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Document 31999R2771

    Regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte

    GU L 333 del 24.12.1999, p. 11–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2008; abrogato da 32008R0105

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2771/oj

    31999R2771

    Regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte

    Gazzetta ufficiale n. L 333 del 24/12/1999 pag. 0011 - 0043


    REGOLAMENTO (CE) N. 2771/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 16 dicembre 1999

    recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), in particolare gli articoli 10 e 40,

    considerando quanto segue:

    (1) iI regolamento (CE) n. 1255/1999 ha sostituito il regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96(3), e, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 777/87 del Consiglio(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1634/91(5), sul regime degli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere. In seguito a ciò e alla luce dell'esperienza acquisita occorre modificare e, ove occorra, semplificare le modalità d'applicazione delle misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte. Per motivi di chiarezza è quindi opportuno procedere alla rifusione dei regolamenti che disciplinano i vari aspetti specifici dell'intervento, vale a dire i regolamenti della Commissione (CEE) n. 2315/76(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1824/97(7), (CEE) n. 1547/87(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95(9), (CEE) n. 1589/87(10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999(11) e (CE) n. 454/95(12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 390/1999(13), riunendo in un testo unico le relative disposizioni;

    (2) l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 determina i criteri in base ai quali gli organismi di intervento procedono agli acquisti di burro nell'ambito di gare, nonché le condizioni di sospensione di tali acquisti. È quindi opportuno precisare, da un lato, in quali casi in un dato Stato membro gli acquisti di intervento sono aperti o sospesi e, dall'altro, stabilire il periodo rappresentativo nel corso del quale occorre rilevare il livello dei prezzi di mercato del burro rispetto al prezzo di intervento. A tal fine, è necessario definire la nozione di prezzo di mercato del burro, nonché porre in essere un sistema di rilevamento dei prezzi a livello nazionale. Per motivi di praticità, è opportuno considerare l'Unione economica belgo-lussemburghese un unico Stato membro;

    (3) gli organismi di intervento possono acquistare esclusivamente burro conforme ai requisiti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1255/1999 e rispondente a caratteristiche qualitative e di presentazione che è opportuno definire. Occorre inoltre precisare i metodi di analisi e le modalità relative al controllo della qualità, nonché disporre, ove la situazione lo esiga, l'esecuzione di controlli sulla radioattività del burro, i cui livelli massimi devono essere fissati, se del caso, dalla normativa comunitaria. Tuttavia, sarebbe opportuno dare agli Stati membri la facoltà di autorizzare un sistema di autocontrollo, a determinate condizioni. Per ragioni di praticità deve essere possibile prorogare il periodo di produzione del burro destinato all'intervento se l'intervallo tra due gare è superiore a ventuno giorni;

    (4) per garantire il corretto funzionamento del regime di intervento, occorre precisare le condizioni relative al riconoscimento delle imprese di produzione e al controllo della loro osservanza. Per l'efficienza del regime è altresi opportuno prevedere le misure da adottare in caso d'inosservanza di tali condizioni. Poiché il burro può essere acquistato all'intervento da un organismo di intervento di uno Stato membro diverso da quello di fabbricazione, è necessario prevedere, in tali circostanze, le modalità secondo cui l'organismo di intervento acquirente può verificare il rispetto delle caratteristiche qualitative e di presentazione previste;

    (5) in forza del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli acquisti di intervento sono effettuati mediante gara. Per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati della Comunità, è necessario che il bando di gara sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Occorre definire i dati da indicare nell'offerta, in particolare la quantità minima, i termini di presentazione e il prezzo massimo d'acquisto. Per garantire il rispetto delle caratteristiche qualitative e delle condizioni di presentazione del burro, al momento dell'offerta e dopo l'entrata in magazzino, è opportuno esigere un impegno scritto del concorrente che deve corredare l'offerta. L'offerta deve essere altresì corredata di una cauzione di gara a garanzia della sua irrevocabilità dopo la chiusura del termine di presentazione delle offerte e della consegna del burro entro termini da stabilirsi;

    (6) la qualità del burro e le condizioni alle quali è subordinato l'acquisto devono poter essere accertate mediante controlli da effettuarsi in varie fasi dell'ammasso. L'inosservanza di tali condizioni non deve arrecare pregiudizio al bilancio comunitario: è pertanto opportuno imporre all'operatore l'obbligo di ritirare il burro non conforme, ponendo a suo carico le relative spese di ammasso;

    (7) occorre precisare gli obblighi degli Stati membri ai fini della corretta gestione delle quantità immagazzinate, fissando la distanza dal luogo del deposito e le spese da sborsare oltre tale distanza, garantendo in particolare l'accesso alle scorte e l'identificazione delle partite, nonché l'obbligo della copertura assicurativa dei rischi a carico del burro in giacenza. Per garantire l'uniformità dei controlli e della loro frequenza è altresì necessario precisare la natura e il numero delle ispezioni che le autorità nazionali sono tenute ad effettuare presso gli ammassatori;

    (8) una corretta gestione delle quantità giacenti all'intervento richiede che si proceda alla rivendita del burro non appena si presentino possibilità di smercio. Per garantire la parità di accesso al prodotto in vendita è opportuno dare la possibilità di acquistare il burro a tutti gli interessati. Per non compromettere l'equilibrio del mercato, è opportuno stabilire un prezzo di vendita tenendo contro della situazione del mercato. Occorre quindi definire le condizioni della vendita, per la quale è necessaria la costituzione di una cauzione di esecuzione, nonché le condizioni di presa in consegna del burro e i termini di pagamento. Per poter seguire regolarmente la situazione delle scorte, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione i quantitativi di burro venduti;

    (9) a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono concessi aiuti per l'ammasso privato di crema e di burro. Per l'efficace controllo di tale regime di aiuto è necessario prevedere un contratto ed un capitolato d'oneri, che precisino le condizioni dell'ammasso. Nella stessa ottica, sono necessarie disposizioni dettagliate in merito alla documentazione, alla contabilità, alla frequenza e alle modalità dei controlli, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del citato regolamento. Per agevolare il controllo della presenza in deposito dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato, è opportuno disporre che i prodotti siano svincolati dall'ammasso per partite intere, tranne nei casi in cui gli Stati membri autorizzino lo svincolo di una quantità inferiore;

    (10) per la corretta gestione del regime di ammasso privato, è opportuno fissare annualmente l'importo dell'aiuto in funzione della durata di ammasso, nonché le date di entrata all'ammasso e le date alle quali l'ammassatore può svincolare, in tutto o in parte, i quantitativi contrattuali; tali date, nonché la durata dell'ammasso e l'importo dell'aiuto, possono essere modificate per tener contro della situazione del mercato;

    (11) per quanto riguarda l'aiuto per la crema di latte, per tener conto del valore del prodotto e per ragioni di ordine pratico si ravvisa l'opportunità di fissarne l'importo in equivalente burro e in funzione del tenore di grassi. Appare altresì giustificato prevedere un controllo sistematico del tenore di grassi e a tal fine è opportuno prevedere che l'ammassatore si impegni a rispettare, nel periodo di ammasso, un tenore minimo di materie grasse prestabilito. Dall'esperienza acquisita è emerso che in certi casi è auspicabile agevolare l'amministrazione dell'ammasso prevedendo l'esecuzione di controlli a campione; tuttavia, dato che è impossibile controllare con esattezza il tenore di materie grasse della crema dopo il congelamento, è opportuno prevedere, in caso d'inosservanza dell'impegno assunto dall'ammassatore, che l'aiuto non venga più versato per nessuna delle partite entrate all'ammasso dopo l'ultimo controllo risultato soddisfacente;

    (12) a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'importo dell'aiuto può essere maggiorato in funzione dell'andamento del mercato; occorre pertanto precisare le condizioni e l'entità dell'adeguamento dell'aiuto;

    (13) poiché il regolamento (CE) n. 1255/1999 determina il prezzo di intervento a partire dal 1o luglio 2000, per ragioni di chiarezza occorre precisare il prezzo di intervento per il periodo intercorrente tra la data d'entrata in vigore del presente regolamento e il 30 giugno 2000;

    (14) le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    Oggetto

    Articolo 1

    1. Il presente regolamento reca le modalità d'applicazione delle misure di intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

    2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento l'Unione economica belgo-lussemburghese è considerata un solo Stato membro.

    CAPO II

    Ammasso pubblico

    SEZIONE 1

    Condizioni di acquisto del burro

    Articolo 2

    1. Non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato in uno Stato membro si situa ad un livello inferiore al 92 % del prezzo di intervento, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999, procede all'apertura degli acquisti mediante gara di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo.

    2. Non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato in uno Stato membro si situa ad un livello pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999, procede alla sospensione, in tale Stato membro, degli acquisti mediante gara di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo.

    Articolo 3

    Gli organismi di intervento acquistano esclusivamente burro conforme alle norme dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e dell'articolo 4 del presente regolamento.

    Articolo 4

    1. Le autorità competenti controllano la qualità del burro secondo i metodi di analisi di cui agli allegati I, II e III e su campioni prelevati secondo le modalità di cui all'allegato IV. Tuttavia gli Stati membri possono, previo accordo della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo, sotto la loro sorveglianza, con riguardo a taluni requisiti di qualità e per taluni stabilimenti riconosciuti.

    2. I livelli di radioattività del burro non superano i livelli massimi consentiti eventualmente previsti dalla normativa comunitaria.

    Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e il contenuto delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

    3. Il burro deve essere stato fabbricato nel corso dei ventitré giorni precedenti il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato all'articolo 10. Qualora il periodo intercorrente tra due gare consecutive sia superiore a ventun giorni, il burro può essere stato fabbricato nel corso di tale periodo.

    4. La quantità minima del burro oggetto dell'offerta è di dieci tonnellate. Gli Stati membri possono disporre che l'offerta riguardi solo tonnellate intere.

    5. Il burro è confezionato e consegnato in blocchi del peso netto di almeno venticinque chilogrammi.

    6. Gli imballaggi del burro sono nuovi, di materiali resistenti, pensati in modo da proteggere il burro per tutta la durata delle operazioni di trasporto, di entrata all'ammasso e di svincolo dall'ammasso. Essi recano almeno le indicazioni seguenti, eventualmente in codice:

    a) il numero di autorizzazione che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

    b) la data di fabbricazione;

    c) la data di entrata all'ammasso;

    d) il numero della partita di fabbricazione e del collo; il numero del collo può essere sostituito da un numero di paletta indicato sulla paletta stessa;

    e) la dicitura "burro di crema dolce" se vi corrisponde il pH (esponente di acidità) della fase acquosa del burro;

    f) la categoria nazionale di qualità di cui all'allegato V, qualora lo Stato membro di produzione lo richieda.

    Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di indicazione della data di entrata all'ammasso sugli imballaggi non si applichi qualora il responsabile del magazzino si impegni a tenere un registro nel quale vengono registrate, il giorno dell'entrata all'ammasso, le indicazioni di cui al secondo comma.

