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Document 32000D0150

2000/150/CE: Decisione della Commissione, del 22 febbraio 2000, che modifica la decisione 1999/788/CE recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine suina e avicola destinati al consumo umano o animale [notificata con il numero C(2000) 490] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 50 del 23.2.2000, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2000; abrog. impl. da 32000D0301 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/150/oj

32000D0150

2000/150/CE: Decisione della Commissione, del 22 febbraio 2000, che modifica la decisione 1999/788/CE recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine suina e avicola destinati al consumo umano o animale [notificata con il numero C(2000) 490] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 050 del 23/02/2000 pag. 0025 - 0026


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2000

che modifica la decisione 1999/788/CE recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine suina e avicola destinati al consumo umano o animale

[notificata con il numero C(2000) 490]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/150/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Le restrizioni stabilite dalla decisione 1999/788/CE della Commissione, del 3 dicembre 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine suina e avicola destinati al consumo umano o animale(4), non si applicano ai prodotti che, in base alle analisi, non sono risultati contaminati da diossine o che sono stati ottenuti da animali macellati dopo il 20 settembre 1999 o da uova deposte successivamente a tale data.

(2) Le autorità belghe hanno informato la Commissione che, a conclusione del programma di analisi, tutti gli allevamenti avicoli del Belgio sono attualmente certificati dalle autorità belghe come esenti da contaminazione da diossine o PCB. Inoltre, le uova deposte anteriormente al 20 settembre 1999 e tutti i prodotti derivati sono stati identificati e sottoposti alle indagini del caso, comprese le analisi. Tali indagini hanno dato esito negativo dal luglio 1999. Le autorità belghe hanno inoltre continuato a mettere in atto una serie di programmi di sorveglianza nel settore dei mangimi. Tali programmi non hanno fornito riscontri positivi per quanto riguarda la contaminazione da PCB o da diossine di ingredienti dei mangimi e di alimenti composti prodotti dopo il 2 aprile 1999. Non è ancora stata completata l'identificazione e l'analisi di tutte le scorte di carni suine, carni di pollame e prodotti derivati da animali macellati anteriormente al 20 settembre 1999.

(3) Tenuto conto di quanto precede, è opportuno eliminare le restrizioni sulle uova e i prodotti derivati, sui grassi pressati o fusi, sulle proteine animali trasformate, sugli alimenti composti per animali e premiscele. La decisione 1999/788/CE va quindi modificata di conseguenza.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 1999/788/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, sono soppresse le lettere da g) a k) e la lettera m).

2) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), i termini "o da uova deposte dopo tale data" sono soppressi.

3) All'articolo 4, paragrafo 1, i termini "o da uova deposte dopo tale data" sono soppressi.

4) All'allegato A, i termini "Uova, prodotti a base di uova, carni fresche di pollame e prodotti derivati" sono sostituiti da "Carni fresche di pollame e prodotti derivati".

5) L'allegato B è modificato come segue:

a) alla parte I, i trattini dal settimo all'undicesimo e il tredicesimo trattino sono soppressi;

b) alla parte IV, il secondo trattino è sostituito dal seguente: "il prodotto è stato ottenuto da animali macellati successivamente al 20 settembre 1999".

6) Alla parte I dell'allegato C, sono soppressi i trattini dal settimo all'undicesimo e il tredicesimo trattino.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(3) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(4) GU L 310 del 4.12.1999, pag. 62.

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