre 2000 è sostituita dalla data del 31 marzo 2001. 3) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a partire dal 1o dicembre 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. (2) GU L 185 del 25.7.2000, pag. 24. (3) GU L 256 del 10.10.2000, pag. 18. ALLEGATO Parte A Elenco delle disposizioni che restano in vigore fino al 31 gennaio 2001 a) gli articoli 1 e 3 nonché l'allegato del regolamento (CEE) n. 1873/84 b) il regolamento (CEE) n. 2390/89 c) gli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2391/89 d) gli articoli 3, 31 e 71 del regolamento (CEE) n. 822/87 Parte B Elenco delle disposizioni che restano in vigore fino al 31 marzo 2001 a) l'articolo 15, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CEE) n. 823/87 b) il regolamento (CEE) n. 2392/89 c) l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3895/91 d) gli articoli 8, 9 e 11 del regolamento (CEE) n. 2333/92 e) l'articolo 72 del regolamento (CEE) n. 822/87