    Articolo 5

    1. L'impresa di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 può ottenere il riconoscimento solo alle seguenti condizioni:

    a) se è riconosciuta a norma dell'articolo 10 della direttiva 92/46/CEE del Consiglio(14) e dispone degli idonei impianti tecnici;

    b) se si impegna a tenere aggiornati i registri previsti dall'organismo competente di ciascuno Stato membro, nei quali figurano l'origine delle materie prime, i quantitativi di burro fabbricati, il confezionamento, l'identificazione e la data di uscita di ciascuna partita di produzione destinata all'intervento pubblico;

    c) se accetta di sottoporre ad un controllo ufficiale specifico la propria produzione di burro e, eventualmente, di rispettare i requisiti della categoria nazionale di qualità di cui all'allegato V;

    d) se si impegna a comunicare all'organismo competente incaricato del controllo, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, l'intenzione di fabbricare burro per l'intervento pubblico; lo Stato membro può tuttavia fissare un termine più breve.

    2. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli organismi competenti eseguono controlli in loco, senza preavviso, tenendo conto del programma di fabbricazione di burro destinato all'intervento degli stabilimenti interessati.

    Essi eseguono almeno i seguenti controlli:

    a) un controllo ogni ventotto giorni di fabbricazione di burro destinato all'intervento e almeno una volta ogni sei mesi, in particolare per esaminare i dati di cui al paragrafo 1, lettera b);

    b) un controllo semestrale per verificare il rispetto delle altre condizioni richieste per il riconoscimento di cui al paragrafo 1.

    3. Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Su domanda dell'impresa interessata, il riconoscimento può essere nuovamente concesso in esito ad un controllo approfondito, non prima che siano trascorsi almeno sei mesi.

    Salvo in caso di forza maggiore, qualora si accerti che un'impresa non ha adempiuto uno degli impegni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, a seconda della gravità dell'irregolarità.

    La sospensione non si applica qualora lo Stato membro accerti che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per colpa grave e che la sua gravità è minima sotto il profilo dell'incidenza sull'efficacia dei controlli di cui al paragrafo 2.

    4. I controlli eseguiti in forza dei paragrafi 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano i seguenti elementi:

    a) la data del controllo,

    b) la sua durata,

    c) le operazioni effettuate.

    La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile.

    5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate con riferimento ai controlli di cui ai paragrafi 2 e 3, entro un mese a decorrere dalla loro adozione.

    Articolo 6

    1. L'acquisto del burro offerto all'intervento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione è subordinato alla presentazione, nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione.

    Il certificato reca le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettere a), b), d), e, se del caso, f), nonché la conferma che si tratta di burro prodotto in un'impresa riconosciuta della Comunità, direttamente ed esclusivamente a partire da crema, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999, pastorizzata.

    2. Qualora lo Stato membro di produzione abbia eseguito i controlli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di burro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In tal caso l'imballaggio di cui all'articolo 4, paragrafo 6, viene sigillato con un'etichetta numerata dell'organismo competente dello Stato membro di produzione. Tale numero è riportato nel certificato di cui al paragrafo 1.

    SEZIONE 2

    Rilevamento dei prezzi

    Articolo 7

    Il prezzo di mercato del burro di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 corrisponde al prezzo franco fabbrica, pagamento a ventun giorni, al netto delle imposte interne, del burro fresco rispondente ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, confezionato in blocchi del peso netto di almeno 25 chilogrammi.

    Detto prezzo franco fabbrica è aumentato di un importo forfettario di 2,5 EUR/100 kg per tener conto delle spese di trasporto necessarie per la consegna del burro ad un magazzino frigorifero.

    Articolo 8

    1. I prezzi di mercato a livello nazionale sono rilevati con frequenza settimanale da commissioni di quotazione, oppure su mercati rappresentativi.

    Il rilevamento settimanale riguarda i prezzi di cui all'articolo 7 constatati nel corso della settimana precedente.

    I prezzi sono espressi in euro, con due decimali, per 100 chilogrammi.

    2. Gli Stati membri determinano quanto segue:

    a) la composizione delle commissioni di quotazione in modo da garantire la partecipazione paritaria tra acquirenti e venditori che negoziano ingenti quantitativi di burro oppure, se del caso, le modalità di rilevamento dei prezzi sui mercati rappresentativi;

    b) le disposizioni necessarie per il controllo dei dati in base ai quali sono rilevati i prezzi;

    c) qualora gli atti di scambio riguardanti il burro della qualità di cui all'articolo 7, lettera a), non hanno ad oggetto un volume sufficiente per essere rappresentativo, i criteri che permettono di stabilire il rapporto tra il prezzo del burro per cui esiste un numero sufficiente di atti di scambio e il prezzo del burro di cui all'articolo 7.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione una descrizione del dispositivo istituito in forza del primo comma.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i prezzi rilevati a norma del paragrafo 1.

    4. Ogni giovedì la Commissione rileva il livello del prezzo di mercato rispetto al prezzo di intervento in ciascuno Stato membro.

    SEZIONE 3

    Procedura di gara

    Articolo 9

    Non appena la Commissione constati che in uno Stato membro sussiste la condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il competente organismo di intervento procede all'acquisto del burro a norma della presente sezione.

    Si procede alla pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 10

    Il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale scade alle ore 12 (ora di Bruxelles) del secondo e del quarto martedì di ogni mese, tranne il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il termine scade il giorno lavorativo immediatamente precedente, sempre alle ore 12 (ora di Bruxelles).

    Articolo 11

    1. Gli interessati partecipano alla gara depositando presso l'organismo di intervento di uno Stato membro un'offerta scritta, contro dichiarazione di ricevuta, oppure inviando l'offerta con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta.

    2. L'offerta reca:

    a) il nome e l'indirizzo dell'offerente;

    b) il quantitativo offerto e il tenore minimo di materie grasse;

    c) il prezzo offerto per 100 chilogrammi di burro, al netto delle tasse interne, franco banchina del deposito frigorifero, espresso in euro con due decimali;

    d) il deposito frigorifero dove è immagazzinato il burro offerto.

    3. L'offerta è valida soltanto alle seguenti condizioni:

    a) se riguarda un quantitativo di burro conforme al disposto dell'articolo 4, paragrafo 4;

    b) se è corredata dell'impegno scritto dell'offerente di rispettare il disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 17, paragrafo 2;

    c) se è addotta la prova che l'offerente ha costituito una cauzione di gara di 5 EUR/100 kg nello Stato membro di presentazione dell'offerta, entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, per la gara di cui trattasi.

    4. L'impegno di cui al paragrafo 3, lettera b), trasmesso inizialmente all'organismo di intervento, vale anche per le offerte successive, per tacito rinnovo, fino a denuncia espressa da parte dell'offerente o dell'organismo di intervento, alle seguenti condizioni:

    a) che l'offerente precisi nell'offerta iniziale di voler avvalersi della presente disposizione;

    b) che le offerte successive facciano riferimento sia alla presente disposizione ("articolo 11, paragrafo 4"), sia alla data dell'offerta iniziale.

    5. L'organismo di intervento registra il giorno di ricevimento dell'offerta di vendita, le corrispondenti quantità e date di fabbricazione e il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

    6. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 10 per la presentazione delle offerte relative alla gara di cui trattasi.

    Articolo 12

    L'irrevocabilità dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e la consegna del burro al deposito indicato dall'organismo di intervento entro il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 3, costituiscono obbligazioni principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione(15).

    Articolo 13

    1. Entro le ore 9 (ora di Bruxelles) del giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 10 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti.

    2. Tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara, la Commissione fissa un prezzo massimo di acquisto in funzione dei prezzi di intervento in vigore, secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

    3. Si può decidere di non dare seguito alla gara.

    Articolo 14

    1. L'offerta è respinta se il prezzo proposto è superiore al prezzo massimo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, valido per la gara di cui trattasi.

    2. I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

    Articolo 15

    1. Ogni offerente è immediatamente informato dall'organismo di intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara.

    La cauzione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.

    2. L'organismo di intervento rilascia immediatamente un buono di consegna datato e numerato, in cui sono indicati i seguenti dati:

    a) il quantitativo da consegnare;

    b) il termine per la consegna del burro;

    c) il deposito frigorifero dove il burro deve essere consegnato.

    3. Entro ventun giorni dal giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte l'aggiudicatario provvede alla consegna del burro presso la banchina del deposito frigorifero. La consegna può essere frazionata.

    Le eventuali spese di scarico sulla banchina del deposito frigorifero sono a carico dell'aggiudicatario.

    4. La cauzione di gara è svincolata non appena l'aggiudicatario consegna, entro il termine stabilito, il quantitativo di burro indicato sul buono di consegna.

    5. Salvo forza maggiore, se l'aggiudicatario non effettua la consegna entro il termine stabilito, la cauzione di gara di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), viene incamerata in proporzione ai quantitativi non consegnati e l'acquisto dei quantitativi residui viene risolto.

    Articolo 16

    1. Entro un termine che decorre dal quarantacinquesimo giorno dopo la presa in consegna del burro e scade il sessantacinquesimo giorno successivo a tale data, l'organismo di intervento versa all'aggiudicatario, per ogni quantitativo consegnato, il prezzo indicato nell'offerta, dopo aver verificato l'osservanza di quanto previsto dagli articoli 3 e 4.

    2. Il giorno della "presa in consegna" è il giorno di entrata del burro nel magazzino frigorifero designato dall'organismo di intervento, ma in ogni caso non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

    Articolo 17

    1. Il burro è sottoposto a un periodo probativo di magazzinaggio. Detto periodo è fissato a trenta giorni a decorrere dal giorno della presa in consegna.

    2. Qualora dal controllo compiuto all'entrata nel deposito designato dall'organismo di intervento risulti che il burro non è conforme al disposto degli articoli 3 e 4, oppure qualora alla fine del periodo probativo di magazzinaggio la qualità organolettica minima del burro risulti inferiore a quella fissata nell'allegato I, il venditore si impegna, con la sua offerta, a quanto segue:

    a) a riprendere il burro di cui trattasi e

    b) a pagare le spese di magazzinaggio del burro di cui trattasi a partire dal giorno della presa in consegna sino alla data di uscita.

    Le spese di magazzinaggio da pagare corrispondono alle spese che l'organismo di intervento è tenuto a rimborsare al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione "garanzia", a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 3597/90 della Commissione(16).

    Gli importi sono accreditati al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia".

    SEZIONE 4

    Entrata all'ammasso e svincolo dall'ammasso

    Articolo 18

    1. Gli Stati membri stabiliscono norme tecniche che prevedono, in particolare, una temperatura di magazzinaggio uguale o inferiore a -15 °C per i magazzini frigoriferi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e prendono opportune misure atte a garantire la buona conservazione del burro. I rischi relativi al magazzinaggio sono coperti da un'assicurazione che può assumere la forma di un obbligazione contrattuale degli ammassatori oppure di un'assicurazione globale contratta dall'organismo di intervento. Lo Stato membro può anche essere il proprio assicuratore.

    2. Gli organismi di intervento esigono che la consegna presso la banchina del deposito, l'immagazzinamento e la conservazione del burro siano eseguiti su palette, in modo da costituire partite facilmente identificabili ed agevolmente accessibili.

    3. L'organismo competente incaricato del controllo procede inoltre al controllo, senza preavviso, della presenza del burro in magazzino come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione(17).

