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Document 32000D0150
2000/150/EC: Commission Decision of 22 February 2000 amending Decision 1999/788/EC on protective measures with regard to contamination by dioxins of certain products of porcine and poultry origin intended for human or animal consumption (notified under document number C(2000) 490) (Text with EEA relevance)
2000/150/CE: Decisione della Commissione, del 22 febbraio 2000, che modifica la decisione 1999/788/CE recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine suina e avicola destinati al consumo umano o animale [notificata con il numero C(2000) 490] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2000/150/CE: Decisione della Commissione, del 22 febbraio 2000, che modifica la decisione 1999/788/CE recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine suina e avicola destinati al consumo umano o animale [notificata con il numero C(2000) 490] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 50 del 23.2.2000, p. 25–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2000; abrog. impl. da 32000D0301 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 31999D0788 | modifica | allegato 1 | ||
Modifies | 31999D0788 | modifica | allegato 2 | ||
Modifies | 31999D0788 | modifica | allegato 3 | ||
Modifies | 31999D0788 | modifica | articolo 1.1 | ||
Modifies | 31999D0788 | modifica | articolo 1.2 | ||
Modifies | 31999D0788 | modifica | articolo 4.1 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implicitly repealed by | 32000D0301 |
2000/150/CE: Decisione della Commissione, del 22 febbraio 2000, che modifica la decisione 1999/788/CE recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine suina e avicola destinati al consumo umano o animale [notificata con il numero C(2000) 490] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 050 del 23/02/2000 pag. 0025 - 0026
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 2000 che modifica la decisione 1999/788/CE recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine suina e avicola destinati al consumo umano o animale [notificata con il numero C(2000) 490] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/150/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Le restrizioni stabilite dalla decisione 1999/788/CE della Commissione, del 3 dicembre 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine suina e avicola destinati al consumo umano o animale(4), non si applicano ai prodotti che, in base alle analisi, non sono risultati contaminati da diossine o che sono stati ottenuti da animali macellati dopo il 20 settembre 1999 o da uova deposte successivamente a tale data. (2) Le autorità belghe hanno informato la Commissione che, a conclusione del programma di analisi, tutti gli allevamenti avicoli del Belgio sono attualmente certificati dalle autorità belghe come esenti da contaminazione da diossine o PCB. Inoltre, le uova deposte anteriormente al 20 settembre 1999 e tutti i prodotti derivati sono stati identificati e sottoposti alle indagini del caso, comprese le analisi. Tali indagini hanno dato esito negativo dal luglio 1999. Le autorità belghe hanno inoltre continuato a mettere in atto una serie di programmi di sorveglianza nel settore dei mangimi. Tali programmi non hanno fornito riscontri positivi per quanto riguarda la contaminazione da PCB o da diossine di ingredienti dei mangimi e di alimenti composti prodotti dopo il 2 aprile 1999. Non è ancora stata completata l'identificazione e l'analisi di tutte le scorte di carni suine, carni di pollame e prodotti derivati da animali macellati anteriormente al 20 settembre 1999. (3) Tenuto conto di quanto precede, è opportuno eliminare le restrizioni sulle uova e i prodotti derivati, sui grassi pressati o fusi, sulle proteine animali trasformate, sugli alimenti composti per animali e premiscele. La decisione 1999/788/CE va quindi modificata di conseguenza. (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 1999/788/CE è modificata come segue: 1) All'articolo 1, paragrafo 1, sono soppresse le lettere da g) a k) e la lettera m). 2) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), i termini "o da uova deposte dopo tale data" sono soppressi. 3) All'articolo 4, paragrafo 1, i termini "o da uova deposte dopo tale data" sono soppressi. 4) All'allegato A, i termini "Uova, prodotti a base di uova, carni fresche di pollame e prodotti derivati" sono sostituiti da "Carni fresche di pollame e prodotti derivati". 5) L'allegato B è modificato come segue: a) alla parte I, i trattini dal settimo all'undicesimo e il tredicesimo trattino sono soppressi; b) alla parte IV, il secondo trattino è sostituito dal seguente: "il prodotto è stato ottenuto da animali macellati successivamente al 20 settembre 1999". 6) Alla parte I dell'allegato C, sono soppressi i trattini dal settimo all'undicesimo e il tredicesimo trattino. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2000. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. (3) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. (4) GU L 310 del 4.12.1999, pag. 62.