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Document 31999R2737R(01)

Rettifica del regolamento (CE) n. 2737/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2807/83 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (GU L 328 del 22.12.1999)

GU L 12 del 18.1.2000, p. 36–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2737/corrigendum/2000-01-18/oj

31999R2737R(01)

Rettifica del regolamento (CE) n. 2737/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2807/83 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (GU L 328 del 22.12.1999)

Gazzetta ufficiale n. L 012 del 18/01/2000 pag. 0036 - 0041


Rettifica del regolamento (CE) n. 2737/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2807/83 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 328 del 22 dicembre 1999)

Il seguente regolamento annulla e sostituisce il regolamento (CE) n. 2737/1999 della Commissione.

REGOLAMENTO (CE) N. 2737/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1999

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2807/83 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2000 devono essere registrate nel giornale di bordo le catture di tutte le specie conservate a bordo in quantitativi superiori a 50 kg di equivalente peso vivo. Tuttavia, per le operazioni di pesca nel Mediterraneo, solamente le specie che figurano in un elenco adottato conformemente a tale articolo devono essere registrate nel giornale di bordo;

(2) ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 2847/93, le disposizioni di tale regolamento relative al giornale di bordo e alla dichiarazione di sbarco si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2000, alle operazioni di pesca nel Mediterraneo;

(3) è pertanto necessario modificare, con effetto a partire dal 1o gennaio 2000, il regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1488/98(4), per consentire l'adempimento di tali obblighi;

(4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2807/83 è modificato nel modo seguente:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 1

1. I comandanti dei pescherecci comunitari aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri registrano le informazioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 nel giornale di bordo conformemente al modello di cui all'allegato I per tutte le zone di pesca, ad eccezione delle zone NAFO 1/CIEM Va) e XIV, per le quali si utilizza il modello di cui all'allegato II. Il modello che figura nell'allegato II bis può essere utilizzato per le attività di pesca effettuate esclusivamente nel Mediterraneo dai comandanti di pescherecci comunitari la cui lunghezza non supera 18 metri fuori tutto e che effettuano bordate giornaliere in una sola zona di pesca.

2. Il giornale di bordo di cui agli allegati I, II e II bis è parimenti compilato secondo le condizioni stabilite al paragrafo 1 quando i pescherecci operano nelle acque di un paese terzo, salvo che quest'ultimo prescriva esplicitamente un giornale di bordo di tipo diverso.

3. Per le attività di pesca nel Mediterraneo va annotata nel giornale di bordo qualsiasi specie conservata a bordo in quantitativi superiori a 50 kg di equivalente peso vivo e che figura nell'elenco di cui all'allegato VII.

4. Gli attrezzi di pesca impiegati e le specie catturate sono indicati nelle apposite rubriche del giornale di bordo utilizzando i codici precisati nell'allegato VI e i codici a tre lettere stabiliti dalla FAO o i nomi."

2) All'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il seguente testo: "Tuttavia, il modello di cui all'allegato II bis può essere utilizzato quando lo sbarco avviene in un porto di uno Stato membro bagnato dal Mediterraneo dai comandanti di pescherecci comunitari la cui lunghezza non supera 18 metri fuori tutto e che effettuano bordate giornaliere in una sola zona di pesca."

3) All'allegato I, le denominazioni "Merluzzo bianco", "Eglefino", "Merluzzo nero", "Merlano", "Passera", "Sogliola", "Aringa" e "Sgombro" sono soppresse.

4) Nel titolo dell'allegato IV, dopo i termini "dell'allegato I" sono inseriti i termini "o dell'allegato II bis".

5) All'allegato IV, il punto 2.4.2 è sostituito dal seguente testo:

"2.4.2. Quantitativi catturati e conservati a bordo [n. di riferimento del giornale di bordo: (15)]

Devono essere annotate nel giornale di bordo le catture di tutte le specie conservate a bordo in quantitativi superiori a 50 kg di equivalente peso vivo. Per le attività di pesca effettuate nel Mediterraneo sono tuttavia iscritte nel giornale di bordo solamente le specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII.

Qualora il numero totale delle colonne fosse insufficiente, può essere utilizzata una nuova pagina.

Indicare, se del caso, l'unità di misura utilizzata e il peso netto medio in kg del peso vivo contenuto in tale unità (cesta, cassa, ecc.)."

6) All'allegato IV, punto 3, terzo trattino, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

"Indicare il peso o i quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati per ciascuna specie."

7) All'allegato IV, punto 3, quarto trattino, l'indicazione "/CGPM" è inserita dopo il termine "COPACE" sia nel titolo che nel comma.

8) All'allegato V, il punto 2.4.2 è sostituito dal seguente testo:

"2.4.2. Quantitativi catturati e conservati a bordo

Devono essere annotate nel giornale di bordo le catture di tutte le specie conservate a bordo in quantitativi superiori a 50 kg di equivalente peso vivo. Per le attività di pesca effettuate nel Mediterraneo sono tuttavia iscritte nel giornale di bordo solamente le specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII.

Qualora il numero totale delle colonne fosse insufficiente, può essere utilizzata una nuova pagina."

9) All'allegato V, punto 3, quarto trattino, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

"Indicare il peso o i quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati per ciascuna specie."

10) L'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato II bis dopo l'allegato II.

11) L'allegato VII è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

(3) GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.

(4) GU L 196 del 14.7.1998, pag. 3.

ALLEGATO I

"ALLEGATO II bis

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ALLEGATO II

"ALLEGATO VII

TABELLA

Elenco delle specie che devono essere registrate nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco dalle navi che operano esclusivamente nel Mare Mediterraneo

>SPAZIO PER TABELLA>"

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