    Articolo 19

    1. L'organismo di intervento sceglie il magazzino frigorifero disponibile più vicino al luogo dove il burro è immagazzinato.

    Tuttavia, l'organismo può scegliere un altro magazzino situato ad una distanza non superiore a quella definita al paragrafo 2, purché ciò non comporti spese di magazzinaggio supplementari.

    Oltre tale distanza, l'organismo di intervento può scegliere un altro magazzino se tale scelta comporti spese minori, tenendo conto delle spese di magazzinaggio e di trasporto. In tal caso l'organismo di intervento ne dà immediata comunicazione alla Commissione.

    2. La distanza massima di cui all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è fissata a 350 chilometri. Oltre tale distanza, le spese supplementari di trasporto a carico dell'organismo di intervento sono fissate a 0,065 EUR per tonnellata al chilometro.

    Se l'organismo di intervento acquirente ha sede in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio è immagazzinato il burro offerto, ai fini del calcolo della distanza massima di cui al paragrafo 2 non si tiene conto della distanza tra il magazzino del venditore e la frontiera dello Stato membro in cui ha sede l'organismo di intervento acquirente.

    3. Le spese supplementari di cui al paragrafo 2 sono sostenute dall'organismo di intervento solo se la temperatura del burro all'arrivo al magazzino non è superiore a 6 oC.

    Articolo 20

    All'uscita del burro dall'ammasso, l'organismo di intervento, in caso di consegna franco magazzino frigorifero, mette a disposizione il burro sulla banchina del magazzino, posto su palette ed eventualmente caricato sul mezzo di trasporto, se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario. Le relative spese sono a carico dell'organismo di intervento e le eventuali spese di fissaggio e di scaricamento delle palette sono a carico dell'acquirente del burro.

    SEZIONE 5

    Vendita del burro

    Articolo 21

    Gli organismi di intervento degli Stati membri vendono agli interessati il burro che detengono, entrato all'ammasso anteriormente al 1o luglio 1996.

    Articolo 22

    1. Il burro è venduto franco deposito ad un prezzo pari al prezzo di intervento fissato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1255/1999 in vigore alla data di conclusione del contratto di vendita, maggiorato di 1 EUR per 100 chilogrammi.

    Il burro è venduto per quantitativi di peso pari o superiore a 5 tonnellate. Tuttavia, qualora il quantitativo residuo in un magazzino sia inferiore a 5 tonnellate, la vendita verte su tale quantitativo inferiore.

    2. L'organismo di intervento procede alla vendita del burro solo se, non oltre il momento della conclusione del contratto di vendita, è stata costituita una cauzione di 10 EUR per 100 chilogrammi a garanzia dell'esecuzione delle obbligazioni principali, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, in ordine alla presa in consegna del burro entro il termine di cui all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento.

    3. L'organismo di intervento procede alla vendita del burro in funzione della data di entrata all'ammasso, cominciando dal prodotto immagazzinato da più tempo sul totale della quantità disponibile, ovvero, se del caso, della quantità disponibile nel deposito o nei depositi designati dall'operatore.

    Articolo 23

    1. L'acquirente prende in consegna il burro entro un mese dalla data di conclusione del contratto di vendita.

    La presa in consegna della quantità acquistata può essere frazionata in quantitativi parziali, di peso non inferiore a 5 tonnellate. Tuttavia, qualora il quantitativo residuo in un magazzino sia inferiore a tale quantitativo minimo, può essere preso in consegna detto quantitativo inferiore.

    2. Prima di ogni ritiro, l'acquirente paga all'organismo di intervento il prezzo corrispondente al quantitativo da prendere in consegna.

    3. Salvo forza maggiore, se l'acquirente non ha preso in consegna il burro entro il termine di cui al paragrafo 1, il contratto di vendita è risolto per i quantitativi restanti.

    4. La cauzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, è incamerata per i quantitativi per i quali il contratto di vendita è risolto in virtù del paragrafo 3. Essa è svincolata immediatamente per i quantitativi presi in consegna entro i termini stabiliti.

    5. In caso di forza maggiore, l'organismo di intervento interessato stabilisce le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta.

    Articolo 24

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il martedì di ogni settimana, i seguenti quantitativi di burro:

    a) i quantitativi oggetto di un contratto di vendita nella settimana precedente,

    b) i quantitativi presi in consegna nella settimana precedente.

    CAPO III

    Ammasso privato di burro o crema

    SEZIONE 1

    Contratto e condizioni di ammasso

    Articolo 25

    Ai fini del presente capo, valgono le seguenti definizioni:

    - "partita all'ammasso", un quantitativo del peso minimo di una tonnellata, di composizione e qualità omogenee, proveniente dallo stesso stabilimento ed entrato all'ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino;

    - "giorno di inizio dell'ammasso contrattuale", il giorno successivo a quello dell'entrata all'ammasso;

    - "ultimo giorno dell'ammasso contrattuale", il giorno precedente il giorno dell'uscita dall'ammasso.

    Articolo 26

    L'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio sono immagazzinati la crema e il burro conclude i contratti di ammasso privato di cui all'articolo 6, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 con persone fisiche o giuridiche, in appresso denominate "i contraenti".

    Articolo 27

    1. I contratti di ammasso privato riguardano esclusivamente burro e crema di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

    Il burro deve essere stato prodotto nei ventotto giorni precedenti la data di inizio dell'ammasso contrattuale in un'impresa riconosciuta conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento. Esso deve altresì corrispondere alla categoria nazionale di qualità dello Stato membro di produzione, conformemente all'allegato V, e il suo livello di radioattività non può superare i livelli massimi di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

    2. Nei casi seguenti non sono conclusi contratti di ammasso per il burro o la crema:

    a) burro o crema per i quali sia stata chiesta la concessione di un aiuto per il consumo diretto in virtù di altre norme comunitarie;

    b) burro o crema sottoposti al regime di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio(18); il vincolo successivo dei prodotti al regime suddetto pone fine all'ammasso contrattuale.

    Articolo 28

    1. Il contratto di ammasso è stipulato in forma scritta per una o più partite di ammasso e contiene in particolare i seguenti elementi:

    a) il quantitativo di burro o di crema cui si applica il contratto;

    b) l'importo dell'aiuto, salvo il disposto dell'articolo 38;

    c) i termini per l'esecuzione del contratto, salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999;

    d) l'identificazione dei magazzini frigoriferi.

    2. Le misure di controllo, in particolare quelle previste all'articolo 33, nonché le indicazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, formano oggetto di un capitolato d'oneri stabilito dall'organismo di intervento dello Stato membro di ammasso. Nel contratto di ammasso è fatto riferimento a detto capitolato.

    3. Il capitolato d'oneri prevede che sull'imballaggio del burro figurino almeno le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:

    a) il numero che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

    b) la data di fabbricazione;

    c) la data di entrata all'ammasso;

    d) il numero di fabbricazione della partita;

    e) la dicitura "salato", se si tratta di burro di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999;

    f) la categoria nazionale di qualità, di cui all'allegato V;

    g) il peso netto.

    Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di indicazione della data di entrata all'ammasso sugli imballaggi non si applichi qualora il responsabile del magazzino di ammasso si impegni a tenere un registro nel quale vengano registrate, il giorno dell'entrata all'ammasso, le indicazioni di cui al primo comma.

    Articolo 29

    1. Le operazioni di entrata all'ammasso possono aver luogo soltanto tra il 15 marzo e il 15 agosto dello stesso anno. Le operazioni di uscita dall'ammasso possono aver luogo soltanto a partire dal 16 agosto dell'anno di ammasso.

    2. Lo svincolo dall'ammasso si effettua per partite all'ammasso intere oppure, previa autorizzazione dell'organismo competente, per quantità inferiori. Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), possono essere svincolati dall'ammasso soltanto quantitativi sigillati.

    Articolo 30

    1. La domanda di conclusione di un contratto con l'organismo di intervento può vertere soltanto su partite di burro o di crema di latte per le quali le operazioni di entrata all'ammasso sono terminate.

    La domanda deve pervenire all'organismo di intervento nel termine di trenta giorni dalla data di entrata all'ammasso. L'organismo di intervento registra la data di ricezione della domanda.

    Se la domanda perviene all'organismo di intervento entro i dieci giorni lavorativi successivi al suddetto termine, il contratto di ammasso può essere concluso, ma l'importo dell'aiuto è ridotto del 30 %.

    2. Il contratto di ammasso è concluso entro trenta giorni dalla data di registrazione della domanda.

    Articolo 31

    Qualora il burro sia ammassato in uno Stato membro diverso da quello di produzione, la conclusione del contratto di ammasso è subordinata alla presentazione, entro cinquanta giorni dalla data di entrata all'ammasso, di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione.

    Il certificato contiene le indicazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettere a), b) e d), e la conferma che si tratta di burro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

    Nel caso di cui al primo comma, il contratto di ammasso è concluso entro sessanta giorni dalla data di registrazione della domanda.

    SEZIONE 2

    Controlli

    Articolo 32

    1. Lo Stato membro verifica il rispetto di tutte le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

    2. Il contraente oppure, su richiesta o previa autorizzazione dello Stato membro, il responsabile del deposito, tiene a disposizione dell'organismo competente preposto al controllo tutti i documenti che consentono di accertare, per quanto riguarda i prodotti conferiti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

    a) il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

    b) la data di fabbricazione;

    c) la data di entrata all'ammasso;

    d) il numero della partita di ammasso;

    e) la presenza in magazzino e l'indirizzo del magazzino;

    f) la data di uscita dall'ammasso.

    3. Il contraente, o eventualmente il responsabile del deposito, tiene a disposizione nel deposito stesso una contabilità di magazzino relativa a ciascun contratto in cui figura quanto segue:

    a) il numero della partita di ammasso dei prodotti conferiti all'ammasso privato;

    b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso;

    c) il quantitativo del burro o della crema, per partita di ammasso;

    d) l'ubicazione dei prodotti nel deposito.

    4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e accessibili e contraddistinti per numero di contratto.

    Articolo 33

    1. Al momento dell'entrata all'ammasso, l'organismo competente procede a controlli nel corso del periodo che inizia il giorno di entrata all'ammasso e scade il ventottesimo giorno successivo alla data di registrazione della domanda di conclusione del contratto di cui all'articolo 30.

    Per verificare l'ammissibilità all'aiuto dei prodotti ammassati, i controlli sono organizzati in maniera sufficientemente rappresentativa sul 5 % almeno dei quantitativi entrati all'ammasso, onde accertare la conformità dal punto di vista fisico di tutte le partite all'ammasso con i dati indicati nella domanda di conclusione del contratto, in particolare per quanto riguarda il peso, l'identificazione e la natura dei prodotti.

    2. L'organismo competente procede come segue:

    a) sigilla, al momento del controllo di cui al paragrafo 1, tutti i prodotti facenti parte di uno stesso contratto, di una stessa partita di ammasso o di un quantitativo inferiore, oppure

    b) esegue un controllo a campione, senza preavviso, della presenza dei prodotti in magazzino; il campione prescelto deve essere rappresentativo e corrispondere al 10 % almeno del quantitativo contrattuale complessivo oggetto di una misura di aiuto all'ammasso privato.

    3. Al termine del periodo di ammasso contrattuale, l'organismo competente verifica il peso e l'identificazione, mediante un controllo a campione. A tal fine, il contraente comunica all'organismo di intervento competente le partite di ammasso che intende ritirare, almeno cinque giorni lavorativi prima della data di scadenza del periodo di ammasso contrattuale di 210 giorni, o, se del caso, prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso qualora esse inizino nel corso dei suddetti 210 giorni.

    Se il burro resta in magazzino dopo lo scadere del periodo massimo di ammasso contrattuale, il controllo di cui al primo comma può avere luogo al momento dell'uscita del burro dal magazzino e a tal fine il contraente informa l'organismo competente almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso.

    Nei casi di cui al primo e al secondo comma lo Stato membro può ammettere un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.

    4. I controlli eseguiti in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisa quanto segue:

    a) la data del controllo,

    b) la sua durata,

    c) le operazioni effettuate.

    La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile e controfirmata dal contraente, o, se del caso, dal responsabile del deposito ed è inserita nel fascicolo di pagamento.

    5. Nei casi in cui si riscontrino irregolarità sul 5 % almeno dei quantitativi controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, da stabilirsi dall'organismo competente.

    Gli Stati membri comunicano tali casi alla Commissione nel termine di quattro settimane.

    SEZIONE 3

    Aiuti all'ammasso

    Articolo 34

    1. L'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è concesso per un periodo di ammasso contrattuale compreso tra almeno novanta giorni e al massimo 210 giorni.

    Qualora il contraente non rispetti il periodo di cui all'articolo 33, paragrafo 3, l'aiuto è ridotto del 15 % ed è versato soltanto per il periodo per cui il contraente fornisca la prova, ritenuta soddisfacente dall'organismo competente, che il burro o la crema hanno formato oggetto di ammasso contrattuale.

    2. Salvo il disposto dell'articolo 38, la Commissione stabilisce ogni anno, secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, dello stesso regolamento per i contratti di ammasso privato che iniziano nel corso dell'anno considerato.

    3. L'aiuto è versato a richiesta del contraente al termine del periodo di ammasso contrattuale entro centoventi giorni a decorrere dal giorno di ricevimento della domanda, purché siano stati effettuati i controlli di cui alarticolo 33, paragrafo 3, e siano state rispettate le condizioni cui è subordinato il pagamento dell'aiuto.

    Qualora sia in corso un'indagine amministrativa concernente il diritto all'aiuto, il pagamento è effettuato soltanto dopo il riconoscimento del diritto all'aiuto.

    4. Dopo sessanta giorni di ammasso contrattuale e su richiesta del contraente, può essere versato un solo anticipo dell'aiuto previa costituzione, da parte del contraente, di una cauzione pari all'importo dell'anticipo, maggiorato del 10 %. L'anticipo è calcolato in base ad un periodo di ammasso di novanta giorni. La cauzione è svincolata immediatamente dopo il versamento del saldo dell'aiuto di cui al paragrafo 3.

    Articolo 35

    1. Se, al termine dei primi sessanta giorni di ammasso contrattuale, la qualità del burro o della crema subisce un calo qualitativo superiore a quello normalmente derivante dalla conservazione, i contraenti possono essere autorizzati a sostituire, una sola volta per partita di ammasso e a loro spese, i quantitativi deteriorati con uno stesso quantitativo di burro o di crema ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

    Qualora all'atto dei controlli durante l'ammasso o all'uscita dall'ammasso si riscontrino quantitativi deteriorati, l'aiuto non può essere versato per tali quantitativi. Inoltre, il quantitativo rimanente della partita di ammasso ammissibile all'aiuto non può essere inferiore ad una tonnellata. La stessa regola si applica in caso di svincolo parziale di una partita prima del 16 agosto o prima della scadenza del periodo minimo di ammasso.

    2. Nel caso di cui al paragrafo 1, primo comma, ai fini del calcolo dell'aiuto, il primo giorno dell'ammasso contrattuale è il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale.

    Articolo 36

    1. L'aiuto all'ammasso della crema può essere concesso soltanto per crema pastorizzata con un tenore di materie grasse non inferiore al 35 % e non superiore all'80 %.

    2. Per il calcolo dell'aiuto, i quantitativi di crema sono convertiti in equivalente burro rispetto a burro con un tenore di materie grasse butirriche dell'82 %, moltiplicando per 1,20 il tenore di materie grasse della crema.

    3. Il controllo del tenore di materie grasse di cui al paragrafo 1 è effettuato da un laboratorio riconosciuto dall'organismo competente prima della congelazione della crema.

    Articolo 37

    1. Gli Stati membri possono permettere ai contraenti di impegnarsi volontariamente, per tutte le partite di ammasso oggetto di tutti i contratti conclusi nell'anno in corso, a rispettare un unico tenore minimo di materie grasse fissato in anticipo all'interno della forcella di cui all'articolo 36, paragrafo 1.

    2. In caso di applicazione del paragrafo 1, l'aiuto è concesso in base al tenore minimo di materie grasse fissato in anticipo.

    In tal caso, gli Stati membri verificano il tenore di materie grasse conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, mediante controlli a campione compiuti nel corso di visite frequenti e senza preavviso.

    Se nel corso dei controlli si constata che il tenore di materie grasse è inferiore al tenore minimo fissato in anticipo, non sono versati aiuti per le partite entrate all'ammasso dopo l'ultimo controllo che non ha dato luogo a rilievi e il disposto del paragrafo 1 non si applica al contraente di cui trattasi nel rimanente periodo di ammasso contrattuale.

    Tuttavia, se il tenore di materie grasse constatato è inferiore di meno del 2 % al tenore minimo fissato in anticipo, l'aiuto è pagato in funzione del tenore di materie grasse constatato, previa detrazione del 10 %.

    Articolo 38

    1. Qualora lo esiga la situazione del mercato, l'importo dell'aiuto e i periodi delle operazioni di entrata e di uscita dall'ammasso, nonché la durata massima dell'ammasso possono essere modificati nel corso dell'anno, per quanto riguarda i contratti non ancora conclusi.

    2. Qualora il prezzo massimo d'acquisto in vigore il giorno dell'inizio dell'ammasso contrattuale, fissato mediante gara a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, espresso in euro oppure, per i paesi che non partecipano alla moneta unica, in moneta nazionale, sia superiore a quello in vigore l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale, l'aiuto fissato a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, è maggiorato di un importo pari alla parte della diminuzione del prezzo massimo di acquisto che supera il 2 % del prezzo in vigore il giorno dell'inizio dell'ammasso contrattuale.

    Qualora quest'ultimo prezzo sia inferiore a quello valido l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale, l'aiuto fissato a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, è ridotto di un importo pari alla parte dell'aumento del prezzo massimo di acquisto che supera il 2 % del prezzo in vigore il giorno d'inizio dell'ammasso contrattuale. L'entità della riduzione dell'aiuto non può essere superiore all'importo totale dell'aiuto in questione.

    3. L'adeguamento dell'aiuto di cui al paragrafo 2 si applica soltanto se, nel corso del periodo di ammasso contrattuale è stato fissato un prezzo massimo di acquisto a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, e se l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale gli acquisti di intervento sono aperti in più di otto Stati membri.

    Se nel corso del periodo di ventun giorni che finisce il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale non è stato fissato un prezzo massimo di acquisto, il prezzo massimo di acquisto considerato valido il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale è pari al 90 % del prezzo di intervento in vigore.

    CAPO IV

    Disposizioni transitorie e finali

    Articolo 39

    I regolamenti (CEE) n. 2315/76, (CEE) n. 1547/87, (CEE) n. 1589/87 e (CE) n. 454/95 sono abrogati.

    Il regolamento (CE) n. 454/95 resta di applicazione per i contratti di ammasso privato conclusi anteriormente al 1o gennaio 2000.

    I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 40

    Il prezzo di intervento del burro per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2000 è quello fissato in virtù del regolamento (CE) n. 1400/1999 del Consiglio(19).

    Articolo 41

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

    (2) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

    (3) GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

    (4) GU L 78 del 20.3.1987, pag. 10.

    (5) GU L 150 del 15.6.1991, pag. 26.

    (6) GU L 261 del 25.9.1976, pag. 12.

    (7) GU L 260 del 23.9.1997, pag. 8.

    (8) GU L 144 del 4.6.1987, pag. 12.

    (9) GU L 174 del 26.7.1995, pag. 27.

    (10) GU L 146 del 6.6.1987, pag. 27.

    (11) GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

    (12) GU L 46 dell'1.3.1995, pag. 1.

    (13) GU L 48 del 24.2.1999, pag. 3.

    (14) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

    (15) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

    (16) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 43.

    (17) GU L 288 del 9.11.1996, pag. 6.

    (18) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

    (19) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 10.

    ALLEGATO I

    ESIGENZE DI COMPOSIZIONE CARATTERISTICHE DI QUALITÀ E METODI D'ANALISI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    METODO DI RIFERIMENTO PER LA RILEVAZIONE DI GRASSI ESTRANEI NEL GRASSO DEL LATTE MEDIANTE ANALISI CROMATOGRAFICA DEI TRIGLICERIDI - REVISIONE 1

    1. Scopo e campo di applicazione

    La presente norma stabilisce un metodo per la rilevazione di grassi estranei, sia vegetali che animali come sego e lardo, nel grasso di latte e di prodotti lattiero-caseari con l'utilizzo dell'analisi gascromatografica dei trigliceridi.

    Mediante l'uso di formule trigliceridiche definite, i grassi vegetali e animali vengono rivelati qualitativamente e quantitativamente nel grasso di latte puro, indipendentemente dalle condizioni di alimentazione o lattazione.

    Nota 1:

    Benché l'acido butirrico (C 4), che è presente esclusivamente nel grasso di latte, permetta stime quantitative di quantità da piccole a medie di grasso di latte in grassi vegetali, difficilmente è possibile ottenere informazioni qualitative e quantitative per aggiunte fino ad almeno il 20 % (in peso) di grassi estranei al grasso di latte puro a causa delle ampie variazioni del C 4, che oscilla aprossimativamente tra il 3,5 e il 4,5 % (in peso).

    Nota 2:

    Risultati quantitativi possono venire ottenuti praticamente solo mediante l'analisi dei trigliceridi perché il contenuto di steroli nei grassi vegetali varia in funzione delle condizioni di produzione e di trattamento.

    2. Definizione

    Per grassi estranei nel grasso di latte si intendono, ai fini della presente norma, tutti i grassi vegetali e animali, escluso il grasso di latte.

    3. Principo del metodo

    Dopo estrazione del grasso di latte, viene preparata una soluzione madre. Su questa soluzione, vengono determinati i trigliceridi (secondo il numero di atomi di carbonio) per via gascromatografica su colonne impaccate. Inserendo la percentuale in peso delle molecole di grasso di differenti dimensioni (C 24-C 54 - solo numeri pari) nella formula dei trigliceridi, i grassi estranei vengono rilevati qualitativamente o determinati quantitativamente.

    Nota:

    Osservando la valutazione qui descritta, è possibile utilizzare la gascromatografia capillare purché venga garantito l'ottenimento di risultati equivalenti(1).

    4. Reagenti

    Usare prodotti chimici per analisi.

    4.1. Gas di trasporto: azoto, purezza >= 99,996 %.

    4.2. Trigliceridi standard(2), saturi, nonché colesterolo per la standardizzazione di un grasso di latte standard secondo la sezione 6.5.4.

    4.3. Metanolo anidro.

    4.4. n-Esano.

    4.5. n-Eptano.

    4.6. Toluene.

    4.7. Soluzione di dimetilclorosilano: 50 ml di dimetilclorosilano vengono sciolti in 283 ml di toluene.

    4.8. Gas combustibile: idrogeno e aria sintetica.

    4.9. Fase stazionaria, OV-I al 3 % su Gas ChromQ(3) da 125/150 μm (100/120 mesh).

    4.10. Soluzione di burro di cacao al 10 %.

    5. Strumenti

    Normali apparecchiature da laboratorio, in particolare le seguenti:

    5.1. Gascromatografo ad alta temperatura adatto per temperature almeno da 400 a 450 °C, equipaggiato con un rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) e controllare di flusso a massa costante per il gas di trasporto. Gas di combustione: 30 ml/min di H2, 270 ml/min di aria sintetica.

    Data la notevole portata del gas di trasporto, l'ugello della fiamma dovrebbe essere particolarmente ampio.

    Nota:

    A motivo delle elevate temperature che si presentano durante l'analisi dei trigliceridi, gli inserti di vetro del FID o del sistema iniettore devono venire puliti frequentemente.

    Il gascromatografo deve essere equipaggiato di setti resistenti alle alte temperature che possano venire utilizzati frequentemente e presentino in generale un livello di cessione bassissimo.

    Nota:

    Sono adatti setti Chromblue (r) (Chrompack).

    I setti devono venire sostituiti a intervalli regolari, per esempio dopo circa 100 iniezioni oppure appena la risoluzione comincia a deteriorarsi (vedi figura 4).

    5.2. Colonna cromatografica

    Colonna di vetro a U (diametro interno 2 mm, lunghezza 500 mm), preventivamente silanizzata (vedi sezione 6.1) con dimetilclorosilano allo scopo di disattivare la superficie di vetro.

    Nota:

    Sono adatte anche colonne impaccate leggeremente più lunghe (lunghezza 800-2000 mm). Con queste colonne è possibile ottenere una riproducibilità dei risultati leggermente migliore. D'altra parte, la fase stazionaria presenta talvolta fratture dopo l'uso che a loro volta possono portare a peggiori risultati quantitativi. Inoltre, facilmente la fiamma del FID si spegne in conseguenza della portata del gas di trasporto estremamente elevata necessaria, da 75 a 85 ml/min.

    5.3. Apparecchiatura per il riempimento della colonna (vedi figura 1)

    Figura 1: Riempimento della colonna

    >PIC FILE= "L_1999333IT.002401.EPS">

    5.3.1. Colonna di plastica con tappi terminali a vite provvista di una tacca indicante il livello di riempimento per la quantità richiesta di fase stazionaria.

    5.3.2. Setaccio (maglia da circa 100 μm) con tappo a vite adatto per la chiusura della colonna di vetro secondo la figura 1.

    5.3.3. Lana di vetro silanizzata disattivata.

    5.3.4. Vibratore per distribuire in modo uniforme la fase stazionaria durante il riempimento.

    5.4. Colonna Extrelut(4) da 1 a 3 ml con gel di silice. Questa colonna può venire utilizzata in via alternativa per l'estrazione, allo scopo di ottenere il grasso di latte.

    5.5. Guarnizione di grafite da 6,4 mm (l/4") con foro da 6 mm.

    5.6. Dispositivi per la silanizzazione della superficie di vetro della colonna secondo la sezione 6.1.

    5.6.1. Bottiglia di Woulff.

    5.6.2. Pompa di aspirazione ad acqua.

    5.7. Bagnomaria regolabile su (50 +- 2) °C.

    5.8. Stufa regolabile su (50 +- 2) °C e (100 +- 2) °C.

    5.9. Pipetta con graduazione in microlitri.

    5.10. Pipetta graduata da 5 ml per il dosaggio di 1,5 ml di metanolo.

    5.11. Pallone a fondo rotondo da 50 ml.

    5.12. Beuta, volume nominale 50 ml.

    5.13. Imbuto.

    5.14. Filtro a pori fini.

    5.15. Evaporatore rotante.

    5.16. Fiale, volume nominale 1 ml, sigillabili con un tappo d'alluminio, con setto all'interno.

    5.17. Siringa di iniezione, lo stantuffo della siringa usata non deve raggiungere la punta dell'ago.

    Nota:

    Tali siringhe permettono di ottenere una migliore riproducibilità dei risultati.

    Allo scopo di evitare il deterioramento del setto, la punta dell'ago deve essere controllata a intervalli regolari (per esempio con uno stereomicroscopio).

    6. Procedura

    6.1. Preparazione della colonna (silanizzazione):

    Dopo avere collegato la bottiglia di Woulff, come mostrato nella figura 2, con la pompa di aspirazione ad acqua, il tubo 2 viene immerso nella soluzione secondo la sezione 4.7. Chiudendo il rubinetto, la colonna viene riempita; successivamente i 2 tubi vengono rimossi.

    Figura 2: apparecchiatura per la silanizzazione

    >PIC FILE= "L_1999333IT.002501.EPS">

    La colonna viene fissata su uno stativo e riempita completamente con la soluzione di dimetilclorosilano mediante una pipetta.

    Dopo 20-30 minuti, la bottiglia Woulff viene sostituita con una beuta per filtrazione e la colonna viene svuotata collegandola alla pompa di aspirazione ad acqua (vedi figura 3).

    6.2. Riempimento della colonna:

    Questa operazione è seguita da risciacqui successivi con 75 ml di toluene e 50 ml di metanolo; la colonna vuotata viene poi essiccata nell'essiccatore a 100 °C per circa 30 minuti.

    Figura 3: Apparecchiatura per il risciacquo

    >PIC FILE= "L_1999333IT.002601.EPS">

    Per il riempimento della colonna, si utilizza il dispositivo rappresentato nella figura 1. La fase stazionaria di cui al punto 4.9 viene introdotta nella colonna di plastica fino alla tacca.

    L'estremità inferiore della colonna di vetro da riempire viene chiusa con un tappo della lunghezza di circa 1 cm di lana di vetro preventivamente silanizzata, che viene pressata dentro con un'asta di acciaio. Poi l'estremità della colonna viene chiusa con il setaccio descritto in 5.3.2.

    La colonna viene riempita sotto pressione (3 bar di N2) con la fase stazionaria. Per ottenere un riempimento uniforme, continuo e compatto, durante il riempimento muovere un vibratore su e giù lungo la colonna di vetro. Dopo il riempimento, un tappo compatto di lana di vetro silanizzata viene premuto nell'altra estremità della colonna riempita, le estremità sporgenti vengono tagliate via e il tappo viene pressato nella colonna per qualche millimetro con una spatola.

    6.3. Preparazione dei campioni:

    Per la preparazione dei campioni si usa uno dei seguenti tre metodi:

    6.3.1. Isolamento del grasso di latte dal burro.

    Fondere 5-10 g di burro in un recipiente adatto in un bagnomaria secondo la sezione 5.7 a 50 °C.

    Riscaldare a 50 °C una beuta da 50 ml e un imbuto con inserito un filtro secondo la sezione 5.14, nel vano di riscaldamento. Filtrare lo strato di grasso del campione di burro fuso utilizzando il dispositivo preriscaldato.

    Questo grasso di latte è pressoché esente da fosfolipidi.

    6.3.2. Estrazione della frazione grassa con il metodo di Röse-Gottlieb.

    L'estrazione viene effettuata secondo la norma IDF 1C: 1987, 16C: 1987, 116A: 1987 o 22 B: 1987.

    Con un tale grasso di latte, i fosfolipidi permettono di ottenere un picco del colesterolo aumentato approssimativamente dello 0,1 %.

    Lo spettro dei trigliceridi standardizzato a 100 sul colesterolo ne risulta influenzato solo in misura trascurabile.

    6.3.3. Estrazione dal latte con l'utilizzo di colonne a gel di silice.

    Un campione di latte da 0,7 ml termostato a 20 °C viene applicato ad una colonna Extrelut da 1 a 3 ml con una micropipetta secondo la sezione 5.9 e lasciato distribuire in maniera uniforme sul gel di silice per circa 5 minuti.

    Per denaturare i complessi proteo-lipidici, aggiungere 1,5 ml di metanolo con una pipetta. Successivamente il campione viene estratto con 20 ml di n-esano. L'n-esano viene aggiunto lentamente in piccole quantità e il solvente drenato viene raccolto in un pallone a fondo rotondo da 50 ml preventivamente essiccato a peso costante noto.

    Dopo l'estrazione drenare la colonna fino a quando è vuota.

    Allontanare dall'eluato i solventi per distillazione su un evaporatore rotante ad una temperatura del bagnomaria da 40 a 50 °C.

    Essiccare il pallone e determinare la resa di grasso mediante pesata.

    Nota:

    I metodi di estrazione dei grassi secondo Gerber, Weibull-Berntrop, Schmid-Bondzynski-Ratzlaff o l'isolamento del grasso di latte con l'utilizzo di detergenti (metodo BDI) non sono adatti per l'analisi dei trigliceridi perché con questi metodi quantità più o meno grandi di gliceridi parziali o fosfolipidi possono passare nella fase grassa.

    6.4. Preparazione della soluzione campione.

    Per la gascromatografia, si usa una soluzione al 5 % del grasso in n-eptano ottenuta secondo la sezione 6.3. Per la preparazione di questa soluzione campione, pesare le quantità corrispondenti del materiale campione ottenuto secondo le sezioni 6.3.1 e 6.3.2 e scioglierle in quantità corrispondenti di n-eptano.

    Con la preparazione del campione secondo la sezione 6.3.3, calcolare la quantità di n-eptano da aggiungere al campione nel pallone sulla base della pesata e sciogliere in esso il residuo.

    Introdurre circa 1 ml della soluzione campione in una fiala secondo la sezione 5.16.

    6.5. Determinazione cromatografica dei trigliceridi.

    Con le temperature elevate (fino a 350 °C) usate per l'eluizione dei trigliceridi a catena lunga C52 - C56, si verifica sovente un innalzamento della linea di base, in particolare se le colonne non sono state adeguatamente condizionate all'inizio. Questo innalzamento della linea di base ad alte temperature può venire completamente evitato combinando due colonne o mediante sottrazione della linea di base.

    Operando con il sistema di compensazione oppure con colonne singole, come pure per gli inserti di vetro nell'iniettore e nel rivelatore, si devono usare le guarnizioni di grafite secondo la sezione 5.5.

    6.5.1. Correzione della linea di base.

    Per evitare che la linea di base si alzi si usa uno dei seguenti quattro metodi:

    6.5.1.1. Combinazione di colonne.

    Si usano 2 colonne impaccate nella modalità di compensazione.

    6.5.1.2. Correzione della linea di base mediante il gascromatografo.

    Mediante una prova di funzionamento del gascromatografo senza iniezione della soluzione di grassi e successiva sottrazione della linea di base registrata, è possibile eliminare l'innalzamento della linea di base.

    6.5.1.3. Correzione della linea di base tramite software di integrazione.

    Mediante una prova di funzionamento del sistema di integrazione senza iniezione della soluzione di grasso e successiva sottrazione della linea di base registrata, è possibile eliminare l'innalzamento della linea di base.

    6.5.1.4. Correzione della linea di base mediante adeguato condizionamento.

    Con un adeguato condizionamento iniziale della colonna e approssimativamente 20 iniezioni di soluzioni di grasso di latte, l'aumento della linea di base ad alte temperature è generalmente così basso che non sono necessarie correzioni della linea di base.

    6.5.2. Tecnica di iniezione.

    Allo scopo di evitare effetti di discriminazione, si applica la tecnica di iniezione a caldo per ottenere risultati quantitativi migliori con i componenti trigliceridici alto-bollenti. In questa tecnica, la soluzione di grasso viene aspirata in una siringa e l'ago freddo della siringa viene riscaldato per circa 3 secondi nella testa dell'iniettore prima dell'iniezione. Poi il contenuto della siringa viene iniettato rapidamente.

    Nota:

    Con questa tecnica di iniezione, si riduce il rischio di fenomeni di frazionamento all'interno della siringa o di arresto dell'iniezione. Non si applica l'iniezione diretta "in colonna" nella parte superiore estesa riscaldata della colonna perché i frammenti del setto che vi si accumulano nonché i contaminanti possono venire facilmente eliminati con la tecnica utilizzata cambiando con regolarità l'inserto dell'iniettore senza smontare la colonna.

    Evitare assolutamente che la punta dell'ago si pieghi a contatto con il fondo del beaker del campione (tale piegatura è difficilmente visibile a occhio nudo) per non danneggiare il setto.

    Figura 4: Cromatogramma dei trigliceridi di un campione di grasso di latte

    >PIC FILE= "L_1999333IT.002801.EPS">

    6.5.3. Condizionamento di una colonna impaccata.

    Durante gli stadi da a) a c), l'estremità della colonna non è collegata al rivelatore allo scopo di evitare contaminazioni.

    Le colonne riempite secondo la sezione 6.2 vengono condizionate come segue:

    a) 15 minuti a 40 ml/min N2 a 50 °C;

    b) riscaldamento a 1 K/min fino a 355 °C a 10 ml N2/min;

    c) mantenimento per 12-15 ore a 355 °C;

    d) 2 iniezioni di 1μl della soluzione di burro di cacao di cui alla sezione 4.10 e rispettivo programma di temperatura;

    e) 20 iniezioni di 0,5 μl di soluzione di grasso di latte per 2-3 giorni, secondo la sezione 6.4.

    Nota:

    Il burro di cacao è costituito pressoché esclusivamente da trigliceridi alto-bollenti C50-C56. L'iniezione di burro di cacao serve ad un condizionamento speciale in questo intervallo di catene lunghe. Con i trigliceridi altobollenti da C50 a C54, possono in parte aversi fattori di risposta fino a circa 1,20. Normalmente, con iniezioni ripetute di una soluzione di grasso di latte ci si deve attendere una riduzione dei fattori di risposta, inizialmente elevati, per C50-C54. Con trigliceridi con un basso numero di carboni acilici, i fattori si avvicinano ad 1.

    Preparare tre coppie, rispettivamente, delle colonne riempite secondo la sezione 6.2. Le coppie condizionate vengono controllate, rispettivamente, con un'analisi del grasso di latte per la prova di routine. Verrà utilizzata la coppia che fornisce i migliori risultati quantitativi (fattori di risposta pressoché uguali a 1). Con fattori di risposta maggiori di 1,20, la colonna non deve essere utilizzata.

    6.5.4. Taratura.

    Per la taratura, determinare i fattori di riposta dei trigliceridi corrispondenti, nonché del colesterolo di un grasso di latte (grasso standardizzato) utilizzando i trigliceridi standardizzati (almeno i trigliceridi saturi C24, C30, C36, C42, C48 e C54 e il colesterolo; preferibilmente anche con C50 e C52). Fattori di risposta intermedi possono venire trovati mediante interpolazione matematica.

    Utilizzando il grasso standardizzato, eseguire da 2 a 3 tarature ogni giorno. Se si ottengono risultati pressoché identici, i risultati quantitativi dell'analisi dei trigliceridi dei campioni avranno una buona riproducibilità.

    Il grasso di latte standardizzato ha una conservabilità di parecchi mesi ad una temperatura di conservazione non superiore a -18 °C e può pertanto venire utilizzato come standard.

    6.5.5. Programma di temperatura, gas di trasporto e altre condizioni per l'analisi dei trigliceridi.

    Programma di temperatura: temperatura iniziale della colonna 210 °C, mantenuta per 1 minuto, poi programma a 6 °C/min fino a 350 °C e mantenimento della temperatura finale per 5 minuti.

    Temperatura del rivelatore e dell'iniettore: 370 °C.

    Nota:

    Le temperature del rivelatore, dell'iniettore e del forno (temperatura iniziale) devono venire mantenute a livello costante (anche durante la notte, i fine settimana e le vacanze).

    Gas di trasporto: azoto, portata 40 ml/min.

    Nota:

    Se si utilizzano colonne da 80 cm, la portata deve essere di almeno 75 ml/min N2. Il flusso di gas di trasporto deve venire mantenuto costante (anche durante la notte, durante i fine settimana e le vacanze). La portata esatta del gas di trasporto dovrebbe essere regolata in modo che, indipendentemente dalla lunghezza della colonna, C54 venga eluito a 341 °C.

    Duranta dell'analisi: 29,3 minuti.

    Volume di iniezione: 0,5 μl.

    Nota:

    La siringa deve venire risciacquata diverse volte con eptano puro dopo ogni iniezione.

    Condizioni del FID: secondo la sezione 5.1.

    Nota:

    Accendere il rivelatore a ionizzazione di fiamma all'inizio di ogni giorno di lavoro.

    7. Integrazione, valutazione e controllo delle condizioni di misura

    I trigliceridi con numero dispari C acilici (2n + 1) sono combinati con il trigliceride a numero pari precedente (2n). Non si tiene conto del basso contenuto di C56, meno riproducibile. I trigliceridi rimanenti (area dei picchi) nel cromatogramma, incluso il colesterolo (picco in prossimità di C24) vengono moltiplicati per i rispettivi fattori di risposta del grasso standard (ultima taratura) e normalizzati tutti insieme a 100. Oltre al colesterolo libero, vengono così valutati i trigliceridi C24, C26, C28, C30, C32, C34, C36, C38, C40, C42, C44, C46, C48, C50, C52 e C54. I risultati vengono forniti in % in peso (g/100 g).

    La valutazione dei picchi del cromatogramma deve essere effettuata con un integratore con il quale sia possibile tracciare la linea di base. Deve essere possibile operare la reintegrazione con parametri di integrazione ottimizzati.

    Le figure 5 e 6 presentano due esempi di cromatogrammi dei trigliceridi. La figura 5 mostra un cromatogramma che può venire valutato correttamente, mentre la figura 6 rappresenta un errore sporadico nell'intervallo da C50 a C54 in cui la linea di base ha un andamento scorretto in confronto con la figura 5. Tali errori tipici possono venire individuati con un elevato grado di certezza ed evitati solo mediante l'uso di un integratore con il quale venga tracciata la linea di base.

    Figura 5: Cromatogramma di trigliceridi facilmente valutabile di un grasso di latte con il tracciato della linea di base

    >PIC FILE= "L_1999333IT.003001.EPS">

    Figura 6: Cromatogramma scorrettamente integrato del grasso di latte

    >PIC FILE= "L_1999333IT.003002.EPS">

    Per il controllo delle condizioni di misura, la tabella 1 mostra i valori medi e le deviazioni standard (SD) di un tipico grasso di latte invernale per i differenti trigliceridi ottenuti da 19 analisi dello stesso grasso:

    Tabella 1: Composizione trigliceridica di un grasso di latte.

    Valori medi e SD di 19 analisi

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Con valori della SD maggiori di quelli indicati nella tabella 1, i cromatogrammi non sono più accettabili e occorre controllare i setti o il flusso di gas. Inoltre, piccoli componenti del setto possono aver formato depositi sulla lana di vetro all'ingresso della colonna oppure la colonna non è più adatta per l'uso in conseguenza di invecchiamento, influenza della temperatura e così via (vedi figura 3).

    8. Rilevazione qualitativa di grassi estranei

    Per la rilevazione dei grassi estranei, sono state sviluppate delle formule dei trigliceridi (tabella 2) con limiti S (tabella 3) in cui i valori di S dei grassi di latte puri possono fluttuare. Se si superano questi limiti, si può supporre la presenza di un grasso estraneo.

    La formula più sensibile per la rilevazione dell'aggiunta di lardo è per esempio:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Nota:

    Utilizzando 755 differenti campioni di grasso di latte, è stato calcolato un intervallo di confidenza al 99 % di S = 97,96 - 102,04 per campioni di grasso di latte puro con una deviazione standard SD = 0,39897 per tutti i valori di S.

    Partendo dalla composizione trigliceridica di un campione di grasso sconosciuto, tale formula permette di verificare, senza l'utilizzo di un computer e in maniera semplice, se la somma dei contenuti di trigliceridi qui definita con i fattori corrispondenti ricada al di fuori dell'intervallo 97,96 - 102,04 e che pertanto molto probabilmente siano stati aggiunti grassi estranei.

    Per la rilevazione di differenti grassi estranei, la tabella 2 mostra differenti formule trigliceridiche. Per la rilevazione dei grassi estranei olio di soia, olio di girasole, olio di oliva, olio di ravizzone, olio di semi di lino, olio di germi di frumento, olio di germi di mais, olio di semi di cotone e olio di pesce idrogenato, dei grassi vegetali di cocco e di palmisto e anche dell'olio di palma e il sego è possibile utilizzare rispettivamente una formula comune.

    Poiché la composizione trigliceridica dei grassi estranei è anch'essa soggetta a fluttuazioni, sono stati utilizzati fino a quattro differenti dati sperimentali di trigliceridi di grassi estranei dello stesso tipo [con gli stessi tipi di grasso estraneo, è stato rispettivamente considerato il limite meno favorevole (vedi tabella 4)].

    Con la seguente "formula totale" è possibile ottenere risultati anch'essi buoni per tutti i grassi estranei:

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Calcoli per la rilevazione di qualsiasi combinazione di grassi estranei nel grasso di latte hanno mostrato che, anche se con la formula per il lardo fornita in tabella 2 il limite per questo grasso estraneo è basso (2,7 %), altri grassi, come il grasso di cocco, l'olio di palpa o il grasso di palmisto, che hanno limiti di rilevazione del 26,8 12,5 e 19,3 %, rispettivamente, con questa formula possono venire rilevati solo se al grasso di latte ne sono state aggiunte quantità estremamente elevate. Questo vale anche per le altre formule della tabella 2.

    Tabella 2: Formule trigliceridiche per la rilevazione di vari grassi estranei nel grasso di latte, con l'indicazione delle deviazioni standard SD per S

    Formula per gli oli di soia, girasole, oliva, ravizzone, semi di lino, germe di grano, germe di granturco, semi di cotone e olio di pesce

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Formula per il grasso di cocco e di palmisto

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Formula per l'olio di palma e il sego

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Formula per il lardo

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Pertanto, allo scopo di controllare un campione di grasso sconosciuto occorre usare tutte le formule presentate nella tabella 2 e la formula totale (2), se è probabile che il campione sia una miscela di grasso di latte e di uno dei 14 differenti grassi estranei oppure una combinazione di questi grassi estranei. Se, inserendo i trigliceridi di un campione di grasso da analizzare, si ottiene un valore di S che cade al di fuori degli intervalli della tabella 3 di solo una delle cinque formule, allora è estremamente probabile che il campione sia un grasso di latte modificato. La rilevazione di un grasso estraneo nel grasso di latte mediante una delle quattro formule presentate nella tabella 2 non permette di trarre conclusioni sul tipo di grasso estraneo aggiunto.

    Tabella 3: Limiti di S per i grassi di latte

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Nella tabella 4 sono presentati i limiti di rilevazione per i differenti grassi estranei con una confidenza del 99 %. La prima colonna mostra i limiti massimi di rilevazione per le migliori formule del grasso di latte della tabella 2. Nella seconda colonna sono forniti i limiti di rilevazione per la formula totale. Anche se i limiti sono alquanto più elevati, basta questa formula per rilevare quantità leggermente più elevate di grassi estranei. Con tutte le formule è possibile rilevare anche combinazioni dei differenti grassi estranei. Gli intervalli di variazione dei trigliceridi di differenti grassi estranei di un tipo non hanno un'influenza considerevole sui limiti di rilevazione.

    Tabella 4: Limite di rilevazione al 99 % per l'aggiunta di grasso estraneo al grasso di latte

    >SPAZIO PER TABELLA>

    9. Determinazione quantitativa dei grassi estranei

    Allo scopo di ottenere informazioni quantitative riguardo la concentrazione dei grassi estranei in un campione di grasso di latte, si utilizza la formula seguente:

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>,

    dove X è la quantità di grasso estraneo sconosciuto o di miscela di grassi estranei sconosciuta in un grasso di latte. S risulta dall'aggiunta di un grasso estraneo sconosciuto mediante inserimento dei trigliceridi della miscela grasso estraeno/grasso di latte nella formula trigliceridica totale vista sopra. Se viene aggiunto un grasso estraneo sconosciuto al grasso di latte, per SF si sceglie il valore medio di S dei differenti grassi estranei per la formula totale; questo valore medio di S viene ottenuto inserendo i dati dei trigliceridi dei grassi estranei puri in questa formula e calcolando un valore medio (SF = 7,46). Risultati quantitativi di buona qualità per qualsiasi aggiunta di grassi estranei vengono ottenuti anche utilizzando la formula dell'olio di palma/sego (tabella 2) e un valore medio SF = 10,57.

    Conoscendo i tipi di grasso estraneo, inserire i seguenti valori di SF nella formula vista sopra e scegliere la rispettiva formula del grasso estraneo dalla tabella 2:

    Tabella 5: Valore di SF di vari grassi estranei

    >SPAZIO PER TABELLA>

    10. Campo di validità del metodo di rilevazione

    Il metodo descritto vale per latti di massa ed è basato sulla rappresentatività dei campioni di grasso di latte.

    Sarebbe possibile una rilevazione altamente specifica se, per un numero rappresentativo di grassi di latte, venissero derivate formule come quelle viste sopra, per differenti paesi.

    Possibilità di rilevazione particolarmente idonee sarebbero ottenibili se nei differenti paesi venissero definite formule come quelle descritte sopra basate su un numero rappresentativo di grassi di latte. In questo caso, senza usare complessi programmi per computer, basta applicare le combinazioni di trigliceridi usate nella tabella 2 e rideterminare i fattori utilizzando il metodo dei minimi quadrati.

    Applicando gli intervalli di S mostrati nella tabella 3, le formule sono in generale applicabili in condizioni particolari di alimentazione come, per esempio, sottoalimentazione o alimentazione delle mucche con lieviti o con saponi di Ca. Solo in caso di condizioni di alimentazione estreme (per esempio elevata assunzione di oli alimentari puri, elevata somministrazione di saponi di Ca combinati con grasso alimentare ecc.), le formule indicano in parte un grasso di latte modificato.

    Nota:

    I grassi di latte frazionati vengono in generale riconosciuti come grasso di latte non modificato se si assume che vi è modificazione solo quando vengono superati i limiti. Solo con grassi di latte frazionati aventi una composizione insolita, come per esempio nel caso di una frazione dura ottenuta per frazionamento con metodi fisici a temperature elevate di approssimativamente 30 °C con basse rese di pochi punti percentuali o per frazionamento con CO2 supercritica, le formule indicano una modificazione.

    Il frazionamento del grasso di latte può tuttavia venire rivelato utilizzando altri metodi, per esempio la calorimetria differenziale a scansione.

    11. Precisione del metodo

    Viene determinata utilizzando grasso di latte sulla base delle formule della tabella 2 e degli intervalli di S della tabella 3.

    11.1. Ripetibilità

    Come differenza dei valori di S di due determinazioni eseguite nell'intervallo di tempo più breve possibile da parte di un operatore che utilizza la stessa procedura e materiale campione identico nelle stesse condizioni (stessa persona, stessi strumenti/stesso dispositivo, stesso laboratorio).

    Tabella 6: Limiti di ripetibilità (r) per le differenti formule

    >SPAZIO PER TABELLA>

    11.2. Riproducibilità

    Come differenza dei valori di S di due determinazioni eseguite da operatori in differenti laboratori, secondo la stessa procedura utilizzando materiale campione identico in differenti condizioni (differente persona, differenti strumenti) in momenti differenti.

    Tabella 7: Limiti di riproducibilità (R) per le differenti formule

    >SPAZIO PER TABELLA>

    11.3. Differenza critica

    Con i limiti di repetibilità (r) e riproducibilità (R), è possibile calcolare le differenze critiche per tutti gli intervalli di S della tabella 3 (analisi in doppio). I rispettivi valori sono presentati nella tabella 8.

    Tabella 8: Differenze critiche per tutte le formule dei trigliceridi

    >SPAZIO PER TABELLA>

    11.4. Accettabilità dei risultati

    Tutti i contenuti di trigliceridi C24, C26, C28-C54 nonché colesterolo, tarati e calcolati con l'arrotondamento al secondo decimale, devono essere esattamente normalizzati a 100.

    I risultati dell'analasi in doppio vengono utilizzati come controllo della ripetibilità. Se le differenze assolute tra due risultati di S per tutte le cinque formule dei trigliceridi non superano i limiti di ripetibilità r della tabella 6, allora è soddisfatto il requisito di ripetibilità.

    Per il controllo delle condizioni gascromatografiche ottimali e in particolare della qualità della colonna, si dovrebbe garantire che su dieci prove ripetitive le differenze tra i valori massimi e minimi di S in tutte le cinque formule dei trigliceridi non superiono l'intervallo x · r con x = 1,58 (per 10 prove, vedi riferimento 16) e i limiti di ripetibilità r per le differenti formule di tabella 6.

    12. Norme citate

    >SPAZIO PER TABELLA>

    13. Riferimenti bibliografici

    1. Commissione delle Comunità europee: Detection of foreign fats in milk fat by means of gas chromatographic triglyceride analysis; doc. n. VI/5202/90-EN, VI/2645/91.

    2. Commissione delle Comunità europee: Control of butter fat purity of 100 different samples of different feeding periods from 11 EEC countries; doc. VI/4577/93.

    3. Commissione delle Comunità europee: Consideration of results from the first, second, third, fourth, fifth and sixth EEC collaborative trial: Determination of triglycerides in milk fat, doc. n. VI/2644/91, VI/8.11.91, VI/1919/92, VI/3842/92, VI/5317/92, VI/4604/93.

    4. Timms, R. E.: Detection and quantification of non-milk fat in mixtures of milk and non-milk fats. Dairy Research 47 295-303 (1980).

    5. Precht, D., Heine, K.: Nachweis von modifiziertem Milchfett mit der Triglyceridanalyse. 2. Fremdfettnachweis im Milchfett mit Hilfe von Triglyceridkombinationen 41 406-410 (1986).

    6. Luf, W., Stock, A., Brandl, E.: Zum Nachweis von Fremdfett in Milchfett über die Trigylceridanalyse. Österr. Milchwirtsch. Wissensch. Beilage 5, 42 20-35 (1987).

    7. Precht, D.: Bestimmung von pflanzlichen Fetten oder tierischen Depotfetten in Milchfett. Kieler Milchwirtsch. Forschungsber. 42 143/157 (1989).

    8. Precht D.: Schnelle Extraktion von Milchfett, Kieler Milchwirtsch. Forschungsber. 42 119-128 (1990).

    9. Precht, D.: Schnelle gaschromatographische Triglyceridanalyse von Milchfett. Kieler Milchwirtsch. Forschungsber. 42 139-154 (1900).

    10. Precht, D.: Control of milk fat purity by gas chromatographic triglyceride analysis. Kieler Milchtwirtsch. Forschungsber. 43 (3) 219-242 (1991).

    11. Precht, D.: Detection of adulterated milk fat by fatty acid and triglyceride analysis. Fat Sci. Technol. 93 538-544 (1991).

    12. Precht, D.: Detection for foreign fat in milk fat. I, Qualitative detection by triacylglycerol formulae. II, Quantitative evaluation of foreign fat mixtures. Z. Lebensm. Unters. Forsch. 194 1-8, 107-114 (1992).

    13. Precht, D.: Gas chromatography of triacylglycerols and other lipids on packed columns in CRC Handbook of Chromatography: Analysis of Lipids, p. 123-138, ed. K.D. Mukherjee, N. Weber, J. Scherma, CRC Press, Boca Raton (1993).

    14. Precht, D., Molkentin, J.: Quantitative triglyceride analysis using short capillary columns, Chrompack News 4 16-17 (1993).

    15. Molkentin, J., Precht, D.: Comparison of packed and capillary columns for quantitative gas chromatography of triglycerides in milk fat. Chromatographia 39 (5/6) 265-270 (1994).

    16. Stange, K.: Angewandte Statistik, Erster Teil, Eindimensionale Probleme, Springer-Verlag, Berlin, P. 378 (1970).

    (1) Metodi adatti sono già stati descritti, vedi D. Precht and J. Molkentin: Quantitative triglyceride analysis using short capillary columns, Chrompack News 4, 16-17 (1993).

    (2) Prodotti adatti sono disponibili in commercio.

    (3) I marchi, per esempio Extrelut, GasChromQ, Chrompack, sono esempi di prodotti adatti ottenibili da fornitori specializzati. Queste informazioni hanno lo scopo di facilitare l'applicazione della norma da parte dell'utilizzatore e non rappresentano un requisito vincolante per il prodotto. L'indicazione in grani è stata convertita in μm nel sistema SI secondo BS 410: 1988 "British Standard Specification for test sieves".

    (4) Vedi nota 3 di pagina 23.

    ALLEGATO III

    VALUTAZIONE ORGANOLETTICA DEL BURRO

    1. Obiettivo

    La presente procedura per la valutazione organolettica del burro ha lo scopo di fornire un metodo uniforme applicabile in tutti gli Stati membri.

    2. Definizioni

    Per valutazione organolettica si intende l'esame delle caratteristiche di un prodotto mediante gli organi di senso.

    Per gruppo di esperti si intende un gruppo di esperti selezionati per la valutazione che, durante le operazioni di valutazione, lavorano senza comunicare fra di loro e senza influenzarsi reciprocamente.

    Per punteggio si intende il risultato della valutazione organolettica effettivata da parte di un gruppo di esperti ed espressa mediante l'uso di una scala numerica. Si deve usare una nomenclatura dei difetti.

    Per classificazione si intende una classificazione di qualità eseguita sulla base del punteggio.

    Documenti di controllo: documenti utilizzati per registrare i punteggi singoli per ciascuna caratteristica e la classificazione finale del prodotto. (Questo documento può venire usato anche per registrare la composizione chimica).

    3. Locale di prova

    3.1. Prendere opportune precauzioni perché gli assaggiatori nella camera di prova non siano influenzati da fattori esterni.

    3.2. La camera di prova deve essere esente da odori estranei e facilmente pulibile. Le pareti devono essere di colore chiaro.

    3.3. La camera di prova e la sua illuminazione devono essere tali da non influire sulle proprietà del prodotto da valutare. La camera deve essere equipaggiata con un'appropriata strumentazione di controllo della temperatura.

    4. Selezione degli assaggiatori

    L'assaggiatore deve avere familiarità con i prodotti a base di burro e avere la competenza necessaria per eseguire una valutazione organolettica. La sua competenza deve essere riesaminata periodicamente (almeno una volta all'anno) da parte dell'autorità competente.

    5. Requisiti del gruppo di esperti

    Il numero di esperti nel gruppo deve essere dispari, al minimo tre. Essi devono essere, per la maggior parte, dipendenti dell'autorità competente o persone autorizzate non occupati presso l'industria lattiero-casearia.

    6. Valutazione di ciascuna caratteristica

    6.1. La valutazione organolettica viene eseguita in relazione alle seguenti tre caratteristiche: aspetto, consistenza e gusto.

    Aspetto comprende le caratteristiche seguenti: colore, purezza visibile, sviluppo di muffe e dispersione dell'acqua. La dispersione dell'acqua è valutata conformemente alla norma FIL 112/A/1989.

    Consistenza comprende le caratteristiche seguenti: compattezza e spalmabilità.

    Per la valuazione della consistenza del burro si possono utilizzare metodi fisici. La Commissione prevede di armonizzare in futuro questi metodi.

    Gusto implica le caratteristiche seguenti: sapore e odore.

    Uno scostamento significativo dalla temperatura raccomandata impedisce una valutazione corretta della consistenza, del gusto. La temperatura è della massima importanza.

    6.2. Ciascuna caratteristica deve venire valutata, dal punto di vista organolettico, separatamente. Il punteggio deve essere assegnato secondo la tabella 1.

    6.3. Può essere opportuno che, prima di iniziare la valutazione, gli assaggiatori assegnino insieme un punteggio ad uno o più campioni di riferimento per quanto riguarda aspetto, consistenza e gusto, al fine di raggiungere una maggiore uniformità.

    6.4. Il punteggio per l'accettazione è il seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Quando non si raggiunge il punteggio richiesto, deve essere fornita una descrizione del difetto. Il punteggio assegnato da ciascun assaggiatore per ciascuna caratteristica deve essere registrato nel documento di controllo. Il prodotto viene accettato o scartato sulla base di una decisione a maggioranza. Casi in cui le differenze tra i punteggi individuali per ciascuna caratteristica siano più ampie di un punto non devono verificarsi frequentemente (non più di una volta su venti campioni). In caso contrario il capogruppo deve riesaminare la competenza del gruppo di assaggiatori.

    7. Supervisione

    In generale, il capogruppo, che deve essere un funzionario dell'autorità competente e che può essere membro del gruppo di assaggiatori, sarà responsabile dell'intera procedura. Il capogruppo deve registrare i punteggi individuali per ciascuna caratteristica nel documento di controllo e certificare se il prodotto è stato accettato o scartato.

    8. Campionamento e preparazione del campione

    8.1. - È opportuno che l'identità dei campioni sia tenuta celata durante la valutazione allo scopo di evitare qualsiasi influenza.

    - Di questo si deve occupare il capogruppo prima della valutazione, in assenza degli altri membri del gruppo.

    8.2. Quando la valutazione organolettica viene eseguita presso il magazzino frigorifero, il campione di burro viene prelevato mediante un campionatore per burro. Se la valutazione organolettica viene eseguita in un luogo diverso dal magazzino frigorifero, prelevare un campione di almeno 500 g.

    8.3. Durante la valutazione, il burro deve avere una temperatura di 10-12 °C. Evitare assolutamente grandi scostamenti da questo intervallo.

    9. Nomenclatura

    Fare riferimento all'allegata tabella 2.

    Tabella 1: Punteggio del burro

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Tabella 2: Nomenclatura dei difetti del burro

    I. Aspetto

    1. acquoso, goccioline d'acqua evidenti

    2. colore non uniforme, due colori

    3. striata

    4. screziato, marezzato

    5. chiazzato

    6. separazione d'olio

    7. colore eccessivo

    8. poroso

    9. granuloso

    10. materiale estraneo

    11. muffa

    12. sale non disciolto

    II. Consistenza

    14. corta, fragile, friabile

    15. pastosa, untuosa, molle

    16. appiccicosa

    17. dura

    18. molle

    III. Gusto e aroma

    20. mancanza d'aroma, insipido

    21. impuro(1)

    22. gusto estraneo

    23. stantio

    24. sapore di formaggio, di formaggio acido

    25. acido

    26. sapore di lievito

    27. a) sapore di cotto

    b) sapore di bruciato

    28. sapore di muffa

    29. rancido

    30. oleoso, di pesce

    31. sapore di sego

    32. a) sapore di ossidato

    b) sapore metallico

    33. sapore di foraggio

    34. acre, amaro

    35. eccessivamente salato

    36. ammuffito, marcio

    37. sapore di malto

    38. sapore di prodotti chimici

    (1) Questa definizione deve venire usata il più raramente possibile e solo quando il difetto non può venire descritto in modo più accurato.

    ALLEGATO IV

    CAMPIONAMENTO PER L'ANALISI CHIMICA E MICROBIOLOGICA E PER LA VALUTAZIONE ORGANOLETTICA

    1. Analisi chimica e microbiologica

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Il campionamento per l'analisi microbiologica deve venire eseguito in condizioni asettiche.

    Possono venire combinati fino a 5 campioni da 100 g in modo da ottenere un unico campione che viene analizzato dopo accurata miscelazione.

    I campioni devono venire prelevati casualmente da punti differenti del lotto e controllati prima o al momento dell'ingresso nel magazzino frigorifero designato dall'organismo di intervento.

    Preparazione del campione composito di burro (analisi chimica)

    a) Utilizzando un campionatore per burro pulito e asciutto o uno strumento simile adatto, estrarre una carota di burro da almeno 30 g e introdurla in un portacampioni. Il campione composito può poi venire sigillato e inviato al laboratorio per l'analisi.

    b) Al laboratorio, il campione composito viene riscaldato a 30 °C nel contenitore originario non aperto, e viene frequentemente scosso fino ad ottenimento di un'emulsione fluida omogenea, esente da particelle non rammollite. Il contenitore va riempito in misura compresa tra metà e due terzi della capienza.

    Per ciascun produttore che offre burro all'intervento, analizzare due campioni all'anno per determinare i grassi estranei e un campione per determinare i traccianti.

    2. Valutazione organolettica

    >SPAZIO PER TABELLA>

    I campioni devono venire prelevati casualmente, da punti differenti della quantità offerta, tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno successivo alla presa in consegna e classificati.

    Ciascun campione deve venire valutato singolarmente conformemente a quanto prescritto nell'allegato III. Non sono ammesse ripetizioni del campionamento e della valutatione.

    3. Linee guida da seguire quando un campione risulta inadeguato

    a) Analisi chimica e microbiologica

    - Nell'analisi di campioni singoli, sono tollerati un campione con un solo difetto ogni 5-10 campioni o, rispettivamente, due campioni con un solo difetto ogni 11-15 campioni. Nel caso di campione inadeguato, prelevare due nuovi campioni su ciascun lato del campione inadeguato e controllare il parametro fuori norma. Se i due campioni non sono conformi alla specifica, la quantità di burro compresa tra i due campioni originali su ciascun lato del campione non conforme deve essere respinta ed eliminata dalla quantità offerta.

    Quantità da respingere nel caso di nuova inidoneità del campione

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    - Nell'analisi di campioni compositi, se un campione composito è fuori norma per un parametro, la quantità rappresentata da quel campione composito è respinta ed eliminata dalla quantità offerta. La quantità rappresentata da un campione composito può essere determinata mediante suddivisione della quantità offerta, prima di sottoporre ogni singola parte separatamente ad un campionamento casuale.

    b) Valutazione organolettica

    Se un campione non supera la valutazione organolettica, la quantità di burro compresa tra due campioni adiacenti su ciascun lato del campione fuori norma è respinta ed eliminata dalla quantità offerta.

    c) In caso di inidoneità chimica o microbiologica e di inidoneità organolettica, l'intera quantità è respinta.

    ALLEGATO V

    CATEGORIA NAZIONALE DI QUALITÀ

    - "beurre de laiterie; qualité extra; qualité extra; /melkerijboter; extra kwaliteit" per quanto riguarda il burro belga,

    - "smør af første kvalitet" per quanto riguarda il burro danese,

    - "Markenbutter" per quanto riguarda il burro tedesco,

    - "Pasteurisé A" per quanto riguarda il burro francese,

    - "Irish creamery butter" per quanto riguarda il burro irlandese,

    - Prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione,

    - "Marque Rose" o "Beurre de première qualité" per quanto riguarda il burro lussemburghese,

    - "Extra kwaliteit" per quanto riguarda il burro olandese,

    - "Extra selected" per quanto riguarda il burro della Gran Bretagna e "premium" per quanto riguarda il burro dell'Irlanda del Nord,

    - Prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione, per quanto riguarda il burro greco,

    - Prodotto esclusivamente con latte di vaccino o crema di latte pastorizzati, per quanto riguarda il burro spagnolo,

    - Prodotto esclusivamente con latte o crema di latte vaccino pastorizzati, per quanto riguarda il burro portoghese,

    - "Teebutter" per quanto riguarda il burro di qualità austriaco,

    - "perinteinen meijerivoi/traditionellt mejerismör" per quanto riguarda il burro finlandese,

    - "svenskt smör" per quanto riguarda il burro svedese.

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